F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 189 del 27 febbraio 2015 Procedimento disciplinare a carico di GIAMPAOLO MONTESANO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 189 del 27 febbraio 2015
Procedimento disciplinare a carico di GIAMPAOLO MONTESANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. GIAMPAOLO MONTESANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all’art. 96, comma 1, delle NOIF e dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver eluso volontariamente la normativa federale prevista dall’art. 96 delle NOIF, al fine di evitare il pagamento del premio di preparazione spettante alla società Sondrio Calcio per la formazione del calciatore Daniele Quetti; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 agosto 2015; Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S 9 del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano inconfutabili per averli ammessi in sede di interrogatorio oltre alle ulteriori risultanze testimoniali e documentali; - ciò malgrado il deferito, dinanzi a questa Commissione ha tenuto un atteggiamento impertinente e sprezzante fino a negare la veridicità dei rapporti resi dalla Procura Federale e da lui stesso sottoscritti; - tale atteggiamento è continuato nella udienza anche in ordine ad altre rilevanti circostanze che lo hanno portato a negare di conoscere l’altro coimputato sig. Luca Fossati che invece risulta comprovato agli atti essere stato in rapporti di stretta collaborazione al fine di compiere deliberatamente e premeditatamente l’illecito P.Q.M. dichiara il sig. GIAMPAOLO MONTESANO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2015.