CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 55 del 12/10/2015 – ASD Lions Handball Teramo/Federazione Italiana Giuoco Handball
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 55 del 12/10/2015 – ASD Lions Handball Teramo/Federazione Italiana Giuoco Handball
IL COLLEGIO DI GARANZIA Seconda Sezione Il Collegio composto dai sigg.ri: - Attilio Zimatore - Presidente - Enrico del Prato - Relatore - Silvio Martuccelli - Vincenzo Nunziata - Gabriella Palmieri ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 30/2015 sul ricorso, datato 17 luglio 2015, promosso dalla società ADS LIONS HANDBALL TERAMO, con sede in Teramo, Piazza Martiri Pennesi 26, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Zorzi, e domiciliata presso lo studio dello stesso in Teramo, via Nicola Palma 12 contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.), non costituita. avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Handball, di cui al C.U. n. 47 del 17 giugno 2015 nel procedimento n. 60/2015, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Società ADS Lions Teramo. Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte costituita, udito, nell’udienza del 12 ottobre 2015, l’avv. Enrico Zorzi per la ricorrente, udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. avv. Enrico del Prato Ritenuto in fatto 1. Il 17.7.2015 la ADS Lions Handball Teramo (d’ora in poi ADS) ha promosso ricorso chiedendo l’annullamento della decisione dianzi riferita, la quale ha dichiarato inammissibile il reclamo promosso ai sensi degli artt. 33 e 53 reg. giustizia e disciplina della Federazione Italiana Giuoco Handball, in quanto non sottoscritto dal presidente o da un dirigente a ciò delegato, bensì esclusivamente dal difensore nominato. 2. La questione sollevata non richiede di riferire i fatti, giacché attiene alla legittimazione del difensore a promuovere il gravame. Considerato in diritto 1. La ADS chiede di riformare, ai sensi dell’art. 12 bis dello statuto del Coni, la decisione impugnata con rinvio all’organo di giustizia federale competente. In subordine chiede di decidere la vertenza nel merito dichiarando la nullità dei provvedimenti disciplinari impugnati. Richiamando l’art. 49, punto 11, del predetto regolamento, la pronuncia contestata ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello perché sottoscritto esclusivamente dal difensore nominato e non dal presidente della società o da un dirigente a ciò delegato, come prescrive la citata disposizione regolamentare. La ADS lamenta l’errata applicazione dell’art. 49, punto 11, del regolamento di giustizia e disciplina della FIGH, invoca il principio di conservazione degli atti e la corretta valutazione della sottoscrizione. 2. Il ricorso è infondato. L’art. 49, comma 11, del regolamento di giustizia e disciplina della FIGH dispone quanto segue: “Le istanze ed i ricorsi, presentati dalle Società, debbono essere sottoscritti dal Presidente o da un dirigente al quale sia stata rilasciata apposita delega scritta, da allegare all'atto a pena di inammissibilità; le istanze ed i ricorsi, se presentati da un tesserato, devono essere sottoscritti dallo stesso”. Il ricorrente, dando atto che “la decisione impugnata verte unicamente sulla circostanza che il ricorso risulterebbe sottoscritto unicamente dal difensore nominato in violazione”, senza tener conto “dell’intero contenuto del ricorso depositato nonché del comportamento delle parti nel corso del giudizio”, lamenta l’erroneità della decisione invocando la violazione dell’art. 125 c.p.c. e dell’art. 18 d.lgs. 54 del 1992. Deduce, in fatto, che “il ricorso depositato recava in calce, e quindi da considerarsi come un corpo unico allo stesso, la procura alle liti sottoscritta dal vicepresidente della società ricorrente (il presidente era impossibilitato e non legittimato a sottoscrivere perché inibito da ogni attività federale a seguito della squalifica), sottoscrittore della procura speciale rilasciata al difensore che sottoscriveva anche per autentica”. Soggiunge, inoltre, che lo stesso presidente Angelo Limoncelli presenziò all’udienza di discussione riportandosi ai motivi di ricorso. L’infondatezza della censura discende dalla constatazione che, costituendo le federazioni sportive altrettante associazioni di diritto privato –dato, questo, pacifico dopo il d. lgs. 8.1.2004 n. 15- la giustizia federale è un fenomeno endoassociativo non assimilabile al procedimento giurisdizionale né a quello amministrativo. Ne segue che non trova applicazione l’art. 125 c.p.c. né l’art. 18 d. lgs. 546/1992, in tema di processo tributario. Né queste disposizioni possono essere invocate come fondamento o espressioni di un principio generale, poiché, vertendosi in tema di giustizia endoassociativa, il principio va ricavato dalle norme sostanziali, le quali prevalgono su quelle processuali là dove si tratti, come nella specie, di giudicare su iniziative estranee alla giurisdizione. Ciò posto, la regola con cui valutare la portata e l’operatività dell’art. 49, comma 11, del regolamento di giustizia e disciplina della FIGH va attinta dal regime degli atti unilaterali tra vivi, che rinvia a quello del contratto in generale (art. 1324 c.c.). Si tratta dell’art. 1352 c.c., in tema di forme convenzionali. In questa regola si annida un principio più vasto: quello che i privati, mediante il consenso, possono stabilire preventivamente le modalità di esternazione di un atto ai fini della sua efficacia (secondo l’art. 1352 c.c. la forma convenzionale “si presume voluta per la validità”, cioè ad substantiam). L’art. 49, comma 11, del regolamento di giustizia e disciplina della FIGH si colloca su questo piano. È vero che esso non scaturisce direttamente dal consenso dei federati alla FIGH, ma è dettato dai suoi organi associativi. Tuttavia, ai fini della sua efficacia, esso può equipararsi ad un contratto: la soggezione alla regola dettata dall’organo deriva dall’adesione alla federazione. Tale soggezione nasce dalla conformazione del vincolo associativo, senza che sia necessario uno specifico consenso (non vertendosi, nella specie, in alcuno dei casi contemplati dall’art. 1341, 2° comma, c.c., relativamente ai quali si sostiene, in dottrina e da una parte della giurisprudenza, l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole statutarie). Conseguentemente il regolamento in questione ha reso le istanze ed i ricorsi atti “personalissimi”, i quali, cioè, non possono essere compiuti tramite un rappresentante. Sebbene, sul piano normativo, il novero di tali atti si identifichi per la peculiare rilevanza degli effetti (ad es. il testamento), i principi dianzi enunciati consentono di ritenere che l’autonomia privata possa estenderne l’area. Fissato questo punto, possiamo esaminare i dati di fatto sottoposti alla cognizione del Collegio per vagliare se il ricorso della FIGH in grado di appello possa ritenersi sottoscritto ai sensi del citato art. 49, comma 11. L’esito è negativo. Il reclamo alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale della FIGH è sottoscritto dal solo difensore. Esso, invero, risulta corredato da una “procura ad litem”, apposta su foglio autonomo. Sebbene nell’epigrafe del reclamo anzidetto si legga che la procura è in calce, nell’ultima pagina essa viene indicata come documento allegato. Ciò è confermato dal fatto che la procura risulta concretamente allegata come doc. 1. Pertanto, a prescindere da ogni valutazione sulla legittimazione rappresentativa del vicepresidente, l’atto di appello non può ritenersi sottoscritto da soggetto legittimato ai sensi dell’art. 49, comma 11, del regolamento di giustizia e disciplina della FIGH. Non può, poi, dirsi che l’eventuale presenza personale del presidente Angelo Limoncelli nell’udienza di discussione –dedotta nell’odierno ricorso- possa essere valsa come ratifica. L’atto personalissimo, infatti, proprio perché deve essere necessariamente esternato dall’interessato, non è ratificabile. L’interessato può, sì, palesare l’intento di appropriarsi dell’atto altrui, senza, tuttavia, l’efficacia retroattiva che impronta la ratifica.
11. La mancata costituzione della Federazione esclude la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il COLLEGIO DI GARANZIA – SECONDA SEZIONE
visto l’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 ottobre 2015.
Il Presidente F.to Attilio Zimatore
Il Relatore F.to Enrico del Prato
Depositato in Roma in data 15 ottobre 2015
Il Segretario Alvio La Face