F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 12. RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/REAL VICENZA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 12. RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/REAL VICENZA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015) La Novara Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Italiana Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 178 del 30.3.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra Novara Calcio/Real Vicenza del 29.3.2015, ha comminato 8 l’ammenda di € 1.500,00 alla ricorrente “per condotta gravemente antisportiva in quanto veniva sospeso il servizio di raccatta palle con la propria squadra in vantaggio”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione inflitta e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione in considerazione della tenuità dell’episodio e della presenza di circostanze attenuanti ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto la discrasia tra quanto annotato dall’Arbitro nel referto di gara che rilevava soltanto che i raccattapalle posti alle spalle del portiere del Real Vicenza non mettevano a disposizione celermente il pallone e quanto sanzionato invece dal Giudice Sportivo il quale motivava la sua decisione con la sospensione del servizio raccattapalle. Inoltre la Novara Calcio S.p.A. ha sostenuto che non potrebbe in tale ipotesi parlarsi di condotta gravemente antisportiva e che comunque l’Arbitro non avrebbe durante la gara effettuato alcun intervento diretto ad interrompere tale modo di operare degli addetti al servizio raccattapalle. Infine la ricorrente ha rilevato che comunque l’Arbitro ha disposto un notevole tempo di recupero (5 min.) che sarebbe servito a sanare il tempo sprecato durante la gara. Il ricorso appare fondato in considerazione della parziale contraddittorietà tra quanto contenuto nel referto arbitrale e la decisione assunta dal Giudice Sportivo e della tenuità della vicenda. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Novara Calcio S.p.A. di Novara, riduce la sanzione inflitta ad € 1.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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