CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 44 del 17/09/2015 – ASD Gelbison – Vallo della Lucania/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 44 del 17/09/2015 – ASD Gelbison – Vallo della Lucania/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da Franco Frattini - Presidente Dante D’Alessio - Relatore Mario Sanino Massimo Zaccheo Attilio Zimatore – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2015, presentato, in data 7 agosto 2015, dalla società A.S.D. Gelbison Vallo Della Lucania, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Aita, Eduardo Chiacchio e Vincenza De Luca, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), della L.N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, e del Dipartimento Interregionale avverso la delibera del Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti del 05/08/15, con la quale non è stata accolta la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, stagione sportiva 2015-2016, dell'odierna istante "per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato in via telematica, come previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015” viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, gli avvocati: Gaetano Aita, Eduardo Chiacchio e Vincenza De Luca per la società ricorrente; Mario Gallavotti e Andrea Ferrari per l’intimata L.N.D.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Dante D’Alessio; Ritenuto in fatto 1.- La A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania, di seguito Gelbison, ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia la delibera, in Comunicato Ufficiale n. 67 del 5 agosto 2015, con la quale il Presidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, di seguito LND, non ha accolto il ricorso che la stessa Gelbison aveva proposto avverso la mancata iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D «per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato in via telematica, come previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015», nonché il relativo parere della Co.Vi.So.D. 2.- La società Gelbison ha ricordato, in fatto, che: - il Dipartimento Interregionale ha emanato, con i Comunicati Ufficiali n. 166 e n. 167 del 18 giugno 2015, le disposizioni per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D; - la domanda di iscrizione al Campionato doveva essere presentata in modalità telematica entro le ore 18.00 del 10 luglio 2015; - la società aveva tempestivamente predisposto tutta la documentazione necessaria ed aveva provato a trasmetterla in via telematica già il 9 luglio 2015 senza riuscirvi per problemi del server; - il successivo 10 luglio, non essendo riuscita ad inviare la domanda in via telematica e non avendo ottenuto assistenza telefonica dalla LND, aveva tempestivamente trasmesso la domanda, completa di tutta la relativa documentazione, sia a mezzo fax sia a mezzo raccomandata postale; - il 13 luglio nell’area riservata della società era comparsa una comunicazione della LND che avvisava dell’esistenza di un errore nell’apposizione della firma elettronica; - il 16 luglio la Co.Vi.So.D. aveva poi comunicato che l’istruttoria sulla domanda aveva dato esito negativo per la mancanza della domanda di iscrizione e dell’invio della documentazione on line (oltre che per la mancanza della fideiussione e del verbale di assemblea); - il 17 luglio aveva proposto ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D.; - il 5 agosto il Presidente vicario della LND, non aveva accolto, con il provvedimento impugnato, il ricorso proposto avverso la mancata iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D. 2.1.- In diritto la società Gelbison ha sostenuto l’illegittimità dell’esclusione che è stata disposta dalla LND senza tenere conto che la mancata tempestiva presentazione della domanda di iscrizione al campionato in via telematica era stata determinata da problemi tecnici che erano stati riscontrati dalla stessa LND, con la nota trasmessa in data 13 luglio 2015. Peraltro la domanda di iscrizione e la relativa documentazione erano state trasmesse, entro il termine di scadenza, sia a mezzo fax che con raccomandata postale. Il provvedimento impugnato e il parere negativo della Co.Vi.So.D., ha aggiunto la ricorrente, sono quindi illegittimi per non aver tenuto conto che la società aveva comunque trasmesso tempestivamente la domanda di iscrizione e la relativa documentazione. 2.2.- La società Gelbison ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso e l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D. 3.- Al ricorso si oppone la LND che ha ricordato che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere effettuata esclusivamente con modalità on line, secondo quanto previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, entro le ore 18 del 10 luglio 2015. Non avendo la società Gelbison inviato la domanda di iscrizione in via telematica nel predetto termine correttamente non era stata iscritta al Campionato. La LND ha poi negato l’esistenza di problemi al sistema informatico, dimostrata dall’avvenuto perfezionamento delle iscrizioni delle altre società interessate, ed ha aggiunto che la società Gelbison (che non aveva nemmeno partecipato ai corsi informatici organizzati dalla stessa Lega) il 10 luglio 2015 non aveva fatto alcuna richiesta di assistenza telefonica o via mail ai fini del perfezionamento della procedura. 3.1.- La Lega ha quindi concluso per il rigetto del ricorso avendo la Gelbison omesso, per sua colpa, di presentare tempestivamente e nei modi richiesti, la domanda di iscrizione al campionato. 4.- In data 10 agosto 2015 il Presidente del Collegio di Garanzia ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ed ha disposto, per la sua rilevanza, l’assegnazione della controversia alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) del Codice della Giustizia Sportiva. Considerato in diritto 1.- Il ricorso deve ritenersi fondato. 1.1.- In proposito il Collegio deve rilevare che il Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, prevedeva (alla pagina 1) che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere realizzata con la modalità on line, attraverso la modulistica inserita nell’apposito link dell’area Società del Dipartimento Interregionale, e precisava che tale procedura era «l’unica consentita». Nel punto A) del Comunicato la LND aveva quindi stabilito che le Società dovevano «a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 luglio al 10 luglio 2015, ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D e della modulistica allegata», con l’ulteriore precisazione che il termine ultimo per tale operazione era «il 10.7.2015, ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione». Al punto 11 (a pagina 4) la LND aveva ulteriormente stabilito che «l’inosservanza del termine perentorio del 10 luglio 2015, ore 18.00, con riferimento all’adempimento previsto al punto A) (compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità on-line a pena di decadenza) comporterà l’esclusione della società dal campionato di Serie D 2015/2016». 1.2.- Facendo applicazione di tali (inequivoche) disposizioni la LND ha quindi negato l’iscrizione della società Gelbison al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, posto che la stessa non aveva (incontestabilmente) trasmesso la domanda di iscrizione al campionato utilizzando la prescritta modalità telematica. 1.3.- Il Collegio ritiene, tuttavia che, vista la particolarità della vicenda in esame, la rigorosa applicazione delle disposizioni in questione non possa essere condivisa. In proposito il Collegio deve osservare che: - vi è prova in atti (fornita dalla stessa LND, con la comunicazione in data 10 luglio 2015, trasmessa all’interessata il 13 luglio) di possibili impedimenti alla trasmissione in via telematica della domanda di iscrizione al campionato e della relativa documentazione determinata da ragioni strettamente tecniche che rendevano necessarie una «serie di azioni che correggono il problema»; - la LND, nel prevedere, con il Comunicato Ufficiale n. 167 del 18 giugno 2015, l’uso obbligatorio del mezzo telematico per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato, non risulta abbia indicato anche quali caratteristiche tecniche e quali configurazioni minime dovevano avere gli strumenti informatici delle richiedenti, in modo da scongiurare possibili impedimenti alla trasmissione della domanda e della documentazione con l’apposizione della firma digitale; - vi è prova dell’accesso della Gelbison al sistema informatico, in data 9 luglio 2015, al presumibile fine di procedere agli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato; - la domanda di iscrizione al campionato era stata comunque trasmessa dalla Gelbison con modalità alternativa all’invio telematico e tale trasmissione doveva ritenersi effettuata entro il termine perentorio ultimo (delle ore 18 del 10 luglio): Gelbison aveva, infatti, inviato la documentazione in questione a mezzo posta, con raccomandata inviata alle 16,23 del 10 luglio (e secondo principi pacifici, una domanda deve ritenersi trasmessa nell’ora e nel giorno della consegna all’ufficio postale) ed aveva inviato la domanda di iscrizione al campionato anche a mezzo fax (ad un numero telefonico della LND), sebbene vi sia contestazione fra le parti sull’effettiva ricezione del fax e sull’orario di effettiva trasmissione. 5.4.- Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce delle indicate circostanze, non possa ritenersi legittimo il diniego di iscrizione al campionato opposto dalla LND alla società Gelbison. Peraltro le disposizioni che prevedevano l’esclusione delle domande di iscrizione al campionato presentate con modalità diversa da quella on line possono essere interpretate in modo non rigoroso tenuto conto anche che, nella fattispecie, non risulta vi siano possibili contro interessati e che appare, in tale quadro prevalente l’interesse di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva. Risulta, infatti, che sono state ammesse al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 170 squadre che sono state suddivise in quattro gironi da 20 club (A, B, C e D) e in cinque gironi da 18 club. In conseguenza l’ammissione al campionato della Gelbison può essere disposta anche in soprannumero senza lesione delle posizioni delle altre società che hanno trasmesso la loro domanda di iscrizione al campionato nel rispetto delle prescritte modalità telematiche. 6.- Il ricorso deve essere quindi accolto. E’ fatto comunque salvo il potere della LND di verificare l’effettivo possesso, da parte della ricorrente, di tutti gli ulteriori requisiti richiesti per l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D. Spese compensate. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 17 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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