LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 135 del 19.10.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PIANESE/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 135 del 19.10.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PIANESE/A.S.D.ISERNIA F.B.C. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 13.06.2014 il sig. Mattia PIANESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ISERNIA F.C., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.000,00 , relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014 precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 1.500,00 maturata fino al mese di gennaio 2014, in quanto poi svincolato. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stato allegato l’avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (cosi come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Mattia PIANESE nei confronti della società ASD ISERNIA F.C. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Si precisa che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto i termini da Regolamento per la Stagione Sportiva 2013/14 sono scaduti il 30 Giugno 2015.
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