F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALEAVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: – ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S.D. BEGATO CALCIO 2013; – RIDUZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. SAPONE VALENTINO DAL 30.6.2017 AL 28.2.2016, DELIBERATE IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA, MIGNANEGO/BEGATO CALCIO 2013 DEL 28.2.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 59 del 26.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALEAVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: - ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S.D. BEGATO CALCIO 2013; - RIDUZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. SAPONE VALENTINO DAL 30.6.2017 AL 28.2.2016, DELIBERATE IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA, MIGNANEGO/BEGATO CALCIO 2013 DEL 28.2.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 59 del 26.3.2015) Il Presidente della F.I.G.C. ex art. 37 comma 1 lett. c) C.G.S. ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della LND pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del 26.3.2015 con la quale è stata ridotta dal 30 giugno 2017 al 28 febbraio 2016 la squalifica del calciatore Valentino Sapone e sono state annullate le sanzioni di 1 punto di penalizzazione e della perdita della gara a tavolino comminate alla società A.S.D. Begato Calcio 2013. Tale decisione aveva riformato quella presa dal Giudice Sportivo Territoriale in data 5.3.2015 pubblicata sul Com. Uff. n. 50 di pari data in relazione alla gara tra A.S.D. Mignanego e A.S.D. Begato Calcio 2013 del 28.2.2015 valida per il campionato di seconda categoria organizzato dal Comitato Regionale Liguria LND in cui il calciatore Valentino Sapone al 37’ del secondo tempo aggrediva l’arbitro sig. Lorenzo Astengo con calci sulle gambe e lo minacciava ripetutamente, costringendo l’arbitro a sospendere al gara e a recarsi presso un presidio ospedaliero dove veniva certificata una prognosi di tre giorni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha riformato la decisione di primo grado avendo rilevato che la visita medica cui si era sottoposto l’arbitro “non aveva riscontrato alcuno di quei segni che sono tipici del gesto dello sferrare calci” e che “l’arbitro era stato immediatamente dimesso (la visita era durata il tempo record di tre minuti!)” e pertanto ha affermato che “appare quindi scarsamente credibile che un episodio di riferita violenza come quella di specie (aggressione in cui l’arbitro è attinto con calci da una intera squadra, titolari e riserve) non lasci impresse, a distanza di poco più di un’ora, le stimmate dei colpi…sulle parti colpite”. In conseguenza di ciò la Corte è stata indotta “a ritenere che non vi fossero le condizioni per sospendere la gara che poteva proseguire nel suo corso regolare se l’arbitro, probabilmente colpito da eccesso di pavidità, si fosse servito di quei mezzi che il regolamento di gioco mette a sua disposizione (uso dei cartellini, espulsione, richiamo del capitano) per contrastare quanto riportato nel referto”. Inoltre in ordine al calciatore Valentino Sapone ha deciso che “poiché è stato riconosciuto dall’arbitro non è possibile affrancarlo dalla squalifica che deve però essere irrogata proporzionandola all’intensità del gesto e alle conseguenze riportate dall’arbitro”. La Corte stabiliva pertanto di annullare la sanzione della punizione sportiva e quella accessoria di un punto di penalizzazione inflitte in ordine alla suddetta gara e di ridurre la squalifica del calciatore Valentino Sapone dal 30.6.2017 al 28.2.2016. Avverso tale decisione ricorre il Presidente Federale limitatamente alla parte relativa alla sanzione comminata al sig. Sapone affermando che “tenuto conto dei gravi fatti posti in essere dal tesserato nonché della perpetrata violenza ai danni dell’arbitro Astengo, lo scrivente ritiene non congrua e del tutto inadeguata la sanzione di 1 solo anno di squalifica”. La Corte Federale di Appello, pur stigmatizzando quella parte della decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello in cui si fa riferimento indebitamente ai comportamenti dell’arbitro, ritiene di dover confermare tale decisione in quanto il ricorso proposto è privo della necessaria motivazione da porre a sostegno dello stesso. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it