LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 04.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MALLARDO/U.S.D.SAN SEVERO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 04.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MALLARDO/U.S.D.SAN SEVERO Con reclamo datato 27.03.2015, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Mallardo Giuseppe chiedeva la condanna della U.S.D. San Severo al pagamento della somma di € 6.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00. La società ha controdedotto assumendo l'intervenuto integrate pagamento del compenso globale annuo, tramite diversi versamenti, in parte in assegni bancari, in parte in contanti, senza tuttavia mai ottemperare all'invito della Commissione di produrre le prove dei pagamenti, mediante documentazione in originate, posto il disconoscimento esercitato dal reclamante rispetto alla documentazione prodotta in copia. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La società controinteressa nulla a dedotto nel merito. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando U.S.D. San Severo a corrispondere al sig. Mallardo Giuseppe la somma di € 6.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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