F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015) Con ricorso del 2.4.2014 la F.C. Francavilla impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 115 del 22.3.2015 con la quale era stata inflitta alla società – in relazione alla gara contro il Bisceglie del 22.3.2015 - la sanzione dell’ammenda di €. 600.00 “per avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto ripetute espressioni offensive all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria e degli Ufficiali di gara”. A sostegno dell’impugnazione la reclamante deduceva che gli insulti in questione, per quanto riprovevoli, dovevano considerarsi usuali sui campi di calcio tanto - a suo dire - da essere divenuti parte integrante del costume delle tifoserie. Aggiungeva che, nella presente stagione, il comportamento della tifoseria era sempre stato corretto e che, con riferimento a quella gara, il Commissario di campo aveva ritenuto di non “refertare” alcunchè. Chiedeva, pertanto l’annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione commisurata all’effettiva entità del comportamento tenuto dalla tifoseria. Osserva la Corte che il referto arbitrale riferisce di un comportamento offensivo protrattosi per l’intera durata della gara sia nei confronti di alcuni giocatori avversari sia nei confronti degli assistenti dell’arbitro. Si tratta di un comportamento che in alcun modo può essere ritenuto di carattere usuale e che, pertanto, rimane inaccettabile. Tuttavia ragioni di equità consentono di poter attenuare la sanzione pecuniaria inflitta alla società. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) riduce la sanzione dell’ammenda a € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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