F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 3.000,00; – SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON DISPUTA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO 1920 SSD/MASSESE 1919 SRL DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 18.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00; - SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON DISPUTA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO 1920 SSD/MASSESE 1919 SRL DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 18.5.2015) L’U.S. Massese 1919 S.r.l. ha proposto ricorso contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, relativamente alla gara del 17.5.2015 tra l'indicata società e la società Ponsacco 1920, pubblicato sul Com. Uff. n. 146 del 18.5.2015, con il quale è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e la squalifica del campo di gioco per 3 gare effettive con disputa in campo neutro a porte chiuse. Nel ricorso viene descritta la dinamica dei fatti in maniera diversa da quella risultante dal referto arbitrale e pertanto si chiede l'annullamento delle sanzioni suddette, e comunque una loro riduzione. Dal rapporto arbitrale risulta che i sostenitori della società reclamante, pur in campo avverso, nel corso del primo tempo, hanno fatto oggetto un A.A. di continui spunti che lo attingevano; hanno rivolto all’arbitro espressioni comportanti offesa e denigrazione per motivi di razza e colore; al 40º del secondo tempo, hanno lanciato contro lo stesso A. A. getti di urina che lo attingevano in tutto il corpo; hanno rivolto ai sostenitori locali alla terna arbitrale espressioni offensive. Come riferito, nel ricorso la dinamica dei fatti viene descritta in maniera diversa e comunque viene dedotto che la condotta posta in essere dai propri sostenitori non era sanzionabile ai sensi 3 dell’articolo 11, bensì dell’articolo 14, del codice di giustizia sportiva, che riguarda la responsabilità per comportamenti discriminatori, non essendo stata posta in essere nessuna condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità. Inoltre, deduce che le è stata irrogata una sanzione eccessivamente severa e pertanto ne ha chiesto la riduzione, Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale. Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel ricorso, non essendo confortate da nessun elemento di prova. Pertanto, alla luce delle risultanze processuali risulta corretta la fattispecie normativa applicata. Inoltre, la pena inflitta è perfettamente adeguata alla gravità dei fatti, così come accertati. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Massese 1919 di Massa (Massa Carrara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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