F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. MONTAQUILA PIETRO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VI E VII, DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7926/563 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) – (NOTA N. 7924/562 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. MONTAQUILA PIETRO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VI E VII, DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7926/563 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) - (NOTA N. 7924/562 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015) Con atto datato 24.4.2015, la A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (pubblicata sul Com.Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015) con la quale, a seguito di due distinti deferimenti del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico della reclamante, la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S. della Società Monza Brianza 1912 a cagione della violazione, da parte del Sig. Pietro Montaquila, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società, de: 1) l’art. 85, lett C), par. VI, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; b) l’art. art. 85, lett. C), par. VII, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 21.4.2015, degli atti ufficiali, la Società Monza Brianza 1912 faceva pervenire, in data 24.4.2015, i motivi di ricorso. All’udienza tenutasi in data 6.5.2015, il rappresentante della Procura Federale e la Società reclamante hanno illustrato le rispettive difese, chiedendo il primo il rigetto e la seconda l’accoglimento del reclamo. Con un unico, articolato motivo di ricorso, la Società Monza Brianza 1912 si duole del fatto che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare non avrebbe disposto il rinvio della decisione in ordine alla posizione della medesima Società ad una successiva udienza, come sarebbe stato imposto dal fatto che il Sig. Montaquila, Amministratore unico e legale rappresentante della Società, e la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 C.G.S., con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, C.G.S. di nuova formulazione. Secondo l’assunto della ricorrente, i giudici di prime cure avrebbero dovuto soprassedere dal decidere in ordine alla posizione della Società Monza Brianza 1912, chiamata a rispondere a titolo d responsabilità diretta, in attesa della definizione della procedura di patteggiamento relativa al proprio legale rappresentante, in ragione della inscindibilità, sotto il profilo e giuridico-sostanziale e processuale, della posizione della Società da quella del suo stesso legale rappresentante, in forza del principio di immedesimazione organica di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S.. Lamenta altresì la reclamante una disparità di trattamento in proprio danno operata dalla decisione impugnata rispetto a numerosi altri procedimenti, comunque successivi alla novella dell’art. 23, comma 2, C.G.S., nei quali il Tribunale Federale Nazionale, come sempre accaduto prima della citata novella, avrebbe disposto la sospensione, ai fini della trattazione e decisione congiunte, dei procedimenti riguardanti la responsabilità diretta delle Società per le violazioni ascritte ai suoi legali rappresentanti ai sensi dell’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle N.O.I.F.. Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e non meriti pertanto accoglimento. Al proposito, si osserva come, pur potendosi in astratto ravvisare, anche alla luce del tempo esiguo previsto dall’art. 23 C.G.S. per l’eventuale intervento del Procuratore generale dello sport presso il CONI, ragioni che renderebbero, al limite, opportuna una trattazione congiunta dei procedimenti in questione, la censura dedotta non merita condivisione in quanto postula una inscindibilità sostanziale e processuale delle posizioni della società chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e del legale rappresentante e quindi la assoluta necessità di una definizione contestuale dei due procedimenti che, a giudizio di questa Corte, non costituiscono un precipitato del principio di immedesimazione organica di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S., invocato dalla reclamante. Ciò in quanto l’accordo per l’applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. che il sig. Montaquila ha concluso con la Procura federale nell’ambito del procedimento disciplinare che lo riguarda costituisce circostanza (definitivamente) rilevante di per sé anche nell’ambito del procedimento per responsabilità diretta della Società Monza Brianza 1912. Ed invero, atteso che, tanto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, quanto allo stesso Organo giudicante, ai sensi del citato art. 23, è demandata una mera verifica di correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e di congruità della sanzione da esse concordata, il raggiungimento dell’accordo tra il legale rappresentante deferito e la Procura federale – cui significativamente l’Organo giudicante si limita ad attribuire efficacia a dimostrazione della centralità dell’accordo nel c.d. “patteggiamento” disciplinato dall’art. 23 in esame – non può che segnare comunque, alla luce dei limiti del sindacato di controllo in definitiva spettante all’Organo giudicante e dei suoi esiti concretamente possibili, un punto di non ritorno in ordine alla sussistenza della responsabilità diretta della Società reclamante anche nell’ambito del parallelo procedimento che la riguarda. Da qui la conclusione per la quale non è censurabile la determinazione del Tribunale federale nazionale di definire immediatamente, dopo il raggiungimento dell’accordo per l’applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. tra il legale rappresentante deferito e la Procura federale, il procedimento nei confronti della Società Monza Brianza 1912 senza attendere l’esito di quello, sospeso per la trasmissione degli atti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, oggetto del patteggiamento richiesto dal sig. Montaquila. Per il resto i primi Giudici hanno fatto corretta e puntuale applicazione delle norme di precetto e sanzionatorie. Per questi motivi la C.F.A., a SS.UU., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Monza-Brianza) Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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