F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SIG. DELLEPIANE ALDO, E DAL PROPRIO AMMINISTRATORE DELEGATO, SIG. SANTUCCI ENRICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PAR. VI E VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8154/568 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) – (NOTA N. 8156/569 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SIG. DELLEPIANE ALDO, E DAL PROPRIO AMMINISTRATORE DELEGATO, SIG. SANTUCCI ENRICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PAR. VI E VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8154/568 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (NOTA N. 8156/569 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015) Con atto datato 16.4.2015, la Società Savona F.B.C. S.r.l. ha preannunciato ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015) con la quale, a seguito di due distinti deferimenti del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S. della Società Savona F.B.C. S.r.l. a cagione della violazione, da parte del Sig. Aldo Dellepiane e del Sig. Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC S.r.l.: 1) dell’art. 85, lett C), par. VI, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014; b) dell’art. art. 85, lett. C), par. VII, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 21.4.2015, degli atti ufficiali, la Società Savona F.B.C. S.r.l. faceva pervenire, in data 28.4.2015, i motivi di ricorso. All’udienza tenutasi in data 6.5.2015, il rappresentante della Procura Federale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non essere stato – il preannuncio di reclamo – notificato alla Procura Federale. Nessuno è comparso, invece, per la Società reclamante. Questa Corte ritiene di potere prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, formulata dalla Procura Federale, in considerazione della infondatezza del ricorso. Con un primo motivo di ricorso, la Società Savona F.B.C. S.r.l. si duole del fatto che il Tribunale Federale Nazionale non avrebbe disposto il rinvio della decisione in ordine alla posizione della medesima Società ad una successiva udienza, come sarebbe stato imposto dal fatto che i Sigg.ri Aldo Dellepiane e Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, tramite il proprio legale, e la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 C.G.S., con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, C.G.S. di nuova formulazione. Secondo l’assunto della ricorrente, i giudici di prime cure avrebbero dovuto soprassedere dal decidere in ordine alla posizione della Società Savona F.B.C. S.r.l., in attesa della definizione della procedura di patteggiamento relativa ai propri legali rappresentanti. La censura dedotta non merita condivisione in quanto postula una inscindibilità sostanziale e processuale delle posizioni della società chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e dei suoi legali rappresentanti e quindi la assoluta necessità di una definizione contestuale dei due procedimenti che, a giudizio di questa Corte, non costituiscono un precipitato del principio di immedesimazione organica di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S., invocato dalla reclamante. Ciò in quanto l’accordo per l’applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. che i sig.ri Sigg.ri Aldo Dellepiane e Enrico Santucci hanno concluso con la Procura federale nell’ambito del procedimento disciplinare che li riguarda costituisce circostanza (definitivamente) rilevante di per sé anche nell’ambito del procedimento per responsabilità diretta della Società Savona. Ed invero, atteso che, tanto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, quanto allo stesso Organo giudicante, ai sensi del citato art. 23, è demandata una mera verifica di correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e di congruità della sanzione da esse concordata, il raggiungimento dell’accordo tra il legale rappresentante deferito e la Procura Federale – cui significativamente l’Organo giudicante si limita ad attribuire efficacia a dimostrazione della centralità dell’accordo nel c.d. “patteggiamento” disciplinato dall’art. 23 in esame – non può che segnare comunque, alla luce dei limiti del sindacato di controllo in definitiva spettante all’Organo giudicante e dei suoi esiti concretamente possibili, un punto di non ritorno in ordine alla sussistenza della responsabilità diretta della Società reclamante anche nell’ambito del parallelo procedimento che la riguarda. Da qui la conclusione per la quale non è censurabile la determinazione del Tribunale Federale Nazionale di definire immediatamente, dopo il raggiungimento dell’accordo per l’applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. tra i legali rappresentanti deferiti e la Procura Federale, il procedimento nei confronti della Società Savona senza attendere l’esito di quello, sospeso per la trasmissione degli atti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, oggetto del patteggiamento richiesto dai Signori Aldo Dellepiane e Enrico Santucci. A ciò si aggiunga che il Tribunale Federale Nazionale ha definito il procedimento di patteggiamento sopra richiamato con ordinanza, resa all’esito dell’udienza del 27.4.2015, con la quale è stata disposta l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) ciascuno a carico dei Signori Aldo Dellepiane e Enrico Santucci (cfr. Com. Uff. n. 52/TFN del 28.4.2015); il che esclude, in radice, quel pericolo di contrasto tra le due decisioni che, secondo l’assunto della reclamante, avrebbe imposto al Tribunale Federale Nazionale di soprassedere dal decidere in ordine alla posizione della Società Savona F.B.C. S.r.l., in attesa della definizione della procedura di patteggiamento relativa ai propri legali rappresentanti. Con il secondo motivo di ricorso, l’odierna reclamante si duole del fatto che il Tribunale Federale Nazionale avrebbe affermato la responsabilità della Società senza considerare che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti ai propri tesserati nonché del versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali sarebbe dipeso da una momentanea carenza di liquidità, peraltro non imputabile alla Società reclamante. Al proposito, questa Corte non può che confermare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure ovvero che “la Co.Vi.So.C. ha puntualmente accertato l’omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità di novembre e dicembre 2014. Di talché la violazione ascritta all'odierna deferita deve ritenersi documentalmente provata, risultando prive di pregio le deduzioni difensive della Società. A nulla rilevano infatti le giustificazioni addotte in merito ai ritardati adempimenti, non contestati, considerata la perentorietà dei termini imposti dalla normativa federale”. Venendo al terzo motivo di ricorso con il quale la reclamante chiede la riduzione della sanzione irrogata, si evidenzia che le condotte di cui ai deferimenti sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S., vale a dire l’inadempimento agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche; per tali violazioni è prevista la possibile irrogazione di uno o più punti di penalizzazione in classifica. Nel caso di specie, il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato la sanzione minima di un punto per ciascuna delle due violazioni contestate alla Società reclamante; una circostanza, quest’ultima, che preclude la possibilità di procedere, come richiesto nel ricorso, ad una riduzione della medesima sanzione. Né, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, vale richiamare l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale gli organi di giustizia sportiva stabiliscono le specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva; ed invero, per come più sopra rilevato, si ritiene che la sanzione irrogata nel primo grado di giudizio nella misura minima prevista dalle norme federali sia proporzionata alla natura e gravità dei fatti commessi. La pronuncia di merito assorbe la decisione in ordine alla richiesta di sospensiva avanzata dalla Società reclamante. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. S.r.l. di Savona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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