F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PALMIERI COSTANZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SAN SEVERO/L’AQUILA CALCIO 1927 DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 25.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PALMIERI COSTANZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SAN SEVERO/L’AQUILA CALCIO 1927 DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 25.3.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 gare al Sig.Costanzo Palmieri, allenatore della U.S.D. San Severo per il grave comportamento tenuto da quest’ultimo per aver rivolto frasi gravemente offensive al direttore di gara in occasione della gara disputata il 21.3.2015 tra il sodalizio ricorrente e l’Aquila Calcio 1927 S.r.l.. La sanzioni venivano infatti comminate poiché l’allenatore, pur essendo stato richiamato e allontanato dal terreno di gioco, cha continuato a profferire frasi particolarmente ingiuriose nei confronti del direttore di gara. La gravità dei fatti posti in essere da quest’ultimo, integrativi di grave antisportività, vanifica in gran parte gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tali sanzioni; tuttavia, non essendo stato posto in essere un contegno tale da provocare incidenti di sorta, appare ragionevole ridurre le sanzioni inflitte. La Corte, ritenendo dunque che le sanzioni inflitte possano essere modificate in senso favorevole Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia) riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Palmieri Costanzo a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it