• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 29 Agosto 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CFA del 16 Settembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL SIG. PABLO GUSTAVO COSENTINO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
2. RICORSO DEL SIG. DI LUZIO PIERO (TITOLARE DI UN CONTRATTO CON LA SOCIETÀ GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E LA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, IN CONTINUAZIONE, E AMMENDA DI € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
3. RICORSO DEL SIG. ANTONINO PULVIRENTI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 300.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B S.S. 2014/2015, E PENALIZZAZIONE DI 12 PUNTI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 29 Agosto 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CFA del 16 Settembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL SIG. PABLO GUSTAVO COSENTINO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
2. RICORSO DEL SIG. DI LUZIO PIERO (TITOLARE DI UN CONTRATTO CON LA SOCIETÀ GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E LA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, IN CONTINUAZIONE, E AMMENDA DI € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
3. RICORSO DEL SIG. ANTONINO PULVIRENTI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 300.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B S.S. 2014/2015, E PENALIZZAZIONE DI 12 PUNTI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
1. Con provvedimento n. 1244/1064PF 14 - 15 SP/ac, del 28 luglio 2015, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: (i) il Sig. Pulvirenti Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania S.p.A.; (ii) il Sig. Cosentino Pablo Gustavo, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Catania S.p.A.; (iii) il Sig. Di Luzio Piero, all'epoca dei fatti titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club, che, nel suddetto periodo, ha percepito il relativo compenso pur essendo stato esonerato dal prestare la propria attività in favore della stessa Società; (iv) il Sig. Arbotti Fernando Antonio, agente calciatori sino al 31 marzo 2015 e successivamente persona che svolge attività rilevante nell'Ordinamento Federale in esecuzione di mandati ricevuti, per rispondere tutti della violazione di cui all'art. 9 CGS, perché in numero superiore a tre si associavano tra di loro e con altri soggetti non tesserati - segnatamente con M.F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, nonché con i Sig.ri Delli Carri Daniele e Impellizzeri Giovanni Luca, la cui posizione è stata separata - al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari. Gli illeciti sportivi riscontrati consistevano negli illeciti di cui all'art. 7 CGS e nell’effettuazione di scommesse illecite ai sensi degli artt. 1 bis e 6 CGS, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato di gare di campionato di calcio Serie B, nel quale era impegnata la Società Calcio Catania S.p.A., mediante dazioni di danaro costituente il compenso per l'illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall'esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Il Procuratore Federale rilevava a carico dei predetti soggetti sia l'aggravante ai sensi dell'art. 9, comma 2, CGS, in quanto promotori e gestori dell'associazione in epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione, in Catania e su tutto il territorio nazionale, sia l’aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS per l’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale delle gare in oggetto e per la pluralità degli illeciti posti in essere. 2. Il Procuratore Federale deferiva, altresì, - con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS, per l’effettiva alterazione delle gare e la pluralità di illeciti posti in essere - la Società Calcio Catania S.p.A.: (i) per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 7 comma 3 CGS, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Pulvirenti e Cosentino; (ii) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS e 7 comma 4 CGS, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Delli Carri; (iii) per responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 7 comma 4 e 4 comma 5 CGS, per le condotte poste in essere dai Sig.ri Impellizzeri, Di Luzio, Arbotti, M.F. e da altri soggetti non tesserati ed allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede; (iv) per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4 comma 1, 6 comma 4 CGS, per le condotte poste in essere dal Sig. Pulvirenti, consistenti nell’aver effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e, comunque, nell’aver concorso ad effettuare scommesse relative alle gare in oggetto, il cui risultato era stato effettivamente alterato. 3. Le gare oggetto del perpetrato illecito sportivo oggetto di indagine, tutte disputate nel Campionato Nazionale di Serie B, s.s. 2014/2015, risultano individuate come segue: 1. CATANIA - AVELLINO del 29 marzo 2015 (risultato finale 1- 0); 2. VARESE - CATANIA del 2 aprile 2015 (risultato finale 0 - 3); 3. CATANIA - TRAPANI dell'11 aprile 2015 (risultato finale 4 - 1); 4. LATINA - CATANIA del 19 aprile 2015 (risultato finale 1 - 2); 5. CATANIA - TERNANA del 24 aprile 2015 (risultato finale 2 - 0); 6. CATANIA - LIVORNO del 2 maggio 2015 (risultato finale 1 - 1). 4. Nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, i Sig.ri Pulvirenti e Di Luzio, nonché la Società Calcio Catania S.p.A. non presentavano memorie scritte, mentre gli altri deferiti facevano pervenire al predetto Tribunale propri scritti difensivi. In particolare, il Sig. Cosentino contestava la sussistenza delle violazioni ascritte, mentre il Sig. Arbotti eccepiva l’inammissibilità del deferimento per l’impossibilità di esercitare il diritto di difesa poiché in stato di privazione della libertà personale. 4.1. Presentava istanza, inoltre, la Società Virtus Entella, quale portatrice di interesse indiretto, perché retrocessa nella serie inferiore al termine della s.s. 2014/2015 quale occupante la quart’ultima posizione della classifica del campionato di riferimento, assumendo che la retrocessione del Catania all’ultimo posto in classifica le avrebbe consentito di acquisire il diritto di partecipare al Campionato Serie B s.s. 2015/2016. 4.2. All’udienza dell’11 agosto 2015, presenti il Procuratore Federale e i deferiti, con i rispettivi difensori, il Tribunale Federale Nazionale ammetteva al dibattimento la Società Virtus Entella, disponeva la separazione della posizione riguardante il Sig. Arbotti dal procedimento in questione, rinviando la trattazione del deferimento a nuovo ruolo, disponeva l’acquisizione della documentazione allegata dalla difesa del Sig. Cosentino e respingeva la richiesta di prova testimoniale di quest’ultima difesa. 4.3. Il Procuratore Federale rassegnava le seguenti conclusioni: (i) per il Sig. Pulvirenti, ritenuto di poter riconoscere in favore dello stesso l’esimente ex art. 24, comma 1, CGS, alla luce della sua collaborazione, l’inibizione a 5 anni; (ii) per la Società Calcio Catania S.p.A., ritenuto di poter riconoscere in favore del sodalizio l’esimente ex art. 24, comma 2, CGS, alla luce della collaborazione del Sig. Pulvirenti, la retrocessione in Lega Pro, con la penalizzazione di punti 5 da scontarsi nella attuale s.s. 2015-2016; (iii) per il Sig. Consentino, l’inibizione di anni 5, più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più ulteriori 3 anni, più ammenda di € 60.000,00; (iv) per il Sig. Di Luzio, l’inibizione di anni 5, più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più ulteriori 3 anni, più ammenda di € 60.000,00. 4.4. Con decisione pubblicata in data 20 agosto 2015, il Tribunale Federale Nazionale accoglieva il deferimento del Procuratore Federale, rilevando che i fatti accertati dal giudice penale, poi analiticamente ricostruiti dalla Procura Federale, sulla base sia del materiale probatorio, sia delle dichiarazioni confessorie rese dal Sig. Pulvirenti, integravano le fattispecie disciplinari ascritte ai deferiti. Secondo il Tribunale, infatti, risultavano incontrovertibilmente dimostrati sia la sussistenza del generico programma criminoso, sia l’effettiva realizzazione dello stesso attraverso il contributo dei singoli, con precisa ed organizzata distribuzione di ruoli ed attività all’interno dell’associazione, sia l’effettiva alterazione delle gare. Al fine di determinare, però, l’entità delle sanzioni da infliggere al Sig. Pulvirenti ed alla Società Calcio Catania S.p.A., nonostante le richieste del Procuratore Federale, il Tribunale riteneva di dover tenere in considerazione non solo le attenuanti di cui all’art. 24 CGS, ma anche e soprattutto l’estrema gravità dei fatti contestati, ritenendo congruo dunque rimodulare la misura della sanzione stessa. Quanto, invece, all’entità della sanzione da infliggere al Sig. Cosentino, la stessa veniva determinata dal Tribunale tenendo in considerazione il ruolo marginale e subalterno ricoperto dal deferito nell’associazione, ed il fatto che la consapevolezza dell’attività svolta dagli altri soggetti deferiti al fine di alterare i risultati delle gare era stata acquisita dal Sig. Cosentino stesso soltanto in fase avanzata. 4.5. Per questi motivi, il Tribunale irrogava: (i) al Sig. Pulvirenti, la sanzione dell’inibizione a 5 anni e l’ammenda di € 300.000,00; (ii) alla Società Calcio Catania S.p.A., la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015, con la penalizzazione di punti 12 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 150.000,00; (iii) al Sig. Consentino, la sanzione dell’inibizione di anni 4 e l’ammenda di € 50.000,00; (iv) al Sig. Di Luzio, la sanzione dell’inibizione di anni 5, più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l’ammenda di € 150.000,00. 5. Contro la predetta decisione hanno presentato ricorso dinanzi a questa Corte Federale d’Appello, la Società Calcio Catania S.p.A., il Sig. Di Luzio ed il Sig. Cosentino. 5.1. La Società Calcio Catania S.p.A. contesta l’eccessiva severità delle sanzioni inflitte, rilevando come dal novero delle gare oggetto del presente procedimento, dovrebbe essere esclusa la partita Catania-Avellino, dal momento che non vi sarebbe prova di contatti con alcun giocatore e di un accordo illecito tra i soggetti incolpati. Inoltre, la Società precisa che non risulterebbe provata, altresì, l’effettiva alterazione del risultato di altre tre delle partite oggetto di contestazione, in quanto (i) la gara Varese-Catania, a seguito di denuncia formulata dalla A.S. Varese 1910, sarebbe già stata, al momento dello svolgimento della stessa, attentamente monitorata dai collaboratori della Procura Federale, i quali avrebbero escluso che, durante la partita in questione, si siano verificati episodi potenzialmente idonei ad alterare il risultato della gara medesima; (ii) con riferimento alla partita Latina-Catania, il calciatore Ristovski, avvicinato dal Sig. Arbotti, secondo quanto risulterebbe dalle intercettazioni effettuate, non avrebbe preso parte alla gara stessa, con conseguente presunta impossibilità di alterare il risultato dalla partita medesima; (iii) in merito alla partita Ternana-Catania, le intercettazioni effettuate metterebbero in dubbio l’effettivo avvicinamento, da parte del Sig. Arbotti, dei calciatori che erano stati segnalati da quest’ultimo ai Sig.ri Di Luzio e Delli Carri come soggetti coinvolti nell’alterazione del risultato della gara. Infine, la Società precisa come il Sig. Pulvirenti non avrebbe mai scommesso, né direttamente, né per interposta persona sulle partite oggetto di deferimento e contesta la sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 9, comma 2, CGS e 7, comma 6, CGS. Per questi motivi, la Società Calcio Catania S.p.A. chiede che la sanzione venga determinata nella retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015, con la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016. 5.2. Il Sig. Di Luzio, che al momento del deferimento e della comunicazione della fissazione della camera di consiglio si trovava agli arresti domiciliari, eccepisce la violazione del diritto di difesa per essere stato impossibilitato a partecipare al dibattimento, il difetto di giurisdizione del giudice sportivo per essere stato legato, al tempo dei fatti oggetto di deferimento, al Genoa Cricket Football Club da un contratto con mansioni di mero tuttofare/autista irrilevanti per l’ordinamento federale, nonché l’apoditticità della decisione impugnata con riguardo alla sua posizione e, in ogni caso, l’eccessività della sanzione inflitta, soprattutto a titolo di ammenda. 5.3. Il Sig. Cosentino nel ricorso evidenzia come lo stesso abbia avuto un ruolo generico marginale e subalterno, senza che si possa fare alcun riferimento a circostanze precise. Allo scopo il reclamante invoca, in via principale, la revoca della pronuncia impugnata e per l’effetto il proscioglimento dalle incolpazioni ascrittegli e, in subordine, la derubricazione di tutte le ipotesi contestate nella fattispecie contemplata all’art. 7, comma 7, del CGS, con applicazione della sanzione vigente all’epoca dei fatti, e con vincolo di continuazione per tutte le fattispecie. Il reclamante evidenzia l’insussistenza del vincolo associativo, dell’addebito di cui all’art. 9 CGS e l’errata interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Antonino Pulvirenti in data 27.7.2015. In altri termini mancherebbero, nelle dichiarazioni del Pulvirenti i requisiti della precisione e della spontaneità, atteso che trattasi di affermazioni generiche che nulla provano e i cui riferimenti sono successivi rispetto all’esecuzione del provvedimento del GIP di Catania. La difesa di Cosentino contesta l’appartenenza dello stesso all’associazione stante la circostanza dell’avvenuta conoscenza della sua esistenza dopo oltre un mese dall’inizio dell’attività illecita ed a soli 11 giorni dalla sua conclusione, nei quali peraltro, come dimostrato dai documenti depositati in primo grado, il reclamante si trovava prevalentemente all’estero, lontano da Catania. Il reclamante lamenta, altresì, la mancanza di atti che dimostrino l’elemento soggettivo in capo al medesimo, costituito non soltanto dall’appartenenza all’associazione illecita, ma addirittura rispetto alla volontà di commettere illeciti sportivi, tanto che il Sig. Cosentino neppure era al corrente dell’esistenza dell’attività di scommesse, né conosceva i due membri dell’associazione Di Luzio e Impellizzeri. Il reclamante evidenzia come sia incappato nella conoscenza delle attività illecite, che già si protraevano da circa un mese e che da quella data sono proseguite per soli undici giorni, soltanto il 19 aprile del 2015 e del tutto casualmente (trovandosi, per altre ragioni, ad assistere ad un confronto Pulvirenti / Delli Carri). Non solo, lo stesso afferma di non aver fornito alcun apporto – non avendo commesso alcun atto idoneo allo scopo – alla realizzazione degli illeciti sportivi, in quanto, anche nella prospettazione accusatoria, si è limitato a prendere atto delle decisioni assunte in prima persona dal Pulvirenti, senza neppure essere al corrente dell’attività di scommesse realizzata grazie ai non conosciuti Di Luzio e Impellizzeri. Infine, il Cosentino rileva come la condanna in primo grado sia scaturita più per lo status ricoperto che per i comportamenti effettivamente allo stesso addebitati. Il reclamante richiama alcuni precedenti giurisprudenziali al fine di corroborare la tesi difensiva. In particolare richiama la Suprema Corte di Cassazione (sez. VI pen. sent. n. 11446 del 2004) laddove afferma che “ per quanto riguarda il dolo nel delitto di associazione per delinquere è necessario che vi sia, da parte dell’agente, la coscienza e volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di affectio societas scelerum come tale”. Non solo, essendo richiesto il dolo specifico, continua la pronuncia, è richiesta anche la consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente con tale condotta alla vita della associazione. 5.4. La Società Virtus Entella ha presentato controdeduzioni al ricorso della Società Calcio Catania S.p.A., rilevando come, avendo quest’ultima, con il proprio ricorso, richiesto la rideterminazione della sanzione nella penalizzazione di 5 punti e nella retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015, tale ultima sanzione sia divenuta intangibile e, quindi, cosa giudicata, in quanto non contestata dalla società deferita. Di conseguenza, secondo quanto sostenuto dalla Società Virtus Entella, la Corte Federale d’Appello non potrebbe più pronunciarsi sulla predetta sanzione, dovendosi limitare a decidere esclusivamente l’entità dell’ammenda e della penalizzazione, per la cui valutazione la Corte stessa, peraltro, dovrebbe tener conto dell’estrema gravità dei fatti contestati. 5.5. All’udienza di questa Corte Federale d’Appello, tenutasi il 27 agosto 2015, sono presenti per la Società Calcio Catania S.p.A., l’avv. Chiacchio, il Prof. Grasso e l’avv. Lattanzi, per la Società Virtus Entella, gli avv.ti Duca e Menichini, per il sig. Cosentino l’avv. Piraino, per il sig. Di Luzio, l’avv. Del Trono, che deposita altresì istanza di stralcio della posizione del suo assistito, da trattarsi in apposita riunione alla quale, previa autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, intenderebbe partecipare personalmente il Di Luzio, al momento ancora ristretto agli arresti domiciliari, nonché il Procuratore Federale, in persona del Procuratore Federale aggiunto dott. Gioacchino Tornatore. La difesa del Presidente Pulvirenti ha formalizzato in udienza la rinunzia al gravame, di cui può dunque darsi atto. 6. La Corte, esaminati gli atti, in merito alla posizione della Società Calcio Catania S.p.A., rileva, in primo luogo, come, in effetti, dovendosi delibare sulla base delle richieste dell’appellante, la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015 debba considerarsi “cosa giudicata”, in quanto non oggetto, appunto, di gravame da parte della società stessa. Come correttamente evidenziato dalla difesa della società Virtus Entella nelle proprie controdeduzioni, la Società Calcio Catania S.p.A. ha, infatti, richiesto, nel proprio ricorso, che la sanzione irrogatale consista unicamente nella retrocessione sopra ricordata e nella penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016, come da richieste del Procuratore Federale in prime cure (nel presente grado l’Organo requirente si è rimesso alle determinazioni di giustizia di questa Corte), denotando, in tal modo, l’intenzione di invitare la Corte a valutare esclusivamente la riduzione dei punti di penalizzazione, senza alcuna ammenda. Ciò posto, la Corte non si esime comunque dal ribadire che, in ragione dell’estrema gravità dei fatti oggetto del presente procedimento, la sanzione della retrocessione in questione sia adeguata e rispecchi la pena minima conforme a giustizia da attribuire a casi come quello in questione. Gli illeciti commessi dai soggetti deferiti costituiscono, invero, fatti inaccettabili e gravissimi, che, come rilevato dal Tribunale Federale Nazionale, destano un “forte allarme sociale”, comportano il dissolvimento delle fondamenta basilari della competizione sportiva, e di cui sulla base del sistema normativo settoriale è chiamata necessariamente a risponderne la società di riferimento. Sono stati, infatti, accertati dalla A.G. e dalla Procura Federale, attraverso un impianto probatorio esaustivo ed efficace, una pluralità di illeciti, perpetrati relativamente a ben sei gare, volti ad ottenere indebiti vantaggi, di natura non solo sportiva, ma anche economica, nonché la sussistenza di una collaudata organizzazione, con assetto stabile e ruoli ben definiti, finalizzata appunto alla frode sportiva. In tale articolato contesto, le ricostruzioni presentate dalla Società Calcio Catania S.p.A. nel proprio ricorso, volte a contrastare, in merito ad alcune gare, le accuse della Procura Federale e, di conseguenza, la sentenza del giudice di prime cure, non possono trovare accoglimento. Invero, dall’esame delle intercettazioni delle comunicazioni avvenute tra i soggetti deferiti, anche con soggetti terzi, emerge senza alcun dubbio che sia la partita Catania-Avellino, sia le altre gare menzionate nel proprio ricorso dalla Società Calcio Catania siano state effettivamente alterate mediante l’agire associato dei soggetti deferiti. Allo stesso modo, prive di pregio sono le contestazioni della difesa della società deferita circa la non veridicità delle accuse mosse nei confronti del Sig. Pulvirenti relative alle scommesse che lo stesso, con l’ausilio del sig. Impellizzeri, avrebbe posto in essere sulle gare oggetto del presente procedimento, al fine dunque di ottenere vantaggi anche economici. Fermo quanto sopra, questa Corte, però, ritiene che, ai fini della valutazione dell’entità della sanzione da irrogare alla Società Calcio Catania S.p.A., si debba non solo tener conto della gravità dei fatti contestati, così come sopra evidenziato, ma anche del comportamento di collaborazione fattiva tenuto dal Sig. Pulvirenti nell’ambito delle indagini svolte dalla Procura Federale. Collaborando, infatti, con la Procura Federale, e ammettendo, quindi, i fatti e gli illeciti dallo stesso commessi, così come le proprie responsabilità, il Sig. Pulvirenti ha indubbiamente agevolato, in maniera decisiva, la Procura Federale nell’individuare correttamente i responsabili e gli illeciti da quest’ultimi posti in essere, fornendo alla Procura stessa un valido aiuto nello svolgimento del proprio incarico, con sviluppi ancora in corso. La condotta del deferito in questione - peraltro molto rara nel drammatico contesto di frodi in corso di emersione - deve necessariamente essere apprezzata e tale valutazione può tradursi in un lieve adeguamento della pena inflitta alla società, alla quale, come è noto, possono estendersi i benefici riduttivi di cui all’art. 24 CGS, in base al secondo comma della medesima disposizione. In virtù di quanto sopra, questa Corte ritiene, pertanto, che sia più congruo, in ragione di una più corretta applicazione della predetta norma, ridurre la sanzione inflitta alla società deferita a 9 punti di penalizzazione, mantenendo inalterata la misura dell’ammenda. 7. In merito, invece, al Sig. Cosentino, la Corte ritiene di dover confermare la sanzione inflitta dal giudice di prime cure in quanto il quadro probatorio versato nel procedimento ed acquisito agli atti è oltremodo sufficiente a dimostrare, da una parte, la piena consapevolezza del Cosentino in ordine alle condotte del Pulvirenti e, dall’altra, la concreta partecipazione dello stesso al disegno criminoso del Pulvirenti e degli altri soggetti responsabili anche prima del 19 aprile 2015. Tale condotta appare strutturata al fine della permanenza del “pactum sceleris” e di garantire il conseguimento dello scopo illecito. Come affermato dallo stesso Pulvirenti nelle audizioni dinanzi alla Procura Federale versate nel presente procedimento, il Cosentino era pienamente consapevole del disegno criminoso ed ha concretamente partecipato unitamente agli altri associati alla realizzazione degli obiettivi illeciti. A tal proposito si richiamano, tra tutte, le dichiarazioni del Presidente Pulvirenti in merito alle gare Ternana – Catania e Catania – Livorno. La giurisprudenza di merito si è più volte espressa in merito al reato associativo ed anche quella richiamata nel ricorso conforta la decisione di questa Corte alla luce del quadro probatorio acquisito. E' sufficiente che l’adesione ad una associazione a delinquere dia vita a un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso. Da ciò infatti derivano il danno immediato per l’ordine pubblico ed il pericolo per i beni che costituiscono l’oggetto giuridico dei delitti programmati, poiché l’impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo (Cass. Sez. I sent. n. 709 del 1993) Non solo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. Cass. Sez. I sent. n. 3492 del 1988) la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividendone le finalità. Infine proprio sulla consapevolezza acquisita dal Cosentino, vale quanto affermato dalla Suprema Corte laddove sottolinea che, per l’integrazione del reato in esame, occorre l’affectio societatis scelerum, cioè la consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che permane al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 1332 del 1991). L’affectio societatis si correla, quindi, alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione criminosa e di innestare la propria condotta nell'assetto organizzativo ed operativo di essa (cfr. Cass. Sez. V sent. n. 2543 del 1993). In conclusione, alla luce delle dichiarazioni del Pulvirenti e delle ulteriori emergenze istruttorie allegate dalla Procura Federale, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione di primo grado impugnata dal Cosentino, atteso che quest’ultimo, in quanto interlocutore privilegiato, seppur fisicamente non presente in alcuni casi, risulta essere stato pienamente consapevole del vincolo associativo illecito, avendo condiviso gli obiettivi che l’associazione stessa si è posta ed ha conseguito. Non trattasi, pertanto, di una responsabilità meramente connessa allo “status” ed al ruolo rivestiti e se è vero che può intravvedersi una certa qual contraddittorietà nel giudicato di prime cure, dove si riconosce comunque che la partecipazione all’azione criminosa associata sia sopravvenuta nel mentre del corso della stessa, risulta evidente la responsabilità del deferito ed anche il non infimo livello partecipativo. Di qui la congruità, in definitiva, della sanzione inflitta in primo grado. 8. Quanto alla posizione del Sig. Di Luzio, la Corte preliminarmente rigetta l’istanza di stralcio della relativa posizione ritenuto che la circostanza che il deferito si trovi agli arresti domiciliari non incide, né ha inciso, sulla possibilità dello stesso di difendersi e di attivarsi al fine di poter comparire personalmente nel presente dibattimento, avendo facoltà – egli e non questa Corte, come indicato nell’istanza di stralcio in data 26 agosto 2015 – di rivolgere apposita richiesta in questo senso all’Autorità Giudiziaria competente, richiesta che però non risulta essere stata tempestivamente avanzata dal Di Luzio. Per le stesse ragioni sopra esposte, ritiene non fondata la doglianza di violazione del diritto di difesa, non risultando agli atti del procedimento che il Di Luzio abbia manifestato, alla Procura Federale nel procedimento esitato nel deferimento ed al Tribunale Federale Nazionale nel procedimento di primo grado, la volontà, rispettivamente, di essere audito presso la propria abitazione (come da autorizzazione già concessa dall’Autorità Giudiziaria – v. telegramma Procura Federale in data 24 luglio 2015 allegato al ricorso del sig. Di Luzio) e di parteciparvi, in tale ultimo caso conseguentemente attivandosi per il tramite dei propri difensori, come sopra detto. Ugualmente non condivisibile è la doglianza del Di Luzio relativa all’incompetenza assoluta del Giudice sportivo a giudicare della sua posizione, atteso che il contratto, prodotto agli atti del procedimento, che all’epoca dei fatti oggetto di deferimento legava al Genoa Cricket and Football Club s.p.a. il ricorrente attribuiva a quest’ultimo le mansioni di “Assistente del Direttore Sportivo”. L’attività che il Di Luzio era chiamato contrattualmente a svolgere in favore del Genoa, pertanto, è senza dubbio attività di carattere tecnico-organizzativo, in quanto tale rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1bis del C.G.S., con la conseguenza che egli era ed è tenuto all’osservanza delle norme del C.G.S., statutarie e federali. Nel merito, la decisione di prime cure reca sufficiente, seppur estremamente sintetica, motivazione delle ragioni che hanno indotto al riconoscimento della responsabilità ascritta al Di Luzio, il quale, per quanto emerso dalle emergenze probatorie acquisite (intercettazioni telefoniche e dichiarazioni confessorie rese dal Pulvirenti alla Procura Federale in data 27 luglio 2015), risulta aver effettivamente svolto nell’ambito dell’organizzazione in questione il ruolo operativo e di stabile interfaccia e di contatto tra il Delli Carri e l’Arbotti, al quale ha fatto pervenire anche il denaro destinato ai giocatori coinvolti nelle combine delle gare in esame. Merita invece considerazione, ad avviso di questo Corte, la doglianza relativa all’eccessività della sanzione pecuniaria inflitta con la decisione impugnata, che appare effettivamente sproporzionata e che pertanto può essere congruamente contenuta nell’importo minimo edittale di euro 50.000,00 (cinquantamila). 9. Per questi motivi, la Corte Federale d’Appello: (i) accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla Società Calcio Catania S.p.A. e, per l’effetto, riduce la penalizzazione a punti 9 (nove) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2015/2016, confermando il resto, con restituzione della tassa reclamo; (ii) accoglie parzialmente il ricorso presentato dal Sig. Di Luzio Piero e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), confermando per il resto e respingendo l’istanza di stralcio, con restituzione della tassa reclamo; (iii) respinge il ricorso presentato dal Sig. Pablo Gustavo Cosentino, con incameramento della tassa; (iv) dà atto della rinuncia formalizzata in sede di udienza dal Sig. Antonino Pulvirenti e dichiara estinto il procedimento, con incameramento della tassa.
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1. RICORSO DEL SIG. PABLO GUSTAVO COSENTINO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
2. RICORSO DEL SIG. DI LUZIO PIERO (TITOLARE DI UN CONTRATTO CON LA SOCIETÀ GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E LA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, IN CONTINUAZIONE, E AMMENDA DI € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
3. RICORSO DEL SIG. ANTONINO PULVIRENTI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 300.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B S.S. 2014/2015, E PENALIZZAZIONE DI 12 PUNTI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)"