F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONI LUCA, SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONI LUCA, SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com.Uff. n.108 del 18.5.2015) infliggeva al calciatore Mazzoni Luca la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara per fatti avvenuti nella gara Livorno/Vicenza del 16.5.2015. 2 E ciò per avere, al termine della gara, colpito un avversario con uno schiaffo al volto e per avere, all’atto dell’espulsione, rivolto al direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società A.S. Livorno Calcio S.r.l., deducendo erroneità della qualificazione dei fatti contestati ed incongruità della sanzione. In particolare la decisione impugnata non ha tenuto conto della particolare tensione venutasi a creare dopo la concessione del calcio di rigore in favore del Vicenza allorché i calciatori vicentini iniziarono a festeggiare davanti alla porta del Mazzoni; il calciatore Brighenti, passando accanto al portiere battuto, non le risparmiava uno sfottò. Occorre precisare che il Mazzoni reagiva d’istinto, colpendolo lievemente con la mano; lo stesso arbitro nel referto tiene a precisare che il colpo(tra l’orecchio e la guancia) non provocava danni fisici, che il calciatore avversario non necessitava di cure mediche e che il colpo era di lieve entità. Da ciò non si può che dedurre che la condotta del Mazzoni non è connotata da intenzionalità lesiva e violenta, come d’altronde precisa lo stesso arbitro. Non si possono poi considerare gravemente ingiuriose le parole “siete una vergogna, vergognatevi”. Per quanto concerne la sanzione si ritiene eccessiva e sproporzionata in relazione alla natura e alla gravità dei fatti contestati, né tiene conto della circostanza attenuante della provocazione. Nel reclamo si riportano, poi, alcune massime della Corte Federale che in casi più o meno analoghi ha inflitto una sanzione molto più mite. In particolare si sottolinea che è il dolo specifico, ossia la volontà di arrecare solo un male all’avversario, al di fuori di ogni possibile contesto di gioco, che caratterizza la condotta violenta. Pertanto si chiede la riforma della decisione impugnata, riducendo la sanzione comminata al Luca Mazzoni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, riservandosi ogni facoltà in sede istruttoria: come l’invio di un supplemento di rapporto o l’audizione telefonica dell’arbitro al fine di meglio chiarire i fatti contestati. Il reclamo è solo parzialmente fondato in relazione all’entità della sanzione. Al Mazzoni sono addebitate due condotte censurabili: l’avere dato uno schiaffo al calciatore avversario che lo aveva deriso dopo il rigore ed avere pronunciato la frase “vergogna, vergognatevi…” all’arbitro. Lo schiaffo è definito nel rapporto arbitrale di lieve entità e le parole pronunziate non possono certamente considerarsi gravi, considerando la tipologia del turpiloquio nei confronti degli arbitri. Fatte le doverose valutazioni secondo l’articolo 16 C.G.S. e la circostanza che lo schiaffo è stato dato al giocatore avversario che sfotteva esso portiere, si può anche valutare tale atteggiamento come provocazione. Di conseguenza si ritiene equo sanzionare il reclamante per due giornate per ogni singola violazione. Di guisa che la squalifica va ridotta da cinque a quattro giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e, per l’effetto, ridetermina in 4 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calc. Mazzoni Luca. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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