CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 43 del 16/09/2015 – Matera Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 43 del 16/09/2015 – Matera Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Prima Sezione Composta da Mario Sanino – Presidente Vito Branca - Relatore Giuseppe Andreotta Guido Cecinelli Angelo Maietta – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. n. 34/2015, presentato, in data 31 luglio 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice e Michele di Carlo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A., non costituitasi in giudizio, per l’annullamento, anche in parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015 – bozza con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva; nel procedimento iscritto al R.G. n. 35/2015, presentato, in data 31 luglio 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice e Michele di Carlo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. e della società Brescia Calcio S.p.A., non costituitesi in giudizio, per l’annullamento, in parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 327/A, pubblicata in data 30 giugno 2015, nella parte in cui viene stabilito di imporre il versamento di un contributo di € 1.000.000.,00 per il ripescaggio nel campionato di Serie B limitatamente all’ipotesi in cui il versamento venga considerato come condizione di ammissibilità della domanda di ripescaggio e non come condizione di accesso alla Serie B per le squadre che abbiano ottenuto il ripescaggio e che, quindi, previa delibera di ammissione, ricevano la richiesta di pagamento del contributo straordinario; e per l’annullamento, anche parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale del 17 luglio 2015 – bozza con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva; nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2015, presentato, in data 7 agosto 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice e Michele di Carlo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, e nei confronti della società U.S. Lecce S.p.A. e A.S. Cittadella, non costituitesi in giudizio, per l'annullamento, previa sospensiva, anche in parte qua, della delibera del Consiglio Federale FIGC, di cui la società ricorrente asserisce di non conoscere né numero né data (del 4 agosto 2014), con la quale la stessa società Matera Calcio è stata esclusa dalla graduatoria dei ripescaggi per la serie B ed è stata contestualmente approvata la graduatoria per l'ammissione al Campionato di Serie B, nonché per l'annullamento, in parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC n. 327/A del 30 giugno 2015, con riferimento alla rideterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi della graduatoria per i ripescaggi, da cui dipende la asserita conseguente richiesta di riposizionamento de iure al terzo posto in graduatoria, precedendo le società Lecce e Reggiana, e con riguardo alla parte in cui prevede il versamento del contributo straordinario di euro 1.000.000,00, ovvero nella parte in cui possa legittimare la previsione di inammissibilità delle domande prive del contestuale pagamento del suddetto contributo straordinario e, in ultimo, per l’annullamento della graduatoria approvata dal Consiglio Federale FIGC del 4 agosto 2015 per i ripescaggi in Serie B e, per l'effetto, per l’annullamento del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla procedura dei succitati ripescaggi; disposta la riunione dei ricorsi nn. 34 e 35/2015 al ricorso n. 38/2015, siccome assorbente delle questioni trattate con i primi due, per connessione soggettiva ed oggettiva; uditi, nell’udienza dell’11 agosto 2015, gli avvocati: prof. avv. Aldo Loiodice per la società ricorrente; avv. Luigi Medugno per l’intimata F.I.G.C.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Vito Branca; preso atto, in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’udienza, nell’ambito della quale il difensore della società istante ha dichiarato che allo stato non sussiste interesse alla coltivazione dei gravami, e che, pertanto, è venuto meno l’interesse ad agire nei confronti dei provvedimenti impugnati; P. Q. M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 agosto 2015. IL PRESIDENTE F.to Mario Sanino IL RELATORE F.to Vito Branca Depositato in Roma, in data 16 settembre 2015. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
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