F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS VECOMP/SEREGNO CALCIO DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS VECOMP/SEREGNO CALCIO DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015) Con ricorso del 31.3.2015 la società “1913 Seregno Calcio” S.r.l. impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti- Dip. Interregionale di cui al Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015, con la quale le era stata comminata – in relazione alla gara contro la Virtus Vecomp del 29.3.2015 – la sanzione dell’ammenda di €. 1.600,00 “per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato ripetuti sputi all’indirizzo di un A.A. attingendolo tre volte al collo ad un braccio e sulla schiena. Gli stessi, nel corso del secondo tempo, lanciavano un tappo di plastica ed un sasso di piccole dimensioni all’indirizzo del medesimo A.A. colpendolo rispettivamente alla schiena e ad una gamba”. A sostegno del reclamo la “Seregno” deduceva, in primo luogo, che dai referti allegati dall’arbitro e dal Commissario di campo emergeva un complessiva correttezza di comportamento 4 della tifoseria. Aggiungeva che, sotto il profilo del comportamento dei tifosi, non poteva profilarsi alcuna recidiva atteso che un precedente ricorso era stato parzialmente accolto, precisando che la società si stava adoperando al fine di prevenire situazioni lesive dell’immagine della società. In secondo luogo sosteneva che, da un incontro con alcuni tifosi, successivo allo svolgimento della gara, era emerso che in realtà verso l’arbitro erano stati lanciati dei residui di un bicchiere di birra, mentre il sasso che aveva colpito l’arbitro era riconducibile alla ghiaia presente al bordo del campo. Chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione o la sua riduzione in relazione alle esimenti di cui all’art. 13 C.G.S.. Osserva la Corte che la descrizione dei due eventi che avevano colpito l’arbitro appare nel referto, molto puntuale e non lascia dubbi sull’effettivo verificarsi dei fatti. Del resto, anche nei motivi addotti dalla reclamante gli eventi vengono solo, in parte diversamente configurati, peraltro in maniera non proprio chiara e poco credibile (il lancio di un residuo di un bicchiere di birra anziché uno sputo) ma non se ne contesta il reale verificarsi. Quanto all’entità della sanzione essa appare commisurata alla gravità dei fatti contestati. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Seregno (Monza-Brianza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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