• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 09 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
2) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO BELVEDERE AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015; – AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL SIG. DONATO LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 2.7.2014 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (NOTA N. 6857/294 PF14-15 MS/VDB DEL 4.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 09 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
2) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO BELVEDERE AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015; - AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL SIG. DONATO LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 2.7.2014 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (NOTA N. 6857/294 PF14-15 MS/VDB DEL 4.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.3.2015)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C., con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 44/TFN del 30.3.2015), constatava che la A.S.D. Atletico Belvedere aveva presentato - con la documentazione a corredo della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Serie A/2 Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2014/2015 - la fideiussione bancaria di € 10.000,00 emessa il 3.7.2014, prevista dalla lettera A/2 capoverso B degli Adempimenti economici finanziari e organizzativi per l’iscrizione ai campionati della medesima stagione pubblicati sul Com. Uff. n. 1 del 2.7.2014. Senonché tale fideiussione, rilasciata dalla Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Crotone era risultata poi falsa, come dichiarato il 23.7.2014 dallo stesso Istituto bancario. Pertanto il Giudice Sportivo, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, infliggeva al sig. Luca Donato, all’epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Atletico Belvedere, l’inibizione di mesi 4 e alla medesima Società punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso nonchè l’ammenda di € 1.000,00. Nel reclamo presentato, la A.S.D. Atletico Belvedere evidenzia l’infondatezza della tesi accusatoria per essere i deferiti completamente esenti da alcuna responsabilità sia dolosa che colposa e versare invece in assoluta buona fede, posto che il Donato fu solo vittima di un’abile truffa perpetrata da un terzo, sedicente promotore finanziario ed il medesimo poi procedette ad un 3 ravvedimento operoso con nuovo versamento a copertura degli oneri finanziari in questione e con inoltro di formale denuncia-querela all’autorità giudiziaria ordinaria. Conclusivamente, la ricorrente chiede in via principale l’integrale proscioglimento della Società da ogni addebito con annullamento delle sanzioni e, in via subordinata, la cancellazione della penalizzazione di 1 punto in classifica nonché una congrua diminuzione dell’ammenda. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto. Intanto i fatti evidenziano chiaramente che il comportamento del Donato fu incauto ed improntato ad imprudenza e leggerezza per avere egli, come rilevato dal primo giudice, “affidato una pratica di indubbia delicatezza a persona non conosciuta”, mentre i dubbi e le perplessità sull’identità di quest’ultima potevano ben essere fugati o scongiurati solo attraverso una preventiva informativa formalmente assunta presso la competente sede. Inoltre, il menzionato Presidente e legale rappresentante pro-tempore insieme con la domanda alla Divisione Calcio a Cinque di iscrizione al Campionato provvide a presentare tempestivamente la fideiussione poi però rilevatasi falsa; peraltro, solo dopo la conclusione delle indagini (e cioè l’accertamento eseguito dalla medesima Divisione il 22.7.2014 nonché la risposta del successivo 23 luglio dell’Istituto bancario, che confermava la non autenticità del documento) egli provvide a completare l’iscrizione, col pagamento entro il “termine di sanatoria”, in modo da poter partecipare alle competizioni. Pertanto siffatta dilazione nonchè il notevole ritardo della presentazione (solo in data 24.3.2015) della denuncia-querela al Giudice (ma non anche alla F.I.G.C., direttamente interessata) , depongono ad avviso di questa Corte per un comportamento non improntato a buona fede. Da quanto sopra consegue il coinvolgimento della Società Atletico Belvedere per responsabilità diretta. Quanto alle sanzioni comminate, tenuto anche conto che sono state già ridimensionate rispetto a quelle inizialmente richieste dalla Procura Federale, esse appaiono congrue e vanno quindi confermate. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Belvedere di Belvedere Marittimo (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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2) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO BELVEDERE AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015; – AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL SIG. DONATO LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 2.7.2014 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (NOTA N. 6857/294 PF14-15 MS/VDB DEL 4.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.3.2015)"