F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 13. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FERRARA MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/CALCIO CITTÀ DI BRINDISI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 13. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FERRARA MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/CALCIO CITTÀ DI BRINDISI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015) La S.S.D. A.R.L. Calcio Città di Brindisi ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra Francavilla/S.S.D. A.R.L. Calcio Città di Brindisi del 29.3.2015, ha comminato la squalifica per 4 gare nei confronti del calciatore Ferrara Michele con la seguente motivazione: “al termine della gara, a seguito di una rissa determinatasi sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre, si arrampicava sulla rete di recinzione tentando di venire a contatto con le mani con i sostenitori della squadra avversaria ai quali rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose. Tale condotta aggravava il clima di tensione tra le opposte tifoserie” e l’ammenda di € 800,00 alla ricorrente con la seguente motivazione: “ per avere al termine della gara propri sostenitori presenti sugli spalti partecipato ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria caratterizzata da spintoni, calci e pugni reciproci ben visibili anche dal terreno di gioco”. A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere l’annullamento della squalifica e in via subordinata la riduzione della stessa al minimo edittale, nonché l’annullamento della sanzione pecuniaria, la S.S.D. A.R.L. Calcio Città di Brindisi ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto che il calciatore sarebbe intervenuto avvicinandosi al cancello di accesso dal campo alla tribuna avendo visto il padre aggredito da tifosi della squadra avversaria e dunque si sarebbe trattato di un atteggiamento dettato da uno stato di necessità. A detta della ricorrente il calciatore non avrebbe partecipato né cercato di intervenire in alcuna rissa sugli spalti tra sostenitori delle due squadre ma soltanto tentato di far cessare l’aggressione che il padre stava subendo. Il ricorso appare infondato e deve essere pertanto respinto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto dell’Arbitro che costituisce prova piena e circostanziata della condotta assunta dal calciatore. Ne consegue anche il rigetto del ricorso per la parte relativa alla sanzione pecuniaria comminata. 9 Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Calcio Città di Brindisi di Brindisi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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