F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 88 del 22 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di MAURO BORGHETTI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 88 del 22 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di MAURO BORGHETTI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che MAURO BORGHETTI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 38, comma 1, e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 10, comma 2, dello stesso e dell’art. 96 delle NOIF per aver condotto trattative volte alla stipulazione di un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, per eludere la normativa in materia di premio di preparazione per il calciatore Alberto Canton, nonché per aver redatto detto accordo e per aver predisposto una rinuncia fittizia al premio di preparazione, datata 19.09.2012, sottoscritta dal titolare 3 del diritto a percepire il premio e depositata in LND in data 13.12.2012 occupandosi di questioni di natura economica e non esclusivamente tecnica; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17 febbraio 2015; Ritenuto che: - il deferimento attiene a due apparentemente distinte violazioni, l’una riferita agli articoli 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico e l’altra all’art 10 del CGS e all’art. 96 delle NOIF; - in realtà il comportamento del deferito, nella qualità di allenatore di base all’epoca dei fatti è riconducibile ad una unitaria e complessiva violazione delle norme di questo settore tecnico che delimitano i confini della lecita attività espletabile dal medesimo allenatore; - l’art. 41 del Regolamento suddetto stabilisce che ai tecnici inquadrati nel relativo albo è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori, essendo solo legittimati a fornire alla società di appartenenza consulenza di natura esclusivamente tecnica; - nella fattispecie il deferito, come pacificamente ammesso, ha espletato in favore della società Novara Calcio attività di assistenza contrattuale e comunque non esclusivamente tecnica, pretendendo di giustificare il suo operato con il possesso della qualifica di responsabile del settore giovanile, qualifica questa che a suo dire legittimerebbe anche attività di consulenza di tipo contrattuale/economico; - tale pretesa si rivela infondata in primo luogo perché il deferito, all’epoca dei fatti allenatore di base, ha erroneamente richiamato a sua difesa il Manuale delle Licenze UEFA che tra i requisiti soggettivi richiede quello di allenatore di seconda categoria e dunque non è applicabile al caso di specie; - in secondo luogo, ad abundantiam ed in via generale, è da sottolineare che una interpretazione coordinata del Manuale delle Licenze UEFA, (che peraltro non integra un testo normativo di natura regolamentare, e quindi sovraordinato) con l’art. 41 del Regolamento del Settore Tecnico porta a concludere che l’allenatore, ancorché rivesta la qualifica di responsabile del settore giovanile, debba limitare comunque la propria attività a consulenza esclusivamente tecnica con esclusione di qualsiasi ulteriore attività; P.Q.M. dichiara il sig. MAURO BORGHETTI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al 17 febbraio 2015.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it