F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 254 del 08 giugno 2015 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE FERRARA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 254 del 08 giugno 2015 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE FERRARA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. PASQUALE FERRARA è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e in relazione agli artt. 38, commi 1 e 2, e 3 34, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF nonché l’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale per avere: a) svolto attività di allenatore della prima squadra per la società USD Rocca di Caprileone non in costanza di tesseramento con la stessa; b) preteso reiteratamente, senza alcun valido motivo, somme dalla famiglia del giovane Davide Quattrocchi, assumendo di aver facilitato il suo svincolo dalla società ACR Messina, così da permettergli un tesseramento con una nuova società nel 2014/15, reiterando con manifesta evidenza e toni gravi al minore tale richiesta nella fase pre-gara dell’incontro Rocca di Caprileone - Merì del 28/09/14, tanto da creargli evidente preoccupazione , attesa la giovane età del ragazzo; c) eluso il cd “ vincolo di giustizia sportiva “ per aver depositato una querela a carico del tesserato Alessandro Currò senza la necessaria autorizzazione federale in deroga al richiamato vincolo; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 2 quanto al capo di imputazione a); di mesi 2 quanto al capo di imputazione b); di mesi 6 e 500 euro di sanzione pecuniaria quanto al capo di imputazione c); Valutato che in ordine ai primi due capi di imputazione sia stata raggiunta la prova della colpevolezza del deferito in quanto, il primo, documentalmente comprovato ed, il secondo, fondato sulla inequivoca prova testimoniale resa dal sig. Davide Quattrocchi oltre che dall’insieme della documentazione acquisita agli atti; - considerato invece che, quanto al terzo capo di imputazione, ai fini del decidere sia necessario acquisire la seguente documentazione: a) la querela presentata dal deferito presso il comando della Legione Carabinieri Sicilia di Rocca di Capri Leone in data 30/9/2014; b) la nota con cui il deferito ha chiesto di essere autorizzato ad adire le vie legali pervenuta alla Presidenza Federale il 9 ottobre 2014 e tutta la correlativa ulteriore documentazione P.Q.M. A) quanto ai capi di imputazione di cui sopra a) e b) dichiara la responsabilità del sig. PASQUALE FERRARA e lo condanna alla squalifica di mesi quattro; B) quanto al capo di imputazione di cui sopra c), sospende il presente procedimento fino all’acquisizione della documentazione richiesta con odierna separata ordinanza.
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