F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 189 del 27 febbraio 2015 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE MATITA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 189 del 27 febbraio 2015
Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE MATITA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni,Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. SALVATORE MATITA è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essere stato inserito nella distinta di gara dell’incontro del 20/10/2013 disputato dalla società A.S.D. Virtus Termini con la qualifica di allenatore ed aver svolto tale funzione, senza averne titolo, nonostante in possesso della qualifica di allenatore di base, ma mai regolarmente tesserato dalla predetta società; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015 ; Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano comprovati comprovati; P.Q.M. dichiara il sig. SALVATORE MATITA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 25 aprile 2015.