F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. CALIFANO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7845/690 PF13-14 AM/MA DEL 30.6.2014 – N. 284/690 PF13-14. (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 5/TFN del 25.9.2014).

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. CALIFANO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7845/690 PF13-14 AM/MA DEL 30.6.2014 - N. 284/690 PF13-14. (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 5/TFN del 25.9.2014). In data 26.3.2014 la Procura Federale, incaricava alcuni suoi collaboratori, di svolgere accertamenti in ordine ad alcuni episodi intervenuti al termine della gara Matelica/Isernia del 16.3.2014 ove un giocatore del Matelica sarebbe stato aggredito negli spogliatoi. Esperita attività di indagine risultava che l’allenatore della Società Iserrnia Michele Califano avrebbe colpito con un calcio un giocatore della squadra del Matelica Daniele Scartozzi, raggiungendolo all’altezza dei testicoli. Risultava dagli atti che i Carabinieri della stazione di Matelica (cfr. annotazione di servizio del 19.3.2014) erano intervenuti nello spogliatoio e che lo Scartozzi aveva chiesto l’autorizzazione a procedere alle vie legali, nei confronti del Califano, producendo certificazione medica. La Procura aveva altresì provveduto a sentire gli interessati. Lo Scartozzi, confermava di essere stato colpito da un calcio dall’allenatore dell’Isernia, Califano. Il Califano da parte sua rilevava che al rientro delle squadre negli spogliatoi, vi era un notevole caos tra i calciatori delle squadre e che per sedare gli animi, si era più volte frapposto fra i calciatori della sua squadra e quelli della squadra avversaria. Precisava che per evitare contatti tra i giocatori, alzava sia le braccia che le gambe al fine di allontanare i suoi, e in questo frangente inavvertitamente colpiva, non avendone intenzione, un calciatore del Matelica che in quel momento passava, ricevendo poi un colpo al volto da un tesserato del Matelica che non era in grado di riconoscere. Sottolineava che aveva contattato personalmente lo Scartozzi al fine di scusarsi per l’episodio occorso. La Procura Federale, deferiva, con atto del 30.6.2014 il Califano - nonché la Soc. Isernia, per responsabilità oggettiva- per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. . Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disc. (cfr. Com. Uff. n. 5 del 25.9.2014), ritenuta fondata l’accusa infliggeva al Califano, mesi 6 di squalifica ed alla Società Isernia per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 2.000,00. Avverso detta decisione proponeva impugnazione l’interessato, rilevando come la decisione fosse erronea in quanto non era stato tenuto conto: - del caos post partita e della reale confusione –o meglio rissa tra i calciatori delle due squadre- e dell’atteggiamento pienamente collaborativo tenuto, tant’è che aveva ammesso di aver colpito lo Scartozzi se pur inavvertitamente; - delle medesime dichiarazioni dello Scartozzi il quale che comunque non sarebbe dovuto entrare nella zona degli spogliatoi in quanto squalificato- aveva precisato che si trovava di spalle prima di ricevere il calcio, così non potendo identificare con certezza il responsabile, a tal fine a nulla rilevando la certificazione medica che poteva provare le conseguenze del calcio ricevuto, ma non appunto, chi lo avesse sferrato; - delle dichiarazioni del Comandante dei carabinieri da considerare del tutto ininfluenti posto che lo stesso non era stato presente al momento degli accadimenti, e che anche gli ufficiali di gara ed il Commissario di campo, nulla avevano segnalato in merito all’aggressione. Il Califano rilevava nell’impugnazione come lo stesso Scartozzi, del resto, aveva dichiarato alla Procura di aver notato un certo caos nella zona degli spogliatoi. Questa Corte con Ordinanza interlocutoria, disponeva accertamenti a carico della Procura Federale esperiti i quali è stata fissata nuova udienza di trattazione previa acquisizione degli atti trasmessi dalla Procura stessa con nota del 3.2.2015. Ciò posto il ricorso appare infondato e deve essere respinto, in quanto, anche dalle nuove indagini esperite si trae piena conferma dell’assunto accusatorio iniziale che portò al deferimento ed alla sanzione. E’ risultato infatti dalle dichiarazioni -raccolte dopo l’ordinanza istruttoria- di altri soggetti presenti al momento dei fatti che il Califano ebbe a colpire volontariamente lo Scartozzi. Al riguardo non colgono nel segno nessuna delle ragioni poste a fondamento dell’impugnazione a cominciare da quella che lo Scartozzi fosse stato di spalle prima di essere colpito, avendo individuato i nuovi testi con precisione il Califano quale autore del gesto. Irrilevante la circostanza che il Comandante dei carabinieri non avrebbe assistito ai fatti posto che lo stesso si è limitato a trasmettere l’informativa, avendo così rappresentato quanto appreso dai militari operanti. Le testimonianze dei soggetti presenti, ritualmente sentiti dalla Procura, sono comunque puntuali e smentiscono tutti i motivi del ricorso. Dette testimonianze non appaiono poi scalfite nemmeno indirettamente sulla scorta di qualsivoglia non solo elemento di prova ma nemmeno principio di prova offerto dal reclamante. Quest’ultimo non ha indicato, in concreto, nessun nominativo che potesse supportare quanto sottolineato a suo discarico. La ricostruzione offerta nei motivi di ricorso rimane quindi come una mera enunciata asserzione sfornita di basi così essendo del tutto irrilevante. E’ onere della difesa al riguardo, in presenza di una ricostruzione affidata a puntuali testimonianze offrire prova contraria. Irrilevante è poi la circostanza che il Califano abbia prestato piena collaborazione in quanto l’episodio posto in essere dal soggetto che riveste quella qualifica, non può trovare giustificazione alcuna. L’allenatore, proprio per la sua figura, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi di caos o disordini, al contrario, deve cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti potenzialmente forieri di incrementare disordini. Gli atti asseritamente posti in essere pur con finalità tese a dividere i contendenti non giustificavano assolutamente il fatto, comunque, di poter anche inavvertitamente colpire gli avversari assumendosi altrimenti l’autore il rischio eventuale che l’uso di una azione coercitiva nei confronti dei propri tesserati possa travalicare detto ambito e ridondare come atto di violenza nei confronti di terzi. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Califano Michele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it