F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 128 del 17 dicembre 2014 Procedimento disciplinare a carico di NICOLINO CRIVELLI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 128 del 17 dicembre 2014 Procedimento disciplinare a carico di NICOLINO CRIVELLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni,Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. NICOLINO CRIVELLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto di cui ai punti 9, 11 e 14 del Bando di ammissione al corso Base – Uefa B, come da C.U. n. 54 della stagione sportiva 2011/12 del Settore Tecnico della FIGC per aver compilato infedelmente e con dati palesemente mendaci una dichiarazione richiesta per la domanda di ammissione al Corso Allenatori di Base – Uefa B tenutosi in Chiavari, in particolare autocertificando di essere residente nel Comune di Albisola Superiore, circostanza non risultata veridica. Il tutto finalizzato ad ottenere il necessario requisito previsto dal punto 9 del suddetto bando, onde consentirgli l’ammissione al corso abilitante, in difetto del quale, non ne avrebbe avuto legittimo accesso; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 giugno 2015; ; Ritenuto che: 6 - i fatti contestati risultano comprovati P.Q.M. dichiara il sig NICOLINO CRIVELLI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al 12 giugno 2015.
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