F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO CALC. SHALA ALTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI ART. 1, COMMA 1 C.G.S.) (NOTA N. 6265/503 PF13-14 AM/MA DEL 19.2.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO CALC. SHALA ALTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI ART. 1, COMMA 1 C.G.S.) (NOTA N. 6265/503 PF13-14 AM/MA DEL 19.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015) Il sig. Shala, all’epoca di fatti di cui è cognizione calciatore della S.S.D. Verbania Calcio 1959 S.r.l., di Verbania (VB), con dichiarazione pervenuta via fax in data 15.5.2015, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, emessa in data 29.4.2015 e di cui al Com. Uff. in epigrafe, chiedendo di ricevere gli atti relativi al procedimento che precede. Inviata la documentazione richiesta in data 19.5.2015, il sig. Shala ha trasmesso le proprie deduzioni difensive il 25 maggio successivo lamentando, in via preliminare, la violazione delle norme procedurali in materia di notificazione, sia dell’avviso di conclusione indagini da parte della Procura Federale sia della fissazione e svolgimento delle riunioni tenutesi presso il Tribunale Federale. In particolare, si duole del fatto che pur avendo eletto, in sede di audizione dinanzi la Procura, il proprio domicilio presso la società Verbania Calcio 1959, non aveva ricevuto alcuna comunicazione con il mezzo postale, in palese violazione di quanto previsto dall’art. 38, comma 8, C.G.S.. e, per tale motivo, ha chiesto dichiararsi la nullità della decisione dell’organo giudicante di primo grado. Nel merito insta affinché la sanzione inflitta (6 mesi di squalifica), venga congruamente ridotta, alla luce della giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, non meglio indicata. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, alla quale ha partecipato, in rappresentanza del ricorrente, l’avv. Sara Agostini, che ha ripreso e confermato quanto già dedotto nell’atto difensivo prodotto nonché, per la Procura Federale, Avv. Dario Perugini che ha, invece, chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività nonché, ulteriormente, inammissibile poiché sia l’atto di reclamo che le motivazioni non sono state comunicate al suo Ufficio e, nel merito, che il ricorso sia respinto. La corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso, in rito e in merito, non possa trovare favorevole valutazione. Risulta, infatti, che il sig. Shala ha preannunciato il ricorso (tale dovendo qualificarsi la sua “comunicazione” con richiesta di atti del 15.5.2015) in palese violazione dei termini di cui all’art. 37, comma 1 lett. a), che impone che il “preannuncio” di reclamo, con contestuale richiesta di atti, deve essere inviato entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del pertinente Comunicato Ufficiale. Avuti gli atti, le motivazioni debbono essere spedite entro il settimo giorno successivo. Orbene, se risulta rispettato quest’ultimo onere, risulta invece insanabilmente viziato il mancato rispetto del primo, poiché dalla data di pubblicazione del Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015 sono trascorsi ben dieci giorni prima che il sig. Shala rendesse nota la sua volontà di impugnazione. Allo stesso esito negativo si perviene anche qualora si voglia considerare la “comunicazione” come atto di formale reclamo poiché, anche in questo caso, il termine di sette giorni, definito perentorio ex art. 38 comma 6 C.G.S., risulta ampiamente superato. Pari condivisione merita, poi, l’ulteriore eccezione formulata dalla Procura Federale, in ordine alla mancata spedizione, a quell’Ufficio, dell’atto di impugnazione e dei motivi di doglianza da parte del ricorrente. Formalità, a tutela del diritto di leale formazione di un informato contraddittorio, prevista dall’art. 37 C.G.S. e che non risulta rispettata. Malgrado quanto precede possa considerarsi elemento preclusivo ad ogni ulteriore valutazione, va comunque osservato che l’argomentazione difensiva, relativa alla mancata, legale comunicazione delle conclusioni delle indagini da parte della Procura Federale, con conseguente deferimento, nonché delle riunioni di discussione innanzi al Tribunale Federale Nazionale, appare mal posta. L’oggettiva lettura degli atti consente, infatti, di apprezzare che il sig. Shala, in data 17.3.2014, allorché venne interrogato dal collaboratore della Procura indicò, quale domicilio utile per la ricezione delle comunicazioni, la sede della società Verbania, fornendo peraltro un indirizzo errato o non più attuale. A quell’indirizzo è stata spedita, per posta, la prima comunicazione del 1.10.2014 ma essa non è giunta al calciatore perché la società destinataria risultava essersi trasferita, cosicché si è provveduto ad inviare nuovamente la stessa nota (di conclusione delle indagini) alla sede legale della medesima società, a mezzo fax. Tutte le successive notificazioni sono state inviate all’interessato con lo stesso mezzo, ad eccezione (ma su questo si dirà appresso) della comunicazione di rinvio della discussione innanzi al Tribunale Federale Nazionale. Il ricorrente obietta, al riguardo, che non avrebbe mai indicato, quale utile mezzo di partecipazione degli atti, il fax, anzi espressamente escluso dalla barra apposta sulla apposita riga del processo verbale di audizione. Al di là del fatto che sbarrare una voce, ove ciò non sia munito da uno specifico, preventivo significato, è segno di scrittura privo di peculiare valenza, compatibile con plurime interpretazioni, anche di segno tra loro opposto, il ricorrente incorre in un errore interpretativo allorché ritiene che l’aver indicato una ed una sola modalità di spedizione degli atti valga ad escludere validità ed efficacia alle altre previste dall’art. 38, comma 8, C.G.S.. La disposizione che precede indica, chiaramente, come alternative le tre modalità ivi indicate: a) domicilio eletto; b) la residenza; c) la sede della società ove era tesserato all’epoca dei fatti contestati. E, ad avviso della Corte, l’alternatività indica una possibilità di scelta tra più posizioni possibili, poste tutte su un medesimo piano di efficacia. Il sig. Shala reputa, invece, che egli abbia avuto ed esercitato il potere di inibire tale possibilità, così sostituendo, nei fatti, l’esclusività all’alternatività. Né può richiamarsi, per analogia e in materia di notificazioni avente valore giuridico, quanto previsto, ma in termini di tassatività, dall’art. 139 c.p.c. perché, in quel caso, è la stessa norma che prevede una gradualità di ipotesi che nella fattispecie è, invece, pacificamente esclusa. Non può dubitarsi che i vari uffici federali abbiano adempiuto al dovere di comunicazione ricorrendo, correttamente, ad uno mezzi alternativamente possibili, cosicché nessuna lesione al diritto di difesa del tesserato può dirsi concretizzata. Infine, il sig. Shala lamenta che il Tribunale Federale ha rinviato, dal 15 al 29 aprile 2015, la discussione del giudizio e che l’avviso di questo differimento è stato inviato alla società di attuale appartenenza e non a quella, ex art. 38 C.G.S., cui era in organico all’epoca dei fatti addebitati. La circostanza è, nei fatti, confermata ma è priva di alcun giuridico effetto. Infatti, posto che il sig. Shala, per quanto detto sopra, era ritualmente informato che il suo deferimento sarebbe stato discusso il giorno 15.4.2014 innanzi al Tribunale Federale, era suo preciso onere verificare se, nel Comunicato Ufficiale riguardante quella riunione, vi fossero notizie o comunicazioni pertinenti. E l’obbligo di prendere visione dei Comunicati Ufficiali non è canone discrezionale, ma un preciso vincolo che discende dal fatto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, C.G.S., vige una presunzione assoluta di conoscenza delle decisioni ivi riportate. Presunzione assoluta che induce al convincimento che qualora il calciatore avesse posto in essere la pur minima diligenza, avrebbe appreso che il giudizio era stato rinviato al successivo 29 aprile, data sotto la quale egli avrebbe potuto esperire ogni utile difesa per contrastare la tesi del Requirente. Non averlo fatto, quindi, non può essere indicato come lesione del suo diritto di difesa ma come evento che, indipendentemente da volontà o colpa, rimane ascritto a sua esclusiva responsabilità. Da ultimo, nel merito, la censura formulata in ordine alla incongruità della sanzione appare immeritevole di condivisione, atteso che il comportamento dell’attuale ricorrente e di altri sodali è stato posto, addirittura, al vaglio dell’Autorità Giudiziaria penale e quella di Polizia ha emesso, nei suoi confronti un DASPO. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una condotta gravemente lesiva di ogni principio di leale confronto sportivo, oltre che di quelli civili e penali, che merita riprovazione cosicché, anche alla luce dell’assenza di ogni diversa ricostruzione o spiegazione rispetto a quelle – non credute – offerte in atti, la sanzione irrogata in prime cure merita conferma. Il ricorso, nel suo complesso, dev’essere, pertanto, respinto. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calciatore Shala Altin. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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