F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CFA del 11 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. FERMO FAVINI; – AMMENDA € 3.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 3.6 DEL C.U. N. 1 2013/2014 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DELLA FIGC (NOTA N. 240/859 PF13-14 SS/VSB DELL’11.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CFA del 11 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. FERMO FAVINI; - AMMENDA € 3.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 3.6 DEL C.U. N. 1 2013/2014 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DELLA FIGC (NOTA N. 240/859 PF13-14 SS/VSB DELL’11.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014) Con rituale ricorso la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ed il Sig. Fermo Favini hanno impugnato la decisione (Com. Uff. n. 9/TNF – Sezione Disciplinare – del 7.10.2014) con la quale sono state irrogate l'inibizione per mesi due al Sig. Fermo Favini e l'ammenda di € 3.000,00 alla Società Atalanta a titolo di responsabilità oggettiva. Con i motivi scritti, che per brevità vengono integralmente richiamati, hanno eccepito: 1) la sussistenza del titolo del Responsabile del Settore Giovanile in capo al Favini il quale, come affermato in prime cure, sarebbe stato tenuto a controllare l'operato di tutti i sottoposti; 2) la non proporzionalità della sanzione inflitta in relazione alla violazione contestata. A supporto delle difese così come esplicitate hanno affermato l'inesistenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo di alcuna norma che individui in capo al Responsabile del Settore Giovanile un profilo di responsabilità per fatto/omissione addebitato ad altri soggetti ed in specie al tesserato Colciaghi David il quale, per contro, ha affermato che all'epoca dei fatti (organizzazione presso il centro di Zingonia in data 27.3.2014 di una gara amichevole fra la squadra giovanissimi ed una selezione di calciatori provenienti da varie società marchigiane) si occupava dell'area scouting e degli aspetti amministrativi e burocratici del settore giovanile. In merito hanno precisato che il tesserato preposto agli incombenti relativi alle richieste di autorizzazione del Settore Giovanile era Giancarlo Centi che, lasciato l'incarico, era stato sostituito dal tesserato Luca Silvani il quale, per la sua inesperienza, non si era attivato per l'invio della richiesta autorizzativa convinto che l'incombente gravasse sul Segretario del Settore Giovanile David Colciaghi. Hanno, quindi, concluso chiedendo: in via preliminare, previa sospensione nelle more dell'efficacia delle sanzioni inflitte, un supplemento di indagini; nel merito, in via principale, la revoca delle sanzioni inflitte; in subordine, la riduzione dell'entità delle stesse. Alla prima seduta, tenutasi in data 6.3.2015 davanti alla Corte Federale d'Appello – Ia Sezione Giudicante, in accoglimento della richiesta in via preliminare, la stessa, con ordinanza interlocutoria (Com. Uff. n. 035 del 18.3.2015), ravvisata l'opportunità di procedere ad un supplemento istruttorio in ordine al comportamento dei tesserati David Colciaghi e Luca Silvani, con riguardo all'organizzazione di gare amichevoli non autorizzate e con utilizzazione del logo della Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per i relativi incombenti. Dal tenore della stessa, datata 21.4.2015, inviata a questa Corte Federale d'Appello, è dato ricavare che: il Colciaghi, alcunché sapeva circa l'organizzazione presso il Centro di Zingonia in data 27.3.2014 della gara amichevole di che trattasi; il responsabile circa le richieste di autorizzazione era Luca Silvani, che aveva sostituito nell'incarico Giancarlo Centi; il Silvani, fresco di nomina ed inesperto della materia, si è accollato tutta la responsabilità per le mancate comunicazioni preventive alla F.I.G.C., riconoscendo di avere direttamente organizzato la partita amichevole del 27.3.2014 convinto di avere un'ampia autonomia gestionale, senza essere a conoscenza di tutte le incombenze autorizzative prodromiche all'evento; il Colciaghi ha affermato che il referente o superiore gerarchico del Silvani, in quella stagione sportiva, era il Favini, al quale il Silvani avrebbe dovuto rivolgersi per qualunque tipo di problema. Alla seduta dell’11.6.2015, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello – Ia Sezione Giudicante, è comparso il difensore dei ricorrenti, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva questa Corte che: ‐ per quanto si evince dal contenuto degli accertamenti espletati dalla Procura Federale, è dato per certo che il responsabile delle richieste di autorizzazione del Settore Giovanile era Luca Silvani il cui superiore gerarchico, in quella stagione sportiva, era il Sig. Fermo Favini, tra l’altro storico responsabile del Settore Giovanile, il quale, come correttamente osservato in prime cure, era comunque tenuto a controllare l’operato di tutti i sottoposti ed, in specie, del Sig. Luca Silvani di recente nomina ed inesperto nella materia. Ritiene, peraltro, questa Corte che a parziale discolpa dell’omesso controllo da parte del sig. Fermo Favini può riconoscersi il convincimento che il Silvani non lo interpellò, non ritenendo sussistente alcun tipo di problema. La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo: - riduce la sanzione inflitta al Sig. Fermo Favini al presofferto; - riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad € 2.000,00. Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per l’esame di eventuali altri profili di responsabilità. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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