CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 48 del 23/09/2015 – SEF Torres 1903 s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti/Lega Nazionale Dilettanti/ Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 48 del 23/09/2015 – SEF Torres 1903 s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti/Lega Nazionale Dilettanti/ Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da Franco Frattini - Presidente e Relatore Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2015, presentato, in data 1 settembre 2015, dalla società SEF Torres 1903 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Rensis, Astolfo Di Amato e Alessio Di Amato, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, la Procura Generale dello Sport, non costituitasi in giudizio, la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio la Lega Pro, non costituitasi in giudizio, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio, il Dipartimento Interregionale c/o la LND, non costituitosi in giudizio, l’Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio, per l’annullamento, previa sospensione, della decisione della Corte Federale d’Appello, il cui solo dispositivo è stato emesso a mezzo Comunicato Ufficiale n. 17/CFA, in data 29 agosto 2015, che ha applicato, nei confronti della società ricorrente, la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante pro tempore Domenico Capitani, ex art. 7, commi 1, 2 e 6 CGS, nonché l’ammenda di euro 15.000 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine alla condotta ascritta ai tesserati Nucifora e Costantino, ex art. 6, comma 5, CGS, nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso, ed in particolare del provvedimento FIGC adottato in data 31 agosto 2015 dal Consiglio Federale, reso noto con comunicato stampa pubblicato in pari data sul sito internet della FIGC, a mezzo della quale è stata sostituita, nell’organico della Lega Pro, per la stagione sportiva 2015/2016, la società SEF Torres s.r.l. con la società Aurora Pro Patria 1919; vista la richiesta cautelare ivi contenuta, finalizzata ad ottenere la sospensione dell’efficacia della decisione della Corte Federale d’Appello, di cui al C.U. n. 17/CFA del 29 agosto u.s., nonché di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ivi compreso il provvedimento FIGC del 31 agosto u.s., nonché la sospensione dell’inizio dei Campionati di Lega Pro e di Serie D, per la stagione agonistica 2015/2016, e ad ordinare, a carico dell’organo di secondo grado di giudizio endofederale FIGC, il deposito urgente della motivazione della ripetuta decisione, di cui al C.U. n. 17/CFA; visti tutti gli atti e documenti di causa; udito, nella camera di consiglio del 23 settembre 2015, il Presidente e Relatore, cons. Franco Frattini; visto l’articolo 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione; visto il provvedimento collegiale di rigetto dell’istanza cautelare assunto a Sezioni Unite in data 3 settembre 2015 (prot. n. 00516/2015); preso atto della presentazione, in data 15 settembre 2015, di un nuovo ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2015 e promosso dalla stessa società SEF TORRES, ai sensi dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva, per l'annullamento, previa sospensione, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC emessa in data 29 agosto 2015, le cui motivazioni sono state depositate con C.U. n. 20/CFA del 9 settembre 2015, P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 settembre 2015. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 23 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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