F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C.F. FIRENZE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/FIRENZE A.S.D. DEL 28.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 19.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.C.F. FIRENZE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/FIRENZE A.S.D. DEL 28.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 19.3.2015) Con ricorso ritualmente proposto la A.C.F. Firenze A.S.D. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 59 del 19.3.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società Tavagnacco in esito alla gara Graphistudio Tavagnacco/A.C.F. Firenze A.S.D. Del 28.2.2015, ha inflitto alla Società Firenze A.S.D. La punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto la calciatrice Venturini Melissa, squalificata per un turno a seguito del provvedimento di squalifica pubblicato sul Com. Uff. del 26.2.2015, relativo alle gare disputate in data 21.2.2015, non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara in oggetto. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) l'errata applicazione della normativa al caso di specie; 2) l'irritualità ed inammissibilità del preannuncio di reclamo presentato dalla reclamante U.P.C. Graphistudio Tavagnacco al Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Calcio Femminile; 3) l'errato utilizzo della P.E.C. da parte della stessa;4) l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 33, comma 8, C.G.S.; 5) nel merito, eccependo che la calciatrice Venturini Melissa, espulsa nella gara del 21.2.2015 contro la Società San Zaccaria, non era stata successivamente utilizzata nella gara infrasettimanale di recupero disputata contro la Società Pink Sport Time Bari il 24.2.2015, così scontando un turno di squalifica, di talché aveva legittimamente titolo per partecipare alla gara U.P.C. Graphistudio Tavagnacco/A.C.F. Firenze A.S.D disputata il 28.2.2015, oggetto del ricorso. Con le conclusioni ivi specificate. Alla seduta del 17.4.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, preliminarmente, questa Corte Sportiva, che il reclamo proposto dalla U.P.C. Graphistudio Tavagnacco ha, al di là dei rilievi della ricorrente, comunque, raggiunto il suo scopo ed il Giudice Sportivo, sulla scorta degli atti ufficiali, ha correttamente emesso la sua decisione sanzionatoria, di natura costitutiva, di cui al Com. Uff. n. 56 del 26.2.2015. In tal conseguenza la calciatrice Venturini Melissa non aveva legittimamente titolo per partecipare alla gara U.P.C. Graphistudio Tavagnacco/A.C.F. Firenze A.S.D disputata il 28.2.2015. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Firenze A.S.D. di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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