F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 28 Agosto 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 08 Settembre 2015 e su www.figc.it GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGNORI CAPITANI DOMENICO, COSTANTINO FRANCESCO MASSIMO, DI LAURO FABIO, DI NICOLA ERCOLE, NUCIFORA VINCENZO E SAMPINO GIUSEPPE E ALLE SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. E S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. IN RELAZIONE ALLA GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 2. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 3. RICORSO DEL SIG. CAPITANI DOMENICO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 4. RICORSO DEL SIG. FRANCESCO MASSIMO COSTANTINO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER SEF TORRES) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 E AMMENDA DI € 15.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 5. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ SEF TORRES IN RELAZIONE ALLA GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 6. RICORSO DE L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 7. RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE SAMPINO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 8. RICORSO DEL SIG. FABIO DI LAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 6 E AMMENDA € 35.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 9. RICORSO DEL SIG. ERCOLE DI NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE AREA TECNICA TESSERATO PER L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 28 Agosto 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 08 Settembre 2015 e su www.figc.it GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGNORI CAPITANI DOMENICO, COSTANTINO FRANCESCO MASSIMO, DI LAURO FABIO, DI NICOLA ERCOLE, NUCIFORA VINCENZO E SAMPINO GIUSEPPE E ALLE SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. E S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. IN RELAZIONE ALLA GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 2. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 3. RICORSO DEL SIG. CAPITANI DOMENICO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 4. RICORSO DEL SIG. FRANCESCO MASSIMO COSTANTINO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER SEF TORRES) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 E AMMENDA DI € 15.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 5. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ SEF TORRES IN RELAZIONE ALLA GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 6. RICORSO DE L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 7. RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE SAMPINO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 8. RICORSO DEL SIG. FABIO DI LAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 6 E AMMENDA € 35.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 9. RICORSO DEL SIG. ERCOLE DI NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE AREA TECNICA TESSERATO PER L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) Il Procuratore Federale, con atto del 30.7.2015 1319/859 bis pf 14/15 SP/blp, ha deferito, tra gli altri ed in relazione alla gara Pisa/Torres del 29.10.2014 valevole per Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, i soggetti e le società di seguito indicate: - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl; NUCIFORA Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società SEF Torres 1903 Srl; CAPITANI Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della Società SEF TORRES 1903 SRL; DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato; COSTANTINO Francesco Massimo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società SEF TORRES 1903 S.R.L; SAMPINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Agente di calciatori; tutti per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara PISA/TORRES del 29.10.2014 di Coppa Italia Lega Pro, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, Di Nicola e Sampino, per aver proposto l’alterazione della gara a Capitani, Nucifora e Costantino, i quali hanno aderito all’accordo illecito, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro; Di Nicola per aver ceduto, dietro compenso in denaro, l’informazione dell’alterazione della gara a un gruppo di scommettitori stranieri, con i quali era stato messo in contatto con l’intermediazione di Di Lauro, così finanziando l’alterazione della gara; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e, per Di Nicola, Nucifora, Sampino e Di Lauro, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari nr. 859pf14-15 e 1048pf14-15); - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, e DI LAURO Fabio, per la violazione dell’art. 6, commi 1, del CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara Pisa / Torres del 29.10.2014, nonché per aver agevolato le scommesse di scommettitori stranieri sulla medesima gara; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1 e 5, del CGS. - SEF TORRES 1903 Srl: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi del l’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Presidente all’epoca dei fatti Capitani Giuseppe. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Nucifora Vincenzo, Costantino Francesco Massimo; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato Nucifora Vincenzo; - AC PISA 1909 Srl: a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara Pisa/Torres del 29.10.2014 di Coppa Italia Lega Pro. Con decisione pubblicata su CU 17/TFN del 20.8.2015, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (d’ora in avanti, per brevità, TFN), disposta la separazione della posizione della società Pisa 1909 per difetto di comunicazione in ordine agli atti del procedimento, respinte le istanze di separazione presentate dai deferiti Di Nicola e Di Lauro e respinte le eccezioni preliminari proposte dal Nucifora in ordine al presunto mancato rispetto dei termini a comparire nonché le richieste istruttorie formulate dal Capitani, ha così provveduto riguardo le violazioni commesse dai deferiti in relazione alla gara Pisa / Torres del 29.10.2014: “in parziale accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a CAPITANI Domenico; mesi 3 (tre) di squalifica ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a COSTANTINO Francesco Massimo; anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) di ammenda a DI LAURO Fabio; anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a DI NICOLA Ercole; mesi 3 (tre) di inibizione ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a NUCIFORA Vincenzo; anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a SAMPINO Giuseppe; € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl; punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società SEF TORRES 1903 Srl”. A giudizio del Tribunale la ricostruzione di fatti sostenuta dalla Procura Federale consentirebbe di giungere a conclusioni in parte (ed invero non poco) divergenti rispetto a quelle sulla cui base è stato predisposto l’atto di deferimento. In particolare, non troverebbe riscontro l’accordo tra i Signori Di Nicola Ercole, Sampino Giuseppe e Di Lauro Fabio volto a realizzare la combine dell’incontro (secondo la ricostruzione offerta dalla Procura, il Di Nicola, con l’aiuto di Sampino, già calciatore e agente di calciatori, avrebbe contattato la dirigenza della Sef Torres e, durante un pranzo svoltosi il giorno precedente la disputa della gara, presente anche Sampino, avrebbe raccolto la disponibilità del Presidente Capitani a venderne il risultato, perdendo a Pisa con molti goals di scarto, tanto da realizzare un “over” ai fini delle scommesse); mentre troverebbe conferma, alla luce del materiale probatorio acquisito, ed in particolare delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rilasciate agli inquirenti, che i soggetti coinvolti si adoperarono, chi attivamente (Capitani, Di Nicola, Di Lauro, Sampino) chi passivamente, omettendo di riferire il fatto alla Procura Federale (Nucifora e Costantino), affinché si effettuassero scommesse sull’incontro in questione il cui esito era ben prevedibile; infatti, già all’indomani della gara casalinga con il Mantova, lo staff tecnico e dirigenziale della società Torres, in previsione delle impegnative trasferte consecutive con Bassano e Pavia, aveva deciso di schierare in campo per la successiva gara di Coppa Italia con la Torres - dandone peraltro ampia comunicazione agli organi di informazione - una squadra formata da giovani e da seconde linee. Pertanto, ad avviso del Tribunale, tali circostanze sarebbero rivelatrici del fatto che non venne architettata alcuna combine dai soggetti deferiti; si trattò piuttosto della realizzazione di un’attività di scommesse, che presupponeva la conoscenza di un futuro risultato certo. Tale attività, peraltro, aveva visto coinvolto anche un gruppo di scommettitori serbo-sloveno nei cui confronti, in forza delle frequentazioni tra il Di Nicola e il Di Lauro da una parte, e quelle dello stesso Di Nicola (tramite Sampino) con la dirigenza e lo staff tecnico della SEF Torres dall’altra, venne illecitamente accreditato l’inevitabile esito dell’incontro proprio al fine di effettuare scommesse anche per conto di Capitani, Di Lauro e Sampino (il quale si era premurato, tra l'altro, di fare monitorare la gara dalla moglie, titolare di una tabaccheria in Macerata munita di un terminale Sisal; v. verbale audizione Sampino 6.7.2015). Pertanto, non essendovi prova, a giudizio del Tribunale, della sussistenza dell’illecito ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS – e quindi anche della circostanza secondo cui il Di Nicola avrebbe consegnato al Nucifora il compenso della combine nel corso dell'appuntamento anticipato al martedì successivo alla gara - i Signori Di Nicola, Di Lauro, Sampino e Capitani sono stati ritenuti responsabili della sola violazione del divieto di scommesse sancito dall'art. 6, comma 1, del CGS; mentre i signori Vincenzo Nucifora e Francesco Massimo Costantino sono stati ritenuti responsabili della violazione dell’obbligo di informare senza indugio la Procura Federale ai sensi dell’art. 6, comma 5, CGS, dell’attività di scommesse posta in essere dagli altri deferiti. Conseguentemente la SEF Torres 1903 Srl è stata chiamata a rispondere dei fatti ascritti al proprio presidente Capitani a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS e dei fatti ascritti al Nucifora e al Costantino a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS; mentre la società L’Aquila Calcio 1927 è stata chiamata a rispondere dei fatti come sopra riqualificati ascritti al Di Nicola a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S.. Avverso tale decisione sono stati proposti differenti atti di appello da parte della Procura Federale, della società SEF Torres S.r.l., della società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., del Sig. Domenico Capitani, del Sig. Ercole Di Nicola, del Sig. Di Lauro Fabio, del Sig. Giuseppe Sampino, del Sig. Francesco Massimo Costantino, nonché della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., parte terza interessata. Hanno quindi presentato controdeduzioni i Signori Nucifora, che non ha proposto autonomo atto di appello, nonché gli appellanti Capitani, Sampino, Costantino. Gli appelli sono stati discussi davanti alle Sezioni Unite di questa Corte Federale d’Appello all’udienza del 28.8.2015 nel corso della quale il Procuratore Federale e le altre parti (deferiti ed intervenuti), mediante i propri difensori hanno illustrato le ragioni delle rispettive posizioni. La Corte, valutate le ragioni relative alle posizioni di tutte le parti appellanti ed appellate con riguardo ai capi della sentenza del TFN che ha giudicato in ordine ai fatti relativi alla gara Pisa / Torres del 29.10.2014, ritiene di dover trattare gli appelli come di seguito esposto. Prima di passare all’esame delle ragioni poste a fondamento in ciascun atto di appello e nelle memorie controdeduttive prodotte dai terzi interessati, la Corte ritiene di dovere premettere alcune considerazioni di carattere metodologico con riguardo, in particolare, alle caratteristiche dello standard probatorio applicabile in sede di giustizia sportiva. Si tratta di valutazioni necessariamente funzionali all’analisi degli elementi di prova acquisiti al presente procedimento, i quali, in ragione del contesto dal quale sono stati tratti, devono necessariamente essere impiegati quali strumenti di formazione del giudizio ponendo meticolosa attenzione alle argomentazioni ed alle valutazioni spese dalle parti nelle rispettive difese e nelle inevitabili reciproche contrapposizioni. Occorre allora premettere come questa Corte abbia da tempo raggiunto e consolidato il proprio standard di valutazione attestandosi su una posizione che, in tema di prova, non pretende l’accertamento assoluto della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio. La prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può quindi essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Può quindi ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte) (cfr. CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, “come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella cosiddetta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (CAF, C.U. n.18/C del 12 dicembre 1985). Fatta tale premessa di carattere metodologico, tanto più necessaria tenuto conto delle deduzioni svolte dalle parti appellanti e controdeducenti in ordine allo standard probatorio richiesto in tema di illecito sportivo, e passando all’esame delle proposte impugnazioni, si osserva quanto segue. 1) Il ricorso in appello della Procura Federale deve essere analizzato prioritariamente in considerazioni delle ragioni di evidente pregiudizialità logica che lo caratterizzano rispetto alla posizione di tutti i deferiti. Con il proprio atto di appello, infatti, la Procura Federale contesta la decisione del TFN sostenendo, mediante un unico motivo di impugnazione, l’erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento. In particolare, a dire della Procura, la valutazione secondo i canoni ermeneutici indicati dalla giurisprudenza della Cassazione delle intercettazione telefoniche acquisite agli atti del procedimento consentirebbe di giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle contenute nella decisione dei primi giudici. Alla luce di un quadro particolarmente significativo – nella cui valutazione deve essere opportunamente considerata la personalità dei deferiti, il coinvolgimento di alcuni di questi in altri illeciti di identica natura, le modalità comunicative prescelte e la frequenza dei reciproci rapporti - emergerebbero infatti indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alle responsabilità dei soggetti deferiti per come sono state evidenziate nell’atto di deferimento (integranti in primo luogo l’ipotesi dell’illecito sportivo). Le condotte poste in essere dai tesserati sarebbero state quindi finalizzate all’alterazione della gara Pisa / Torres al fine di ottenere un vantaggio; sia scommettendo personalmente sul risultato effettivo della stessa, sia cedendo ad un gruppo di scommettitori stranieri l’informazione circa l’esito della gara dietro compenso in denaro. Dal materiale probatorio acquisito, infatti, emergerebbe il raggiungimento di un accordo al fine di scommettere su due risultati (1 handicap e over); risultati che sarebbero potuti maturare solo predeterminando anche nel punteggio il risultato finale della gara in questione. Pertanto, la Procura Federale ha chiesto che, in parziale riforma della decisone del TFN, in relazione alle violazioni contestate nell’atto di deferimento con riguardo alla gara Pisa / Torres del 29.10 2014 di Coppa Italia Lega Pro, la Corte Federale d’Appello affermi la responsabilità dei deferiti ed accolga le richieste sanzionatorie formulate nell’atto di deferimento e ribadite in sede di discussione. Parallelamente all’appello della Procura Federale, la società Aurora Pro Patria S.r.l., società terza interessata intervenuta in giudizio, ha proposto il proprio atto di impugnazione di contenuto non difforme al fine di ottenere la riforma parziale della decisione del TFN in relazione alle violazioni contestate nell’atto di deferimento del 30.7.2015 prot. N. 1319/895bis/pf14-15 relativamente alla gara Pisa / Torres del 29-10-2015 e sentire quindi dichiarare la responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni loro ascritte e per l’effetto comminare la sanzione di cui all’art. 18 lettera h) CGS nei confronti della società Sef Torres 1903 S.r.l. e, quindi, la retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione 2014/2015. A giudizio della Corte, l’appello proposto dalla Procura Federale merita di essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte che giustificano anche l’integrale accoglimento dell’appello della Aurora Pro Patria. A giudizio della Corte, infatti, non può essere condivisa la sostanziale derubricazione da illecito sportivo (art. 7, commi 1 e 2, CGS) ad attività di scommesse (art. 6 CGS) operata dai primi giudici rispetto al deferimento della Procura Federale con riguardo alle condotte ascritte ai tesserati della società Torres coinvolti nel presente procedimento, e dei signori Capitani, Di Nicola, Di Lauro e Sampino. Il materiale probatorio in atti, infatti, sorregge adeguatamente l’ipotesi della Procura Federale consentendo quindi di ritenere che l’ulteriore attività di scommesse sull’esito della gara Pisa / Torres del 20.10.2015 rappresenti solo un aspetto, un corollario, del ben più grave illecito sportivo realizzato dai deferiti. Le prove raccolte, rappresentate principalmente dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (ed, in particolare, da intercettazioni telefoniche) e dalle audizione davanti alla Procura Federale, consentono di giungere alla conclusione che la gara venne preventivamente decisa nel risultato finale dai soggetti che presero parte alla combine; questi, inoltre, disponendo dell’informazione circa l’esito predeterminato dell’incontro, operarono scommesse sul risultato finale e favorirono le scommesse di altri soggetti, ricevendo da questi un compenso per la rivelazione ottenuta. Risulta, peraltro, che, nell’organizzazione della combine e nelle ulteriori attività di scommesse, un ruolo di primario rilievo e di fattivo coinvolgimento venne svolto proprio dal Sig. Domenico Capitani, presidente e legale rappresentante della società Sef Torres la quale, pertanto, dovrà risponderne a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. Risulta infatti che il Capitani, con la mediazione del Sig. Giuseppe Sampino, realizzò un accordo con il Sig. Di Nicola (figura alla quale deve essere attribuito un ruolo di assoluto rilievo in questa come in altre ipotesi di combine oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Catanzaro) volto a predeterminare il risultato della gara Pisa / Torres per poi, mediante il Di Lauro, venderlo a terzi al fine di realizzarvi scommesse, a fronte di un corrispettivo di € 20.000, e per scommettervi personalmente. Emerge, infatti, in modo chiaro il contenuto dell’accordo illecito che aveva ad oggetto non solo l’esito dell’incontro, ossia la vittoria del Pisa, ma anche il punteggio finale che sarebbe stato conseguito. Tanto può essere affermato con un sufficiente grado di certezza alla luce del contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra i soggetti deferiti e delle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura della Repubblica di Catanzaro (cfr. dichiarazione Di Lauro), dalle quali emerge che i protagonisti della combine concordarono 1handicap e over (vittoria della squadra di casa con almeno due goals di vantaggio con una somma di goals complessivi pari o superiore a tre). Risultato che venne concretamente ottenuto sul campo con la vittoria della squadra di casa, il Pisa, con il punteggio di 4 a 0. Le circostanze di tempo e di luogo in occasione delle quali si realizzarono gli incontri, le telefonate e le comunicazioni tra i soggetti coinvolti, tutte a ridosso del giorno della gara, consentono di escludere – contrariamente a quanto sostenuto dal TFN - che le attività dei deferiti si limitarono a scommette sul risultato della gara capitalizzando la notizia, peraltro di dominio pubblico da settimane, che la società Torres avrebbe schierato per l’occasione una formazione di giovani e di seconde linee (andando così, con ogni probabilità, incontro alla sconfitta). Se la ricostruzione offerta dal TFN fosse vera, non troverebbe logica giustificazione l’avvio e la progressiva accelerazione che ricevettero le frequentazioni, telefoniche e personali, tra il Capitani, il Di Nicola, il Sampino ed il Di Lauro nei giorni 28 e 29 ottobre 2014 (a cominciare dall’incontro di Valmontone del 28.10.2014, ore 12.00, cui seguirono gli sms e le telefonate con il gruppo di scommettitori serbi - alle ore 13.36 il Di Nicola invia un messaggio ad un’utenza serba del seguente tenore: “vuoi fare Pisa –Torres?”, cui seguiva: “ti richiamo fra 15 min” - nonché le telefonate tra il Di Nicola ed il Di Lauro). Proprio questi concitati contatti, il cui contenuto è stato definitivamente acquisito mediante attività di captazione disposta e condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, sono rivelatori del contenuto dell’accordo illecito. In particolare, nella telefonata delle 18.42 del 28.10.2015 tra Di Nicola e Capitani (successiva al pranzo di Valmontone ed all’avvio dei contatti con gli interlocutori serbi), questi si accordano sulla combine e sulle modalità di spartizione del ricavato (Di Nicola: allora ….15 diviso 3 – Capitani: uh … - Di Nicola: ok? … - Capitani: va bene – Di Nicola: però …. 1h … - Capitani: hu … senti … eh …. – Di Nicola: mi raccomando … - Capitani eh …. (parola incomprensibile) e quelli là? … - Di Nicola: eh! … quelli là …. 15 diviso 3 … ho sbagliato dovevo fare di più … non glielo fatta fare, ho detto perché … eh … non lo so, sta botta … ma già domattina me li portano … - Capitani: uh … - Di Nicola: già a posto …. – Capitani: va bene ….. – Di Nicola: quindi ora mi raccomando …. – Capitani: uh … 1h – Di Nicola: eh … - Capitani: uh … ok - – Di Nicola: capito? – Capitani: si si certo). Seguirà poi una ulteriore telefonata tra il Di Nicola ed il Capitani il cui contenuto, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo trascorso rispetto alla precedente (due minuti), non può che essere interpretato in senso confermativo e puntuativo degli accordi raggiunti (chiarendo il Di Nicola al Capitani che il 15 diviso 3 si riferisce all’”utile”). Del resto i contatti proseguirono frequenti e concitati anche nelle ore immediatamente precedenti l’incontro ed il contenuto dei medesimi lascia logicamente trasparire come i deferiti fossero attivamente impegnati, ciascuno per il proprio ruolo, nel perfezionamento della combine ed in attesa che si realizzasse in concreto il risultato pianificato: il giorno della gara, il 29.10.2015, due ore prima dell’inizio dell’incontro, il Capitani chiama infatti nuovamente il Di Nicola chiedendo conferma circa l’accordo raggiunto il giorno prima (Di Nicola: tutto ok – Capitani: tutto a posto – Di Nicola: eh? – Capitani: tutto tranquillo, tutto a posto … - Di Nicola: va bene, ci aggiorniamo dopo …). Queste circostanze, a dispetto dalle inverosimili giustificazioni offerte dal Capitani davanti alla Procura Federale circa il contenuto delle dei dialoghi telefonici sopra riprodotti, rivelano il ruolo svolto dal medesimo nella vicenda: artefice della combine ed artefice della conseguente attività di scommesse. Pertanto, trattandosi di illecito sportivo e non solo di attività di scommesse, ne consegue che la società Sef Torres dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 7, comma 2, CGS. Il ricorso in appello della Procura Federale merita quindi accoglimento in ordine a questo specifico punto; analogamente deve essere integralmente accolto il ricorso in appello proposto dalla terza interessata Aurora Pro Patria le cui ragioni sono perfettamente sovrapponibili a quelle spese dal Procuratore Federale in relazione ai profili di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, della società Sef Torres per l’illecito sportivo commesso dal proprio presidente Capitani. Per queste ragioni la sanzione da infliggere alla società Torres non può che essere quella dell’art. 18 lettera h) CGS con la retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione 2014/2015, e l’assegnazione al campionato di competenza. 2) L’appello della Procura Federale deve trovare accoglimento anche in riferimento alle posizioni del Signori Domenico Capitani, Ercole Di Nicola, Fabio Di Lauro, Giuseppe Sampino e della società L’Aquila Calcio; conseguentemente deve essere rigettato l’appello proposto dalla società Sef Torres come pure devono essere respinti gli appelli autonomamente proposti dagli ulteriori deferiti da ultimo citati. Con l’interposto appello la S.E.F. Torres 1903 s.r.l., ha infatti chiesto a questa Corte, in riforma dell’impugnata sentenza: in via principale, dichiarare la responsabilità oggettiva nei confronti della ricorrente anche in relazione ai fatti ascritti al Sig. Capitani e, per l’effetto, applicare la diminuzione della sanzione inflitta alla stessa a titolo di responsabilità diretta. La difesa della Sef Torres, dopo aver messo in rilievo il proscioglimento della propria assistita da parte del TFN riguardo alla contestazione di illecito sportivo di cui all’art. 7 commi 1 e 2, CGS, ha impugnato il provvedimento reso dal predetto Tribunale per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, CGS. Infatti, a detta della reclamante, non vi sarebbe prova agli atti del giudizio che il Sig. Capitani abbia posto in essere comportamenti riferiti alla violazione suddetta. Sarebbe invece ravvisabile, secondo la difesa della Torres, una responsabilità del Capitani per la violazione dell’obbligo di denuncia analogamente a quanto disposto dal TFN con riferimento alle posizioni dei Sigg.ri Vincenzo Nucifora e Francesco Costantino. Secondo il difensore della Torres, a carico del Sig. Capitani si potrebbe configurare, semmai, solo la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS e non la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS. Come è stato sopra illustrato, la Corte ritiene che il Sig. Capitani - per sua stessa ammissione a conoscenza della circostanza che il gruppo serbo, con l’intermediazione e l’aiuto dei Sigg.ri Di Nicola, Sampino e Di Lauro, stava scommettendo sulla partita della sua squadra (Pisa / Torres del 29.10.14) e in particolare sul suo risultato finale - è stato artefice della combine. Dalle intercettazioni telefoniche e dagli interrogatori resi dai deferiti emerge che il Capitani era in contatto con il Di Nicola ed il Sampino i quali avevano rapporti, per il tramite del Di Lauro, con il gruppo di scommettitori serbi. E’ sufficiente, pertanto, per confutare la fondatezza dei motivi di appello della Torres, richiamare in proposito le considerazioni già spese in sede di esame dell’appello della Procura Federale e della società Aurora Pro Patria. Appare opportuno solamente aggiungere come non possano essere accolte le affermazioni che il Capitani riferisce circa gli argomenti di discussione affrontati in occasione del pranzo in Valmontone il 28.10.2014. Sostiene il Capitani che nella circostanza non fu affrontato l’argomento riguardante la partita da disputare a Pisa il giorno successivo, ma si parlò esclusivamente dell’acquisto di alcuni giocatori. In merito alla partecipazione al pranzo del Sampino, poi, questi riferisce di non sapere il motivo della sua presenza e che, con ogni probabilità, la spiegazione era da ricercarsi nel fatto che il predetto avesse dei giocatori da gestire. Sulla stessa circostanza il Sampino, in sede d’interrogatorio, precisa che la sua presenza era dovuta al fatto che il Capitani gli aveva richiesto un incontro, anche con il coinvolgimento del Di Nicola, per definire la questione contrattuale del calciatore Infantino, da lui assistito. Tuttavia dalle due dichiarazioni rese alla Procura Federale da parte del Capitani e del Sampino emergono delle notevoli discrepanze a conferma che l’argomento trattato in quell’occasione non era né quello indicato dal Capitani, né quello prospettato dal Sampino. In quell’occasione i commensali si accordarono affinché le scommesse da parte del gruppo serbosloveno, aventi ad oggetto un risultato preciso, andassero regolarmente a buon fine. Tanto che il Sampino monitorò la partita in questione, con l’aiuto della moglie titolare di una tabaccheria, e fornì ai suoi interlocutori informazioni sulle quote e sul fatto che la partita era al momento disponibile per le scommesse. Non rileva che allo stato non sono stati ancora identificati e resi noti i calciatori eventualmente coinvolti. Sussiste, quindi, convincente prova della responsabilità del Capitani in relazione agli addebiti a lui ascritti ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS e art. 6 CGS e, di conseguenza, della responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, della società Torres per la condotta ascritta al proprio presidente e legale rappresentante. Rimane altresì confermata, come si dirà, la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2, CGS, per le condotte ascritte ai tesserati Nucifora Vincenzo e Costantino Francesco Massimo dal momento che la Corte ritiene provata la loro responsabilità ex art. 6, comma 5, CGS. L’appello della Sef Torres deve quindi essere integralmente respinto. 3) Con l’interposto appello il Sig. Domenico Capitani, da parte sua, ha chiesto a questa Corte, in riforma dell’impugnata sentenza: in via principale, derubricare la contestata incolpazione da violazione del divieto di scommesse (art. 6, comma 1, CGS) a violazione dell’obbligo di denuncia della notizia di scommesse (art. 6, comma 5, CGS), con l’applicazione del minimo della sanzione prevista per tale violazione ovvero di mesi 3 (tre) di inibizione ed € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse applicata la sanzione prevista nel minimo edittale, pur riconoscendo la predetta violazione ex art. 6, comma 5, CGS, applicare una diminuzione, come ritenuta di giustizia, rispetto alla sanzione inflitta. Con atto separato di controdeduzioni, parte reclamante ha chiesto il rigetto del ricorso in appello presentato dalla Aurora Pro Patria. La difesa del Capitani, dopo aver messo in rilievo il proscioglimento del proprio assistito da parte del TFN riguardo alla contestazione di illecito sportivo di cui all’art. 7, commi 1 e 2, CGS, ha impugnato il provvedimento reso dal predetto Tribunale per la violazione di cui all’art. 6, comma, 1 CGS perché il Capitani non avrebbe partecipato attivamente alla scommessa traendone un qualsivoglia “guadagno”. Non vi sarebbe prova alcuna agli atti di causa che il Capitani abbia ricevuto materialmente somme di denaro. A detta del suo difensore, a carico del ricorrente si potrebbe configurare solo la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS e non la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS. In relazione alla posizione del Capitani, le ragioni diffusamente esposte in sede di esame dei gravami della Procura Federale, della società Aurora Pro Patria, e della società Sef Torres sono assorbenti di ogni ulteriore valutazione. Sussiste, infatti, ampia prova della responsabilità del Capitani per gli addebiti a lui contestati nell’atto di deferimento; ossia la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione del risultato della gara. Per tali ragioni la Corte ritiene che debbano essere accolte anche per il Capitani, che vede respingere il proprio appello, le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento e ribadite in sede di discussione; il Capitani, pertanto, dovrà scontare la sanzione della inibizione di anni cinque (5) oltre la preclusione e l’ammenda di euro 80.000,00 (5 anni + preclusione e ammenda di euro 70.000,00 per l’illecito sportivo + euro 10.000,00 per l’aggravante contestata). 4) Anche per la posizione del Di Lauro deve essere confermata la sua attiva partecipazione all’illecito; conseguentemente, le deduzioni svolte nel proprio atto di appello in ordine alla contestazione delle violazioni disciplinari riconosciute dal TFN risultano assorbite dalla ben più grave accertata ipotesi di illecito sportivo. Il Sig. Fabio Di Lauro, all’epoca dei fatti, allenatore di base nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, viene chiamato a rispondere in relazione alla gara Pisa / Torres: a) della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver, prima della gara Pisa / Torres del 29.10.2014 di Coppa Italia Lega Pro, in concorso con altri soggetti tesserati e non ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; b) della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara Pisa / Torres del 29.10.2014 di Coppa Italia Lega Pro, nonché di aver agevolato le scommesse di soggetti stranieri sulla medesima gara. La Procura Federale ha chiesto quindi disporsi nei sui confronti, in relazione alla gara Pisa / Torres, le seguenti sanzioni: squalifica di anni 3 e mesi 6 e ammenda di € 50.000,00 per l’illecito sportivo gara Pisa / Torres del 29.10.14 + squalifica di mesi 6 e ammenda di €10.000,00 per le aggravanti di cui alla gara Pisa / Torres del 29.10.14 + continuazione ulteriore squalifica di mesi 3 ed € 10.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS per la gara Pisa / Torres del 29.10.14 (+ ancora in continuazione ulteriore squalifica di mesi 2 ed ammenda di € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per la gara Vigor Lamezia-Paganese del 12.04.15, oggetto di separato esame). Come sopra ricordato, il TFN ha tuttavia inflitto al Sig. Fabio Di Lauro, anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 35.000,00 (trentacinquemila/00) di ammenda, avendo accolto il deferimento in relazione alla sola ipotesi stabilita dall’art. 6, comma1, C.G.S.. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Corte, il Sig. Fabio Di Lauro. Con la propria impugnazione il Di Lauro adduce tre motivi di gravame, in via preliminare, eccepisce la violazione del diritto di difesa, mentre, nel merito, si duole: a) della attribuzione della violazione disciplinare di cui all’art. 6, comma 1, CGS; b) della attribuzione della violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia di illecito sportivo in relazione alla gara Vigor Lamezia/Paganese oggetto di separato esame). In merito all’eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa per la mancata separazione della sua posizione processuale nel presente giudizio in ragione della misura di arresti domiciliari a suo carico, questa Corte ritiene di dover condividere quanto statuito dal Giudice di prime cure sul punto. Infatti, la circostanza che l’incolpato si trovi agli arresti domiciliari non impedisce al medesimo di poter comparire personalmente nel dibattimento avendo facoltà di inoltrare conforme richiesta in tal senso all’Autorità Giudiziaria competente, richiesta che non risulta essere stata presentata, poiché non vi è traccia negli atti di causa. Inoltre, come evidenziato dal TFN, non risulta agli atti alcuna richiesta da parte del Di Lauro di essere ascoltato personalmente, avendo comunque provveduto a costituirsi ritualmente in giudizio a mezzo del proprio difensore. Il fatto che il Di Lauro, per il tramite del proprio legale, abbia presentato due istanze, una alla Procura di Catanzaro, in data 13.8.15, e l’altra alla cancelleria del GIP dott. Commodaro di Catanzaro, in data 19.08.15, ad oggi senza esito, è circostanza allo stato non decisiva. Venendo, quindi, al merito dell’appello, in relazione alla posizione del Di Lauro rispetto alla gara Pisa/Torres, e richiamando quanto già esposto in sede di esame dell’appello della Procura Federale, della società Aurora Pro Patria e della Torres, questa Corte osserva quanto segue. La difesa dell’incolpato sostiene in primo luogo che non vi sia prova alcuna agli atti di causa in ordine all’effettuazione di scommesse da parte del Sig. Di Lauro sugli eventi calcistici oggetto di deferimento. Non esisterebbero ricevute, bonifici o altra documentazione comprovante l’effettiva esecuzione delle scommesse contestate. L’art. 6, comma 1, CGS, contestato al Sig. Di Lauro, così recita: “Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univoci funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC”. Ne consegue che viola la norma anche chi non scommette ma agevola le scommesse altrui con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse ed è ciò che ha fatto il Di Lauro. Egli, infatti, per sua stessa ammissione è stato in contatto con un gruppo di individui di origine serba e slovena, certi Brdanin Aleksander detto Sasha, Milosavijevic Uros e Jovicic Milan detto Michele, anche con riferimento all’evento per cui oggi si procede. Il Di Lauro ha infatti svolto il ruolo di intermediario tra il Di Nicola ed il gruppo di scommettitori stranieri poco sopra citati. A lui il Di Nicola chiese la somma occorrente per portare a termine la combine (€ 15.000,00) da riferire al gruppo serbo (cfr. audizione del 27.6.15 dinanzi alla Procura Federale). Il Di Nicola, sempre in sede di interrogatorio dinanzi alla Procura Federale, riferisce che il giorno della partita il Di Lauro lo raggiunse mentre era a pranzo con i serbi e che insieme videro lo partita. Dopo la partita i serbi consegnarono al Di Nicola la somma pattuita. Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza che il Di Lauro ha agevolato scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla medesime che ebbero ad oggetto il risultato relativo ad un incontro ufficiale organizzato nell’ambito della FIGC; con ciò integrando la violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS. Ma la posizione del Di Lauro appare compromessa anche in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS. Il coinvolgimento del medesimo nell’alterazione dello svolgimento e del risultato della partita Pisa / Torres del 29.10.2014 emerge dalle circostanze che seguono: il Di Lauro è colui che intrattiene rapporti con il gruppo serbo di scommettitori (Uros Milosavljevic e Brdanin Alexander). Nel marzo 2014 il Di Lauro fornisce al Di Nicola il numero di telefono di Uros Milosavljevic (cfr. interrogatorio del 29.06.2015). Lo stesso riferisce, in merito alla partita in questione, di essere stato contattato dal Di Nicola il quale l’avrebbe informato che aveva preso contatto con Uros per scommettere sulla partita Pisa / Torres (cfr. interrogatorio del 29.6.15). Nello stesso interrogatorio il Di Lauro precisa che era stato messo a conoscenza del contatto dallo stesso Uros il quale con un messaggio gli aveva comunicato che il Di Nicola era intenzionato a scommettere sulla partita Pisa / Torres ed in particolare sul risultato di 1 handicap e over. Sempre nello stesso interrogatorio del 29.6.15 il Di Lauro riferisce che, in ordine alla partita Pisa / Torres, Uros, Sasha e tale Michele, giunsero in Italia e si incontrarono con il Di Nicola prima della partita alla sua presenza; circostanza confermata in sede di audizione del 27.6.2015 dal Di Nicola. Lo stesso Di Nicola, in sede di audizione, conferma il pranzo con i serbi il giorno della partita, nel quale tale Michele svolse la funzione di traduttore. A fine partita i serbi gli consegnarono la somma pattuita. Il Di Lauro è stato quindi certamente parte attiva della combine, relazionandosi sia con il Di Nicola che con i soggetti serbi. Egli era a conoscenza dei risultati offerti agli scommettitori stranieri (1handicap e over) e della cifra di € 20.000,00 richiesta dal Di Nicola ai medesimi quale compenso per la combine. In pratica il Di Lauro è l’anello di congiunzione fra il Di Nicola e il gruppo degli scommettitori serbi e quindi parte attiva dell’operazione illecita tendente ad alterare il risultato della partita Pisa / Torres. Sintomatico il contenuto del messaggio inviato dal Di Lauro all’amico Di Nicola: “Io arrivo mezz’ora dopo di loro, sono in gamba possono fare molte cose insieme a te, l’importante che vada tutto bene, ci vediamo più tardi”. Ulteriore conferma del ruolo, non di secondo piano, del Di Lauro all’interno della combine può inoltre essere dedotto dal messaggio da questi inviato al Di Nicola avente il seguente tenore: “mi hanno detto ok, già domani ti porto quello cha hai chiesto”. Tali fatti e circostanze sono di per sé sufficienti per affermare un giudizio di colpevolezza sul coinvolgimento del Di Lauro nell’azione criminosa che ha portato all’alterazione del risultato della partita Pisa / Torres del 29.10.14 e quindi alla configurazione dell’illecito sportivo ex art. 7, commi 1 e 2, C.G.S.. Pertanto in accoglimento delle richieste della Procura Federale, respinto conseguentemente il gravame proposto dal Di Lauro, devono essere disposte le sanzioni richieste nell’atto di deferimento con riguardo alla gara Pisa/Torres e ribadite in sede di discussione: squalifica di anni tre (3) e mesi sei (6) e ammenda di € 50.000,00 per l’illecito sportivo, oltre squalifica di mesi sei (6) e ammenda di € 10.000,00 per le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione del risultato della gara, oltre in continuazione ulteriore squalifica di mesi tre (3) ed ammenda di € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, C.G.S.. 5) Passando all’esame della posizione specifica del Sig. Giuseppe Sampino, all’epoca dei fatti agente di calciatori, questi, con il proprio atto di appello, dopo aver messo in rilievo il proprio proscioglimento da parte del TFN riguardo alla contestazione di illecito sportivo di cui all’art. 7, commi 1 e 2, CGS, impugna il provvedimento reso dal predetto Tribunale deducendo la propria estraneità a tutti gli addebiti contestati. Non avrebbe infatti compiuto alcuna violazione dell’art. 6, comma 1, CGS, perché non avrebbe scommesso, né direttamente, né per interposta persona, sulla gara oggetto di gravame e nemmeno avrebbe agevolato o favorito le “giocate” di altri. Egli, infatti, sarebbe venuto in contatto con gli altri deferiti (Di Nicola e Capitani) solo per ragioni attinenti alla sua professione di agente di calciatori. Dalle intercettazioni telefoniche e dagli interrogatori resi dai deferiti emerge, tuttavia, che il Sig. Sampino, in accordo con il Sig. Di Nicola, contattò la dirigenza della Torres nella persona del suo Presidente, il Sig. Domenico Capitani, per trarre profitto quantomeno dalle scommesse operate da un gruppo di serbo-sloveni ai quali, per il tramite del Sig. Di Lauro, segnalarono il risultato certo dell’incontro Pisa/Torres del 29.10.2014 e cioè, vittoria del Pisa con più di tre gol di scarto e quindi 1 Handicap ed Over. Il Sampino è presente al pranzo di Valmontone del 28.10.2014 al quale presero parte Di Nicola e Capitani. Il Sig. Capitani riferisce che in detto incontro non venne affrontato l’argomento riguardante la partita da disputare a Pisa; asserisce altresì, quanto al Sampino, di non ricordare il motivo della presenza di quest’ultimo nella circostanza e se fosse motivata dal fatto che il predetto avesse dei giocatori da gestire. Il Sampino, in sede di interrogatorio, precisa che la sua presenza in quella occasione era dovuta al fatto il Capitani gli aveva richiesto un incontro, anche con il coinvolgimento del Di Nicola, per definire la questione contrattuale del calciatore Infantino. Tuttavia, dalle due dichiarazioni rese alla Procura Federale da parte del Capitani e del Sampino emergono delle insanabili contraddittorietà a conferma che l’argomento trattato in quell’occasione non era né quello indicato dal Capitani, né quello prospettato dal Sampino. In quella occasione i commensali si accordarono affinché le scommesse da parte del gruppo serbo-sloveno andassero regolarmente in porto. Il Sampino, inoltre, monitorò la partita in questione e fornì ai suoi interlocutori informazioni sulle quote e sul fatto che la gara era al momento disponibile per le scommesse. Sussiste, pertanto, convincente prova della responsabilità del ricorrente per gli addebiti contestati dalla Procura Federale; ossia la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS delle effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari nr. 859pf 14-15 e 1048pf14-15). Al medesimo, pertanto, viene inflitta la sanzione di inibizione di anni quattro (4) e mesi sei (6) e ammenda di € 70.000 (4 anni e ammenda di euro 60.000 per l’illecito sportivo + mesi 6 e ammenda di euro 10.000 per le aggravanti come da incolpazione). 6) Hanno proposto autonomi atti di appello anche: a) la società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. la quale ha concluso per il rigetto del ricorso della Procura Federale, la declaratoria di proscioglimento della stessa dalla incolpazioni di cui al deferimento, l'annullamento della sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 ed in via subordinata e nel merito, previo accertamento della mancanza di partecipazione e/o qualsivoglia vantaggio ricevuto dalla commissione dell'illecito ascritto al suo tesserato, irrogarsi, per l'effetto, la sanzione minima ritenuta di giustizia; b) il tesserato Sig. Ercole Di Nicola il quale ha chiesto, in via preliminare, accogliersi le eccezioni esplicitate ai punti 1 e 2 del gravame, accertarsi il suo mancato coinvolgimento circa i fatti contestati e, per l'effetto, dichiararsi il suo proscioglimento con annullamento della decisione gravata. Le eccezioni n. 1 e n. 2 sollevate dalla difesa del Di Nicola sono prive di fondamento e, come tali, vanno rigettate. Circa la n. 1 (nullità del procedimento di primo grado per difetto di giurisdizione) osserva questa Corte che il ricorrente ha posto in essere la condotta antidisciplinare attinente la gara di Coppa Italia Pisa / Torres del 9.10.2014 allorché era ancora il responsabile dell'area tecnica per la Società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l., di talché era tenuto all'osservanza dei doveri e degli obblighi generali ex art. 1 del CGS. L'eccezione è, pertanto, del tutto priva di fondamento e deve essere rigettata. In ordine, poi, alla eccezione n. 2 (nullità del procedimento di primo grado per la violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento) la Corte osserva, condividendo il contenuto dell'ordinanza n. 2 di cui al C.U. N. 17/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016), che la circostanza che il Di Nicola si trovasse agli arresti domiciliari non rileva poiché non incide e non ha inciso sulla possibilità di attivarsi al fine di poter comparire personalmente davanti al TFN; egli infatti aveva la facoltà di rivolgere apposita istanza, che risulta non essere stata avanzata, all'A.G. Competente. Inoltre il medesimo non ha chiesto di essere ascoltato atteso che si è ritualmente costituito a mezzo del suo difensore con il quale non risulta abbia avuto impedimento di colloquio e contatto. L'eccezione, priva di fondamento, deve parimenti essere rigettata. Circa il merito, possono qui essere richiamate, per entrambi gli appelli qui specificamente considerati, le considerazioni già svolte in sede di esame del ricorso in appello della Procura Federale, della società Aurora Pro Patria e della società Sef Torres. Si vuole solo ribadire come le argomentazioni ivi esplicitate, con abbondanza di riferimenti alle esaustive risultanze di indagini ritualmente acquisite dalla Procura della Repubblica di Catanzaro nel c.d. processo Dirty Soccer, consentono di avvalorare le richieste conclusive del Procuratore Federale come dimostrato dalle intercettazioni telefoniche che hanno avuto come protagonisti ed interlocutori, tra gli altri, il Di Nicola, il Presidente della Torres, Sig. Capitani, nelle quali oggetto di conversazione era la scommessa 1handicap e over concernente il risultato della gara (4-0 in favore del Pisa) puntualmente realizzatosi. Si ricorda quindi la partecipazione del Di Nicola al pranzo in Valmontone il 28.10.2014 ed i frenetici contatti telefonici che ne seguirono i cui contenuti sono assai significativi come si è avuto modo di illustrare in precedenza. Non appare, altresì, fondata la doglianza formulata dalla Società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. con riferimento alla insussistenza ad essa contestata, ex art. 4, comma, 2 CGS, in relazione alla incolpazione, ex art. 6, comma 1, CGS, addebitata al Di Nicola che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di responsabile dell'area tecnica. Come sopra osservato, la società L'Aquila Calcio risponde della condotta antidisciplinare tenuta dal Di Nicola per il combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, e 4, comma 2, C.G.S.. Sussiste, pertanto, anche per il Di Nicola, ampia prova della sua responsabilità per gli addebiti contestati dalla Procura Federale; ossia la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS delle effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari nr. 859pf 14-15 e 1048pf14-15); nonché la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS. La società L’Aquila Calcio dovrà quindi risponderne a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti ascritti al Di Nicola in relazione all’art. 7, comma 2, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS; nonché, sempre a titolo di responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti iscritti al proprio tesserato Di Nicola in relazione all’art. 6, comma 1, C.G.S.. Al Di Nicola, pertanto, deve essere inflitta la sanzione dell’inibizione di anni quattro (4) e mesi nove (9) e ammenda di € 80.000,00 (4 anni e ammenda di € 60.000,00 per l’illecito sportivo + mesi 6 e ammenda di € 10.000,00 per le aggravanti come da incolpazione + ulteriore inibizione di mesi tre (3) ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS). Alla società L’Aquila Calcio, per responsabilità oggettiva, in ossequio al principio di afflittività, ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, deve essere inflitta la sanzione di punti uno (1) in classifica, da scontare nella Stagione Sportiva 2015/2016 oltre l’ammenda di € 25.000,00. 7) L’appello della Procura Federale non merita, invece, accoglimento con riguardo alle posizioni dei Sig.ri Nucifora Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della società Sef Torres, e Francesco Massimo Costantino, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Sef Torres. Quanto al Sig.Vincenzo Nucifora, gli elementi probatori emersi a suo carico, infatti, mentre legittimano sul punto la conclusione del TFN secondo il quale il Nucifora, al corrente dell’attività di scommesse, omise di riferirne alla Procura Federale, incorrendo quindi nella violazione dell’art. 6, comma 5, CGS, non consentono di giungere alla più grave conclusione secondo la quale il medesimo fu partecipe della combine. Dalle intercettazioni telefoniche emerge senza dubbio il rapporto di stretta frequentazione tra il Nucifora ed il Di Nicola e un indiscutibile ascendente negativo di quest’ultimo sul primo; tuttavia, non sussistono elementi tali da consentire di attribuire al Nucifora, con sufficiente grado di certezza, un ruolo attivo nella commissione dell’illecito. Anche la telefonata della mattina del 29.10.2014 tra il Nucifora ed il Di Nicola, richiamata dalla Procura Federale nel proprio ricorso in appello, prova senz’altro la conoscenza da parte del Nucifora del compimento dell’attività di scommesse, ma non la partecipazione all’illecito; l’oggetto della discussione, infatti, sono le scommesse (Nucifora: ascolta! Oggi che fai? … Fai qualche puntatina a destra e sinistra? – Di Nicola: eh ti ho detto di si!); mentre la apparente raccomandazione del Di Nicola al Nucifora (solo che dovete andare più di uno! Capito?!?), in assenza di ulteriori elementi ed in considerazione delle caratteristiche della combine organizzata dagli altri deferiti (mediante un punteggio finale corrispondente ad 1handicap ed over), appare francamente non immediatamente riferibile all’attività di alterazione della gara. Del pari, non ha trovato riscontro, allo stato degli atti, la circostanza che in occasione dell’appuntamento anticipato al martedì successivo alla gara il Di Nicola consegnò al Nucifora del denaro corrispondente al compenso della combine organizzata in occasione della gara Pisa / Torres del 29.10.2014. L’appello pertanto deve essere respinto in relazione alla posizione del Sig. Domenico Nucifora al quale deve quindi essere confermata la sanzione disposta dal T.F.N.. 8) Quanto alla posizione del Sig. Francesco Massimo Costantino, a giudizio della Corte non sussistono elementi che ne possano provare la partecipazione alla combine. Né il ruolo di allenatore della squadra è in grado di rappresentare un elemento valutabile in tal senso, dal momento che – è circostanza non in discussione - il Costantino non partecipò neanche alla trasferta della squadra a Pisa per la partita in questione, avendo delegato per lo svolgimento di tale compito l’allenatore in seconda. Anche l’intercettazione telefonica relativa alla telefonata tra il Di Nicola ed il Nucifora del 29.10.2014, ore 11.27, nella quale il Costantino intervenne solo in quanto chiamato in causa dal Nucifora con il quale era in compagnia, recando il riferimento al pranzo del giorno prima tra il Di Nicola ed il Capitani è sicuramente rivelatrice della consapevolezza dell’esistenza di una attività di scommesse (Di Nicola: e dopo si che me le hai chie … va beh ieri. Ma non farti sentire dall’avvocato … ieri sono stato a pranzo col presidente come al solito – Costantino: mmm – Di Nicola: va beh Capitani – Costantino: si – Di Nicola: eh, siamo stati io e Peppe Sampino – Costantino: ah ho capito ho capito ho capito – Di Nicola: per coordinare un po’ tutte le altre situazioni – Costantino: ho capito ho capito), ma non prova nulla circa il ruolo che avrebbe dovuto svolgere il Costantino nella predeterminazione del risultato finale della gara in concreto conseguito sul campo. Anche il riferimento allusivo al nomignolo (“mi chiama lo Zingaro di Morro d’Oro”) che il Nucifora riserva al Di Nicola, ricordato dal Di Nicola al Costantino proprio allorchè riferisce telefonicamente al medesimo di avere incontrato Capitani e Sampino il giorno precedente (pranzo di Valmontone), appare perfettamente coerente nell’ambito di un dialogo caratterizzato da sottintesi e riferimenti criptici al mondo delle scommesse piuttosto che all’ambiente (pur senza dubbio contiguo) di quello della commissione di illeciti sportivi. Pertanto l’appello della Procura Federale deve essere respinto in relazione alla configurabilità della condotta del Costantino in termini di illecito sportivo (art. 7 CGS) piuttosto che di omessa denuncia in relazione all’attività di scommesse (art. 6, comma 5, CGS); mentre può trovare parziale accoglimento l’appello proposto dal Costantino con riferimento alla misura della sanzione. La Corte, infatti, nel rispetto del principio di afflittività e proporzionalità della sanzione, valutate le considerazioni svolte nel proprio ricorso dal Costantino, ritiene congruo rideterminare la sanzione inflitta dal TFN (riducendo la pena pecuniaria) in 3 mesi di squalifica ed € 5.000,00 di ammenda. Per questi motivi, La C.F.A.: 1) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale dispone: -nei confronti del sig. CAPITANI Domenico la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.; - nei confronti del sig. DI NICOLA Ercole la sanzione dell’inibizione di anni 4 e mesi 9, con l’ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.; -nei confronti del sig. DI LAURO Fabio la sanzione della squalifica di anni 4 e mesi 3, con l’ammenda di € 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.; -nei confronti del sig. SAMPINO Giuseppe la sanzione dell’inibizione per anni 4 e mesi 6, con l’ammenda di € 70.000,00, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.; -nei confronti della società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel campionato 2015/2016, con l’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00), ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte ascritte, ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, nonché 6, comma 1, C.G.S., al sig. DI NICOLA Ercole; -nei confronti della società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. l’applicazione della sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante CAPITANI Domenico, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S., nonché l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine alla condotta ascritta ai tesserati NUCIFORA e COSTANTINO, ex art. 6, comma 5 C.G.S. Respinge l’appello della Procura Federale quanto alle posizioni del sig. COSTANTINO e del sig. NUCIFORA. 2) respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sef Torres di Sassari e dispone incamerarsi la tassa reclamo. 3) respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Domenico Capitani e dispone incamerarsi la tassa reclamo. 4) in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dal signor Francesco Massimo Costantino riduce la sanzione dell’ammenda ad € 5.000,00 (cinquemila/00), confermando per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo. 6) accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese) e dispone restituirsi la tassa reclamo. 7) respinge il ricorso come sopra proposto dalla società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. e dispone incamerarsi la tassa reclamo. 8) respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giuseppe Sampino e dispone incamerarsi la tassa reclamo. 9) respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fabio Di Lauro e dispone incamerarsi la tassa reclamo. 10) respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ercole Di Nicola e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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