F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CFA del 22 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIGG. MATTEI ANTONIO E ORSINI PATRIZIA (NELL’INTERESSE DEL MINORE MATTEI JUNIO VALERIO) AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. MATTEI JUNIO VALERIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S.D. CERTOSA CALCIO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CFA del 22 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO SIGG. MATTEI ANTONIO E ORSINI PATRIZIA (NELL’INTERESSE DEL MINORE MATTEI JUNIO VALERIO) AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. MATTEI JUNIO VALERIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S.D. CERTOSA CALCIO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015)
In data 15.1.2015, i Sigg.ri Mattei Antonio e Orsini Patrizia, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Junio Valerio Mattei, hanno adito il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - per chiedere la revoca del tesseramento di loro figlio in favore della società S.S.D. Certosa Calcio di Roma a mente dell’art. 42 N.O.I.F. per invalidità/illegittimità dello stesso, sostenendo di non avere mai sottoscritto l’atto di richiesta del predetto tesseramento. Sostengono inoltre che anche la firma del minore risultante sul modulo federale, sarebbe apocrifa. All’esito del relativo procedimento, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ha respinto il reclamo proposto dai Sigg.ri Mattei Antonio e Orsini Patrizia (cfr. Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. – Riunione del 17.2.2015). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ha rilevato che nel caso sottoposto al suo giudizio, non è applicabile l’art. 42 N.O.I.F. in quanto nessuno dei motivi posti dai ricorrenti a sostegno del reclamo, integra i presupposti del citato articolo. Sempre nel caso in esame, a parere del Tribunale, non può nemmeno sostenersi la nullità dell’atto di tesseramento per l’invalidità della sottoscrizione dello stesso. Infatti, da una comparazione delle firme non emergerebbero motivi per sostenerne l’apocrifia, peraltro i genitori, con la proposizione del reclamo, dimostrano di avere avuto piena conoscenza dell’attività sportiva svolta dal figlio minore presso la società S.S.D. Certosa Calcio e, conseguentemente, dell’esistenza del vincolo giuridico con la predetta società. I Sigg.ri Mattei Antonio e Orsini Patrizia, preso atto della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti del 17.02.2015, hanno proposto rituale e tempestivo reclamo dinanzi a questa Corte, con ricorso inoltrato in data 10.03.2015, riproponendo, nella sostanza, i motivi e le doglianze esposte nel reclamo innanzi al Giudice di prima istanza, chiedendo la riforma della decisione impugnata e quindi la revoca del tesseramento in favore della S.S.D. Certosa Calcio, previa acquisizione e/o esibizione dell’atto di tesseramento depositato e richiesta di CTU calligrafica. Alla seduta del 23.3.2015, erano presenti i ricorrenti di persona e i massimi dirigenti della società SSD Certosa Calcio che hanno esposto le rispettive tesi difensive. La controversia è stata quindi ritenuta in decisione. 2 La Corte, esaminati gli atti e i documenti, con ordinanza istruttoria in pari data sospendeva ogni valutazione in rito e nel merito, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per l’accertamento dell’apocrifia delle firme apposte sulla richiesta di tesseramento del minore Mattei Junio Valerio relativo alla stagione 2014/2015. La Procura Federale, al termine delle attività di accertamento ed indagine in ordine a quanto richiesto da questa Corte, con relazione in data 25.04.2015, ha accertato che la Sig.ra Orsini Patrizia ha riconosciuto l’autenticità della sua firma sulla dichiarazione di manleva per la SSD Certosa Calcio alla quale consegnò anche lo stato di famiglia e il certificato medico del figlio minore, il tutto in data 22.09.2014. La Sig.ra Orsini ha invece ribadito, anche in tale sede, di non aver mai sottoscritto gli atti di tesseramento per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015. Per quanto riguarda l’esame delle firme apposte dal Sig. Mattei Antonio sugli atti per i quali si procede, la Procura Federale ha riscontrato una discrepanza evidente nella sola lettera “M” del cognome nelle firme apposte sul modello di tesseramento per la Stagione Sportiva 2014/2015, mentre la rimanente parte delle firme, nonché la sigla apposta sul modello di tesseramento piccolo amico, relativo alla Stagione Sportiva 2013/2014, non evidenziano discrepanze inconfutabili. Analogamente, per quanto riguarda la Sig.ra Orsini Patrizia, il confronto delle firme, presenti agli atti e raccolte in sede di audizione, non ha evidenziato, a parere del collaboratore della Procura Federale, discrepanze di tale rilevanza da poterne stabilire la non autenticità . Per quanto attiene invece al piccolo Mattei Junio Valerio, l’esame della firma presente sul modello di tesseramento per la Stagione Sportiva 2014/2015, a fronte di quelle raccolte in sede di audizione, evidenzia una netta discrepanza di tratto, ovvero una fluidità di firma, per l’età scolastica del bambino nonché una evidente difformità calligrafica, con reperti raccolti in sede di audizione, e questo ad iniziare dalle prime lettere del doppio nome, nonché del cognome ovvero “J,V,M “e, proseguendo, per la quasi totalità di ogni singola lettera scritta. Dalle carte provenienti dalla Procura Federale si rileva un dato di non poco rilievo, anzi. Si tratta di una mail datata 22.05.2015, inviata dalla Dr.ssa Anna Maria Canestri, consulente grafologico dei ricorrenti, al Sig. Mattei Antonio del seguente tenore: “ Ciao Antonio, sto lavorando sulle firme e confermo che quella di tua moglie è autentica. Ammesso che avessero avuto un modello da imitare non sarebbero mai riusciti a cogliere la gestualità della firma e tantomeno a rifarla con imitazione per ricalco. Sinceramente non saprei su cosa appigliarmi e anche volendo usare come termine di paragone le sigle c’è poca argomentazione. A questo punto metterei solamente in risalto l’apocrifia della tua e di quella di Juno, contando sul fatto che la falsità di due firme su tre annulla la validità del documento. Ci aggiorniamo a breve. Buona serata. Anna Maria”. Alla nuova riunione del 22.06.2015 era presente il solo ricorrente, Sig. Mattei Antonio, che ha insistito per l’accoglimento del reclamo che è stato trattenuto in decisione da questa Corte. La C.F.A., esaminati gli atti e i documenti di causa, preso atto di quanto accertato dalla Procura Federale nella sua attività d’indagine, ritiene che non vi siano i presupposti per modificare la decisione assunta dalla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale. Alla luce delle indagini svolte dalla Procura Federale, che confermano l’autenticità della firma della Sig.ra Orsini Patrizia apposta sulla richiesta di tesseramento (vedasi anche la mail del 22.05.15 della Dr.ssa Canestri, CTP dei ricorrenti), accertabile a parere di questa Corte anche ictu oculi, si tratta ora di stabilire la validità o meno di una richiesta di tesseramento di un calciatore minorenne, sottoscritta esclusivamente da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale. Nel caso di specie è provato che la richiesta di tesseramento del minore Mattei Junio Valerio, venne firmata validamente soltanto dalla madre. Infatti, la firma del padre, al contrario, risulta sicuramente apocrifa così come quella del minore. L’art. 39, comma 2, N.O.I.F., prevede che la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta dal calciatore, “e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale”. La norma non dispone espressamente la sottoscrizione da parte di ciascun titolare della potestà genitoriale. Si tratta quindi di stabilire se la richiesta di tesseramento costituisca atto che entrambi i genitori devono congiuntamente porre in essere. Ebbene, sul punto si è più volte espressa questa Corte distinguendo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come previsto dal Codice Civile (art. 320). 3 Atti di ordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono un rilevante valore economico, sia in assoluto, sia in relazione alla composizione del patrimonio, e comportano un margine di rischio moderato per il patrimonio medesimo, garantendone la conservazione del valore. Atti di straordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono dette caratteristiche. Atti, quindi, di disposizione che, soprattutto per il valore economico, determinano un elevato rischio per la consistenza del patrimonio. Ai sensi dell’art. 320 c.c., con elencazione non tassativa, rientrano in questo gruppo gli atti di alienazione di beni, costituzione d’ipoteche, dazione di pegni, accettazione o rinunzia di eredità, scioglimento di comunioni, contrattazione di mutui o locazioni ultranovennali, nonché la promozione, la transazione e la compromissione in arbitri di giudizi relativi a tali atti. La classificazione compiuta dal legislatore si traduce in un differente regime normativo. Il primo comma dell’art. 320 c.c. sancisce: “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore”. Ne consegue che ciascun genitore ha il potere di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione i genitori devono agire congiuntamente. Ciò premesso, la richiesta di tesseramento di un calciatore minorenne deve essere considerata come atto di ordinaria amministrazione, non presentando le caratteristiche necessaria per una diversa qualificazione. Trattasi di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Pertanto è sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale, per la validità dell’atto in questione. Venendo al caso che ci riguarda il tesseramento deve essere considerato pienamente valido perché sottoscritto dalla madre del calciatore minorenne, l’apocrifia della firma del padre e del minore non inficiano la legittimità e validità del contratto per il quale oggi si procede. Ad ulteriore conferma di quanto poco sopra statuito, varrà richiamare anche quanto disposto dall’art. 317 c.c.: “Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.” Nel nostro caso il Sig. Mattei Antonio, padre del calciatore minorenne, ha sempre affermato e sostenuto di trovarsi all’estero all’epoca della sottoscrizione della richiesta di tesseramento del figlio. Quindi, in applicazione dell’art. 317 c.c., poco sopra citato, la madre del minore diviene automaticamente titolare del potere di agire in modo esclusivo stante l’impedimento del padre, residente a Berlino nel periodo 01.09.2014 – 18.12.2014, ad esercitare la potestà genitoriale. Anche per questo motivo la richiesta di tesseramento deve considerarsi validamente sottoscritta dalla madre, Sig.ra Orsini Patrizia, legittimata in virtù del citato articolo del codice civile ad agire in via autonoma. Tenuto conto di quanto sopra il tesseramento del calciatore minorenne, Mattei Junio Valerio, in favore della S.S.D. Certosa Calcio di Roma, deve considerarsi conforme alla disciplina vigente e pertanto pienamente valido e legittimo. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dai Sigg. Mattei Antonio e Orsini Patrizia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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