F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015 Procedimento disciplinare a carico di ROCCO DI DIO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015
Procedimento disciplinare a carico di ROCCO DI DIO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ROCCO DI DIO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF ed in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere stato inserito nella distinta di gara dell’incontro del 29.09.2013 disputato dall’U.S.D. Atletico Gela come allenatore ed aver svolto tale funzione senza mai essere stato regolarmente tesserato dalla predetta società; 2 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 maggio 2015; Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto nel merito che: - i fatti sono documentalmente comprovati, peraltro anche nella loro lievità ( limitatamente a una gara) P.Q.M. dichiara il sig. ROCCO DI DIO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15 maggio 2015.