LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 122 del 24.09.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Pietromaria DEL DUCA/S.C.VALLEE D’AOSTE S.S.D. A.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 122 del 24.09.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Pietromaria DEL DUCA/S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D. A.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 21/05/2015 il sig. Pietromaria DEL DUCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D. A.r.l.. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 24.040,96 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Precisando di aver percepito la somma complessiva di € 6.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma € 18.040,96. Si costituiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. la Società, contestando al calciatore la violazione dell’art. 6 dell’accordo economico sottoscritto in data 01/09/2014, nonché di aver tenuto lo stesso, nei confronti della Società, una condotta scorretta, in qualità altresì di capitano, a cui si aggiunge l’inosservanza di alcune disposizione del regolamento interno adottato dalla Società. Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano ritualmente osservati gii adempimenti previsti dalla normativa N.O.I.F. Passando all’esame del merito, si rileva che il ricorrente ha adempiuto gli obblighi assunti nei confronti della Società, prestando regolarmente la propria attività sportiva fino al 24 marzo 2015, data in cui a stato escluso dalla rosa come si evince dagli allegati alla memoria di parte resistente (lettere del 24.03.15 e del 27.03.15). Il sig. DEL DUCA, ha contestato gli addebiti posti a suo carico dalla Società, con missive anch’esse allegate alla memoria integrativa del ricorrente (del 25.03.15 e del 28.03.15). In primis, si ritiene pertanto sussistente un credito in favore del calciatore per i mesi durante i quali ha prestato ('attività sportiva da settembre 2014 a marzo 2015, cosi per un totale di € 16.828,67. Per quanto concerne i restanti mesi di aprile, maggio e giugno 2015, si ritiene che le contestazioni mosse dalla Società al sig. DEL DUCA, respinte da quest'ultimo, non siano da considerarsi in violazione della normativa federale e pertanto la Società deve provvedere al pagamento delle Somme previste dall'accordo economico sottoscritto per l'intera stagione sportiva, per un totale di € 24.040,96. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D. A.r.l. al pagamento in favore del sig. Pietromaria DEL DUCA della somma di € 18.040,96. Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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