F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’A.S.D. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIO GIANMARCO SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/LEGNAGO SALUS DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’A.S.D. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIO GIANMARCO SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/LEGNAGO SALUS DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 giornate al calciatore Gianmarco Vio in forza al Giorgione Calcio 2000 per il grave comportamento tenuto da quest’ultimo per condotta sleale in corso di gara, avendo sgambettato un avversario impedendogli la chiara opportunità di segnare una rete e per aver poggiato la mano sul petto dell’arbitro, spingendolo lievemente. Ciò premesso, la Corte rileva che, pur non sussistendo dubbi sulla ricorrenza della condotta trasgressiva (come risulta dai descritti atti ufficiali), la sanzione possa essere rideterminata in 3 giornate di squalifica. La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Giorgione Calcio 2000 di Castelfranco Veneto (Treviso) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Vio Gianmarco a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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