F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 128 del 17 dicembre 2014 Procedimento disciplinare a carico di GIANNI TESTA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 128 del 17 dicembre 2014 Procedimento disciplinare a carico di GIANNI TESTA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. GIANNI TESTA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all’art. 36, comma 1, sempre del medesimo regolamento, per essersi tesserato nella stagione sportiva 2013/14 quale calciatore nella società A.S.D. Atletico Boville Ernica senza presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 febbraio 2015; Ritenuto che: - le norme di riferimento (artt. 36 e 37 Regolamento Settore Tecnico e 40 NOIF) lette nel loro combinato disposto possono portare a oggettivi dubbi interpretativi tali in ogni caso da auspicare, nel più breve tempo possibile, una riscrittura delle stesse; infatti, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del Regolamento S.T. i tecnici per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni (di allenatore) devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo, precisando la natura della nuova attività. - per contro, l’art. 37, comma 1, del medesimo Regolamento S.T. precisa che il possesso della tessera di allenatore di base, come il deferito, non costituisce causa di preclusione all’attività di calciatore; - si pone allora la questione interpretativa di fondo e cioè se l’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico, da sola, costituisca attribuzione della qualifica di allenatore con le relative funzioni ovvero se per questo sia necessario, oltre all’iscrizione all’Albo, anche il tesseramento quale allenatore di una società calcistica; - secondo questa Commissione la qualifica di allenatore, nell’attuale sistema regolamentare, deriva direttamente dall’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico e non già dal successivo ed eventuale tesseramento, anche perché appare evidente che il problema non sorgerebbe laddove il soggetto fosse tesserato quale allenatore per una società, giacché in costanza di detto tesseramento gli è preclusa l’attività di calciatore se non per la stessa squadra; - pertanto si deve concludere che la disposizione di cui all’art. 36, comma 1, del Regolamento S.T. è da considerarsi di portata generale di talché tutti i tecnici inscritti all’Albo prima di poter espletare attività calcistica devono chiedere la sospensione. - tuttavia, stanti, come già sottolineato, l’incerta formulazione delle norme di riferimento e una diffusa prassi contraria all’interpretazione letterale della stessa, è auspicabile un intervento correttivo e chiarificatore anche mediante un regolamento di settore attuativo, che risulta peraltro in corso di predisposizione. Il che induce questa Commissione, nel caso di specie, all’applicazione di una sanzione in misura ridotta; P.Q.M. dichiara il sig. GIANNI TESTA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al 12 gennaio 2015.
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