F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 88 del 22 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO BERGAMINI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 88 del 22 luglio 2014 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO BERGAMINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. MAURIZIO BERGAMINI è stato deferito per rispondere della violazione 4 di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento a quanto prescritto dalla LND con C.U. n.1 del 1/7/2012 stagione sportiva 2012/2013, per aver omesso il deposito al C.R. Emilia Romagna della LND dell’accordo economico del rapporto negoziale intercorso e sottoscritto con la società US Comacchio Lidi; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014; - Ritenuto che: gli addebiti risultano documentalmente comprovati nonché accertati anche dalla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n.4 s/s 2013/14; P.Q.M. dichiara il sig. MAURIZIO BERGAMINI responsabile dell’ addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014.
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