F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 189 del 27 febbraio 2015 Procedimento disciplinare a carico di MICHELE BIONDO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 189 del 27 febbraio 2015
Procedimento disciplinare a carico di MICHELE BIONDO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. MICHELE BIONDO è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica della società Pol. D. Decentra Scafa nel 2013/14 consentendo che, in vece propria, di fatto le funzioni di allenatore fossero esercitate dal sig. Martino Tonino soggetto sprovvisto di regolare abilitazione; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 maggio 2015. Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC; Ritenuto nel merito che: - lo stesso deferito ha ammesso gli addebiti contestati nel corso della sua audizione P.Q.M. dichiara il sig. MICHELE BIONDO responsabile dell’ addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 25 maggio 2015.