F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 30 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. LAVERONE LORENZO SEGUITO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 30 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. LAVERONE LORENZO SEGUITO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Brescia/Vicenza, disputato in data 28.4.2015 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Lorenzo Laverone la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, per aver “al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica all’Arbitro”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Vicenza Calcio 1902 (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale assume che l’espressione pronunciata dal predetto calciatore consisterebbe in una mera critica diretta all’operato dell’Arbitro, dotata di una limitata valenza offensiva e, comunque, non percepita dal destinatario, in quanto refertata dal solo collaboratore della Procura Federale. Per questi motivi, la Società chiede la revoca o la riduzione della sanzione comminata. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 30.4.2015, è presente l’Avv. Diana, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come, nonostante l’indubbio carattere offensivo dell’espressione pronunciata dal calciatore in questione nei confronti dell’Arbitro, la sanzione comminata non risulti congrua rispetto alla reale portata irriguardosa dell’espressione medesima. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S, come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza riduce la sanzione infitta al calciatore Laverone Lorenzo, all’ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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