CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 45 del 21/09/2015 – Simone Saccomani/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 45 del 21/09/2015 – Simone Saccomani/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Seconda Sezione composto da Attilio Zimatore - Presidente Maurizio Benincasa - Relatore Oreste Michele Fasano Angelo Piazza Gabriella Palmieri Sandulli - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2015, presentato, in data 16 giugno 2015, da Simone Saccomani, rappresentato e difeso dall’avv. Jacopo Saccomani, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche F.I.G.C.), in persona del Presidente Dott. Carlo Tavecchio, non costituita, e Associazione Italiana Arbitri (di seguito anche A.I.A.), in persona del Presidente Dott. Marcello Nicchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, per l’annullamento e/o la riforma della delibera della Commissione di Disciplina Nazionale d’Appello della FIGC – AIA del 20 maggio 2015 che, rigettando l’appello ex art. 10 delle Norme di Disciplina dell’Associazione Italiana Arbitri, ha confermato il provvedimento di “ritiro tessera” irrogato nei confronti del ricorrente; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 16 luglio 2015, l’avv. Jacopo Saccomani per il ricorrente e l’avv. Stefano La Porta per l’A.I.A.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Maurizio Benincasa; Ritenuto in fatto I. Con delibera del 20 maggio 2015 la Commissione di Disciplina Nazionale d’Appello della F.I.G.C. – A.I.A. ha deciso «[…] di respingere l’appello proposto dall’O.A. Simone Saccomani della Sezione A.I.A. di Ancona, e per l’effetto di confermare il provvedimento adottato a suo carico di Ritiro Tessera […]». La vicenda trae origine dall’atto di deferimento della Procura Arbitrale della FIGC – A.I.A. del 1° ottobre 2014 e successivo atto di contestazione disciplinare della Commissione di Disciplina Nazionale del 24 novembre 2014 con il quale il dott. Simone Saccomani è stato deferito innanzi alla Commissione di Disciplina Nazionale per rispondere della violazione dell’art. 40, commi 1 e 3, lett. a), b) e c) del Regolamento dell’A.I.A. e dell’art. 5 del Codice etico e di comportamento AIA «[…] per essersi abusivamente introdotto nei mesi di maggio e giugno 2012, a mezzo della connessione internet dell’Istituto bancario M.P.S., filiale di Filottrano, tua sede di lavoro, nelle caselle di posta elettronica pres.marche@aia-figc.it e marche@aia-figc.it, protette da passwords, ed aver preso conoscenza, senza averne diritto, della corrispondenza informatica della presidenza e della segreteria CRA, utilizzando le passwords da te conosciute per aver fatto parte in precedenza dello staff della segreteria del CRA stesso […]». Con delibera n. 28 del 23 febbraio 2015 la Commissione di Disciplina Nazionale adottava nei confronti del dott. Simone Saccomani il provvedimento del ritiro tessera. Tale provvedimento veniva impugnato dal dott. Saccomani dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello che respingeva il gravame con la delibera impugnata in questa sede. Avverso tale delibera il dott. Simone Saccomani ha proposto ricorso in data 16 giugno 2015 rassegnando le seguenti conclusioni: « […] Piaccia all’Ill.mo Collegio di Garanzia dello Sport adito, previa acquisizione del fascicolo relativo al procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale d’Appello e per le ragioni tutte contenute in narrativa e nelle memorie difensive in atti, in totale riforma della delibera del 20 maggio 2015 della Commissione di Disciplina Nazionale d’Appello della F.I.G.C. – A.I.A., in via preliminare dichiarare l’estinzione ex art. 38 Codice della Giustizia Sportiva del procedimento a carico del deferito atteso il mancato rispetto dei termini per la pronuncia della decisione di primo grado, in via principale prosciogliere il dott. Saccomani Simone da ogni addebito perché il fatto non sussiste e/o perché non l’ha commesso e comunque essendo mancante e/o insufficiente e/o contraddittoria la prova che il fatto sussista o che lo abbia commesso, in subordine dichiarare la nullità del Giudizio celebrato innanzi a tutti gli organi di disciplina della F.I.G.C. – A.I.A. per violazione del diritto difesa, nella sua accezione tecnica e/o per violazione del diritto di difendersi provando e/o per violazione del diritto del contraddittorio nella formazione della prova e/o per l’inesistenza/mancata tempestività delle comunicazioni, dichiarare l’inutilizzabilità al fine del presente procedimento, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo della Procura della Repubblica/Tribunale di Ancona rubricato al 4653/12 R.G.N.R. confluiti nel fascicolo disciplinare dell’A.I.A., affermare il difetto e/o l’insufficienza di motivazione circa punti decisivi della controversia sub B1, B2, B3, ed in punto di quantificazione della sanzione sub B4. Con ogni consequenziale statuizione. Con vittoria di spese e onorari di lite. […]». II. Con memoria datata 25 giugno 2015 si è costituita in giudizio la sola A.I.A. chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguente pronuncia in ordine alla rifusione delle spese di lite. III. Con memoria del 3 luglio 2015 il dott. Simone Saccomani ha confermato le conclusioni già rassegnate nel ricorso e ha ulteriormente illustrato le proprie difese. Considerato in diritto 1. A. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 38, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva assumendo che la decisione di primo grado sarebbe stata pronunciata quando era ormai decorso il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare che andrebbe individuata nel 1 ottobre 2014 ovvero la data dell’atto di deferimento della procura arbitrale. Il decorso del suddetto termine, avente natura perentoria, determinerebbe l’estinzione del giudizio disciplinare e la conseguente inefficacia della decisione di merito pronunciata. Viene, altresì, dedotta la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sotto diversi profili. In primo luogo, sarebbe configurabile una violazione del diritto – costituzionalmente garantito – alla difesa tecnica che si sarebbe inverato nel momento in cui l’organo inquirente ha respinto la richiesta del dott. Simone Saccomani di essere assistito, quale legale di fiducia, dall’avv. Jacopo Saccomani sull’assunto che, a norma dell’art. 4, comma 3, delle norme di disciplina dell’A.I.A. l’assistenza tecnica può essere effettuata solamente da associati non rivestenti incarichi associativi. In secondo luogo, si deduce la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al mancato accoglimento da parte degli Organi di Giustizia domestica della richiesta di escussione di alcuni associati. In terzo luogo, viene dedotta la violazione delle citate norme in relazione alla mancata partecipazione del dott. Simone Saccomani e del suo difensore all’assunzione delle dichiarazioni del Signor Gustavo Malascorta al fine di contro-esaminare quest’ultimo e/o comunque contestare le sue dichiarazioni. Infine, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 37, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva determinata dalla mancata comunicazione, senza indugio, della decisione di appello oggetto dell’odierna impugnazione. B. A fondamento del ricorso si deduce, altresì, il vizio di omessa/insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, viene formulata tale censura in relazione all’inutilizzabilità degli atti del procedimento penale poiché sarebbero stati assunti in violazione di legge, del regolamento associativo dell’A.I.A. e dell’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò, sia sotto il profilo inerente alla sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale Penale di Ancona che avrebbe dovuto determinare l’inutilizzabilità dei relativi atti nell’ambito del procedimento disciplinare; sia sotto il profilo inerente alla circostanza che il procedimento penale de quo era stato avviato su querela del Signor Gustavo Malascorta in assenza di una preventiva richiesta scritta al Presidente dell’A.I.A.; sia, infine, sotto il profilo del mancato rispetto dell’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva determinato dalla circostanza che i materiali probatori non sarebbero stati richiesti, in ossequio alla suddetta norma, dal Procuratore Federale o per il tramite della Procura Generale dello Sport. Sui suddetti profili il giudice di appello avrebbe omesso una motivazione ovvero ne avrebbe prospettata una insufficiente. Il ricorrente, inoltre, deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione della decisione impugnata in relazione alla valutazione del materiale probatorio prodotto e, segnatamente, delle perizie tecniche informatiche predisposte dal Dott. Henry Coppari e dal Dott. Rossano Rogani; al movente delle violazioni disciplinari contestate al dott. Simone Saccomani e, infine, alla quantificazione della sanzione irrogata. 2. L’A.I.A. deduce che l’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva non può trovare applicazione al caso in esame in ragione delle peculiarità del procedimento disciplinare dell’Associazione. Inoltre, ove anche tale disposizione potesse trovare applicazione, nel caso di specie non sarebbe intervenuta alcuna estinzione del procedimento poiché la decisione di primo grado sarebbe stata emessa entro il termine di 90 giorni dall’atto di contestazione dell’addebito disciplinare formulato dal Presidente della Commissione arbitrale all’esito delle valutazioni dell’atto di deferimento della Procura Federale. In ordine alla prospettata violazione delle norme in relazione al diritto di difesa, l’A.I.A. deduce che le disposizioni che regolano l’assistenza nel procedimento disciplinare oggetto di contestazione «[…] sono rimaste inoppugnate e gli organi disciplinari dell’AIA si sono limitati a darvi stretta applicazione […]». Inoltre, tali disposizioni sarebbero finalizzate a «[…] scongiurare che si crei una situazione di conflitto di interessi (reale o potenziale) in capo a soggetto che si trovi, allo stesso tempo, ad essere investito di carica associativa (apicale nel caso di specie) e del compito di assistere un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare […]». Secondo la difesa della parte resistente non sarebbe configurabile alcuna violazione del diritto alla difesa in relazione alla facoltà di chiedere l’assunzione di mezzi di prova a discarico. Ciò in quanto gli organi giudicanti avrebbero reso le rispettive decisioni facendo applicazione delle regole sullo standard probatorio nell’ambito del processo sportivo, ormai consolidate nella giurisprudenza di settore, e tenendo in considerazione tutto il materiale acquisito, ivi comprese le deduzioni del deferito e le perizie da quest’ultimo prodotte. Nessuna ulteriore violazione del diritto alla difesa sarebbe configurabile, secondo la parte resistente, in ordine alla mancata partecipazione del dott. Simone Saccomani all’assunzione delle dichiarazioni del Signor Malascorta poiché «[…] non sussiste alcun onere a carico dell’organo inquirente dell’Associazione di far partecipare il soggetto sottoposto a indagini alle attività investigative (esigenze di riservatezza e buon andamento del procedimento disciplinare suggeriscono l’esatto contrario). Quest’ultimo, infatti, ha la possibilità di venire a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni rese dei soggetti informati sui fatti soltanto in sede di deferimento e successivo atto di contestazione disciplinare. Solo a questo punto il deferito ha la possibilità di presentare le proprie deduzioni e le proprie prove, ovvero fare istanza per l’ammissione di ulteriori mezzi di prova […]». La parte resistente contesta, altresì, la configurabilità di un vizio della motivazione sia in ordine all’utilizzabilità degli atti del procedimento penale, sia in ordine alla valutazione delle consulenze tecniche prodotte dal Dott. Simone Saccomani; sia, infine, in relazione alla quantificazione della sanzione irrogata. 3. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Il motivo di censura sub A1 è infondato sotto diversi profili. Innanzitutto, occorre osservare che al caso di specie non può trovare applicazione l’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva. Depone in questa direzione, come osservato dalla difesa della parte resistente, un argomento di carattere sistematico. In particolare, la norma è collocata all’interno del Titolo III del Codice - rubricato Giudici Federali - e, insieme con le altre disposizioni del medesimo titolo, disciplina i procedimenti che si svolgono dinanzi a quest’ultimi. La disposizione attiene, specificatamente, ai termini di estinzione del giudizio disciplinare. Il perimetro soggettivo di applicazione della disposizione non può che essere rinvenuto nell’art. 24 C.G.S. che individua i Giudici Federali presso ciascuna Federazione nel Tribunale Federale e nella Corte Federale di Appello. Ebbene, non può affermarsi che gli organi di giustizia dell’A.I.A. possano essere considerati “Giudici Federali” in ragione delle peculiarità dell’Associazione, della circostanza che le decisioni da esse pronunciate hanno effetto esclusivamente all’interno dell’Associazione senza alcuna rilevanza esterna nell’ambito della Federazione e, infine, delle particolari caratteristiche del procedimento disciplinare che si articola, sostanzialmente, in tre fasi. La prima, costituita dall’atto di deferimento della Procura; la seconda, dalla delibazione di tale atto ad opera del Presidente della Commissione arbitrale che mette capo all’atto di contestazione dell’addebito disciplinare; la terza, dalla fase decisoria del merito. Su tale ultimo profilo si fonda un ulteriore argomento che conduce al rigetto del motivo in esame. Infatti, se anche si volesse applicare l’art. 38 C.G.S. al caso di specie, il termine di estinzione del giudizio dovrebbe essere computato non già dall’atto di deferimento della Procura arbitrale, bensì dall’atto con il quale, a’ sensi dell’art. 5, comma 2, delle Norme di Disciplina dell’A.I.A. il Presidente della Commissione destinataria dell’atto di deferimento, esaurita la delibazione di cui al medesimo comma citato, invia l’atto di deferimento all’associato. In questa prospettiva, considerato che tale invio è avvenuto, nel caso di specie, in data 29 novembre 2014, la decisione di primo grado è da considerare, comunque, tempestiva e nessuna estinzione del giudizio ex art. 38 C.G.S. può essere predicata. Parimenti infondato si presenta il motivo sub A2 poiché non è configurabile alcuna violazione delle disposizioni invocate avendo i giudici di primo e di secondo grado fatto corretta applicazione della norma che preclude la possibilità di avvalersi dell’assistenza di un associato che rivesta incarichi associativi. Tale norma, ove mai avesse presentato profili di illegittimità, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione nel momento in cui sono state emanate le Norme di Disciplina da parte dell’Associazione. Comunque, e l’argomento appare dirimente, la previsione in questione non sembra irragionevole nell’ottica di evitare situazioni di conflitto di interesse in capo al soggetto, avente cariche associative, chiamato ad assistere un altro associato nell’ambito di un procedimento disciplinare. Il motivo sub A3 è infondato poiché pretende di affermare la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, del C.G.S. in relazione al diritto di difesa per il semplice fatto che i giudici domestici abbiano ritenuto di non dover accogliere alcune istanze istruttorie del dott. Saccomani. Se è pur vero che nell’esercizio del diritto di difesa debba essere ricompreso il diritto all’utilizzazione delle diverse fonti di prova, è anche vero che non è configurabile un diritto all’ammissione delle relative istanze laddove, all’esito della valutazione in ordine alla loro ammissibilità e rilevanza, l’organo giudicante concluda in senso negativo, reputando sufficiente il materiale probatorio già acquisto per esprimere la propria decisione. Il motivo sub A4 è infondato poiché, come osservato dalla difesa della parte resistente, il rispetto del principio del contradditorio non può comportare la partecipazione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare a tutte le fasi dell’attività inquirente; ciò per evitare, evidentemente, un pregiudizio nello svolgimento delle relative indagini. Il contraddittorio può dirsi regolarmente rispettato attraverso la partecipazione al momento processuale con lo svolgimento delle difese e l’articolazione delle eventuali istanze di prova. Infine, il motivo sub A5 è infondato poiché la disposizione oggetto di censura non fissa alcun termine perentorio per la comunicazione della decisione di appello, limitandosi a prevedere soltanto l’onere della sua comunicazione e della pubblicazione. Peraltro, la circostanza che il dott. Saccomani abbia proposto tempestivamente il proprio ricorso oggetto di esame in questa sede attesta che egli avesse avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento impugnato. Neppure meritevoli di accoglimento sono tutte le censure sub B1-B4 in relazione ad un asserito vizio di omessa o insufficiente motivazione. Il provvedimento impugnato in questa sede ha adeguatamente motivato sia in ordine alla sussistenza della responsabilità disciplinare facendo corretta applicazione dei principi ormai consolidati in tema di standard probatorio nel processo sportivo; sia in ordine alla quantificazione della sanzione evidenziando il grave disvalore della condotta contestata e accertata. La motivazione della decisione impugnata, pertanto, è sostanzialmente corretta alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Inoltre, la motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. Le spese seguono il principio della soccombenza, come stabilito dall’art. 62, 3° comma, del Codice della Giustizia Sportiva. P.Q.M. Il COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE SECONDA Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 luglio 2015. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Maurizio Benincasa Depositato in data 21 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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