CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 53 del 12/10/2015 – Giorgio Flora/Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 53 del 12/10/2015 – Giorgio Flora/Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Seconda Sezione composto da
Attilio Zimatore- Presidente e Relatore
Enrico Del Prato
Silvio Martuccelli
Vincenzo Nunziata
Gabriella Palmieri Sandulli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2015, presentato, in data 24 settembre 2015, dal sig. Giorgio Flora (all’epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi), rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Mastroviti e Silvio Giancastro,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello, nota nel solo dispositivo, pubblicato con C.U. n. 017/CFA il 29 agosto 2015, che ha comminato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per 4 anni e 6 mesi oltre ad un’ammenda di euro 70.000,00;
vista la memoria di costituzione della F.I.G.C., in data 28 settembre 2015;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
visto il decreto assunto dal Presidente del Collegio di Garanzia, cons. Franco Frattini, prot.n. 00620 del 29 settembre 2015, con il quale il Presidente Frattini ha assegnato il ricorso de quo alla Seconda Sezione;
udito, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2015, il Presidente e Relatore, avv. prof. Attilio Zimatore; visto l’articolo 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione;
viste le decisioni n. 46/2015, n. 47/2015, n. 48/2015 e n. 49/2015, assunte a Sezioni Unite in data 23 settembre 2015;
preso atto della presentazione, in data 30 settembre 2015, di un nuovo ricorso, iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2015 e promosso dallo stesso sig. Giorgio Flora, ai sensi dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva, per l’annullamento e/o la riforma della decisione adottata nella riunione del 28/08/2015 dalla Corte di Appello Federale FIGC, pubblicata nel solo dispositivo con C.U. n. 017/CFA, le cui motivazioni sono state depositate in data 24 settembre 2015, con C.U. n. 027/CFA.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.
DISPONE
la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 ottobre 2015.
Il Presidente e Relatore
F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma in data 12 ottobre 2015.
Il Segretario F.to Alvio La Face