F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2015 INFLITTA AL SIG. TROTTA ANTONINO SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO DI DIVISIONE UNICA, AVERSA NORMANNA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2015 INFLITTA AL SIG. TROTTA ANTONINO SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO DI DIVISIONE UNICA, AVERSA NORMANNA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)
La società S.S. Ischia Isola Verde impugna la sanzione, inflitta al proprio tesserato e dirigente Sig. Antonio Trotta, dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.8.2015, per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara di play out del campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico Aversa Normanna/Ischia Isolaverde disputata il 31.5.2015 (decisione del Giudice Sportivo – Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015). La reclamante espone che la sanzione contestata è stata irrogata sulla base del referto arbitrale e dell’allegato rapporto dell’assistente arbitrale Sig. Loni Maurizio, secondo il quale, al 48’ del secondo tempo, il Sig Trotta “nell’intento di perdere tempo entrava sul terreno per circa 5 metri gridando ‘è finita, devi fischiare, stronzo!”. In conseguenza di tale segnalazione, il direttore di gara disponeva l’allontanamento del Sig. Trotta dal recinto di giuoco. La società ora ricorrente non intende mettere in discussione la ricostruzione dei fatti enunciata negli atti ufficiali, ma sostiene l’eccessiva misura della sanzione inflitta. In questi termini, il reclamo è fondato. Va premesso che il dirigente di una società sportiva, impegnato in una competizione rilevante come le partite di playout del campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico, dovrebbe sempre osservare un comportamento rispettoso del regolare svolgimento della gara. Pertanto, sono senz’altro censurabili condotte caratterizzate da una grave ed eclatante contestazione offensiva delle decisioni dell’arbitro, tanto più se accompagnate da gesti diretti ad amplificare la portata aggressiva delle parole (come l’ingresso in campo, di ben 5 metri oltre i limiti). Ciò chiarito, per l’offesa concretamente arrecata dal Trotta all’arbitro, consistente in un epiteto ingiurioso, accompagnato dalla introduzione sul terreno di giuoco), il Collegio ritiene congrua la sanzione della inibizione fino a tutto il 31.7.2015. In definitiva, quindi, il ricorso va accolto nei termini indicati ai punti che precdono. Per questi motivi la C.S.A., accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. di Ischia (Napoli) e, per l’effetto, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Trotta Antonino. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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