CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 46 del 23/09/2015 – Vigor Lamezia s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti/Lega Nazionale Dilettanti/A.C.R. Messina s.r.l./F.C. Forlì s.r.l./San Marino Calcio s.r.l./Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 46 del 23/09/2015 – Vigor Lamezia s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti/Lega Nazionale Dilettanti/A.C.R. Messina s.r.l./F.C. Forlì s.r.l./San Marino Calcio s.r.l./Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da Franco Frattini - Presidente e Relatore Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2015, presentato, in data 1 settembre 2015, dalla società Vigor Lamezia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Giancarlo Pittelli, Nicola Maione e Giovanni Crisostomo Sciacca, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv. ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio, la Lega Pro, non costituitasi in giudizio, la Lega Nazionale Dilettanti, non costituitasi in giudizio, il Dipartimento Interregionale c/o la Lega Nazionale Dilettanti, non costituitosi in giudizio, la società A.C.R. Messina s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Grassani e Giovanni Villari; la società F.C. Forlì s.r.l., non costituitasi in giudizio, la società San Marino Calcio s.r.l., non costituitasi in giudizio, nonché contro la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., non costituitasi in giudizio, per la riforma e/o l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche, della delibera della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, assunta nella riunione del 27 agosto 2015 e pubblicata nel solo dispositivo, con C.U. n. 017/CFA del 29 agosto 2015, nella parte in cui ha disposto, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società A.C.R. Messina s.r.l., avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – (che aveva riconosciuto, tra l’altro, la responsabilità diretta dell’odierna istante in ordine alla violazione ascritta al suo presidente e legale rappresentante, nonché la responsabilità oggettiva per l’addebito attribuito al proprio Direttore Sportivo), nei confronti della ricorrente, la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel Campionato di Lega Pro Divisione Unica 2014/2015 – Girone C, con assegnazione al Campionato di competenza (LND – Serie D) per la stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di euro 30.000,00; vista l’istanza cautelare ivi contenuta, finalizzata alla sospensione dell’esecuzione e dell’esecutività delle impugnate decisioni della Corte Federale d’Appello FIGC (e all’ammissione della società Vigor Lamezia al Campionato di Lega Pro 2015/2016); al differimento dell’inizio dei Campionati di Lega Pro e Serie D (od, in subordine, dei soli Gironi in cui risultano inserite, rispettivamente, la A.C.R. Messina s.r.l., in Lega Pro, e la Vigor Lamezia s.r.l., in Serie D, ovvero, in via ulteriormente gradata, delle gare che dovrebbero vedere impegnate, nelle prime Giornate, le menzionate compagini a data successiva al 6 settembre u.s. e/o, comunque, a data posteriore alla pronuncia sulle richieste misure cautelari; ed infine, ad intimare alla Corte Federale d’Appello FIGC l’immediata pubblicazione delle motivazioni relative alla delibera in questione; visti tutti gli atti e documenti di causa; udito, nella camera di consiglio del 23 settembre 2015, il Presidente e Relatore, cons. Franco Frattini; visto l’articolo 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione; visto il provvedimento collegiale di rigetto dell’istanza cautelare assunto a Sezioni Unite in data 3 settembre 2015 (prot. n. 00514/2015); preso atto della presentazione, in data 15 settembre 2015, di un nuovo ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2015 e promosso dalla stessa società Vigor Lamezia, ai sensi dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva, per l’annullamento e/o la riforma della decisione adottata nella riunione del 27/08/2015 dalla Corte di Appello Federale FIGC, le cui motivazioni sono state depositate in data 8 settembre 2015, con C.U. n. 021/CFA. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 settembre 2015. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 23 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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