F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RINALDI GIUSEPPE SEGUITO GARA FONDI/NUORESE DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RINALDI GIUSEPPE SEGUITO GARA FONDI/NUORESE DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015) Con ricorso ritualmente proposto la Società Fondi Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015) con la quale il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale ha irrogato, seguito gara Fondi/Nuorese del 2.4.2015, la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Rinaldi Giuseppe “per aver colpito con un pugno un calciatore avversario facendolo cadere a terra”. Con i motivi scritti la ricorrente contestava la sussistenza dell'addebito eccependo, in contrario, che, in occasione di una mischia in area avversaria, il Rinaldi, nel tentativo di divincolarsi, aveva colpito inavvertitamente con la mano il calciatore Cappai della Nuorese. Ha, quindi, richiesto la riduzione della sanzione tenutosi conto che l'intervento del Rinaldi non era da ritenersi premeditato ma di sicuro fortuito, pur punibile col rosso diretto decretato dall'Arbitro. Alla seduta del 17.4.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, a tal uopo, questa Corte, con riferimento alla dinamica dell'episodio così come 3 refertato, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed eventuali supplementi, fanno, ex art. 35 n. 1, comma 1.1, C.G.S., piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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