FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90/A del 02/12/2014 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GALLIANI-GALLI-BIANCHESSI-VIGOLO-MILAN

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90/A del 02/12/2014 - Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GALLIANI-GALLI-BIANCHESSI-VIGOLO-MILAN Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 56pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Adriano GALLIANI, Vice Presidente Vicario della società A.C. MILAN S.p.A., Filippo GALLI, Responsabile del Settore Giovanile della società A.C. MILAN S.p.A., Bianchessi Mauro, Dirigente del Settore Giovanile della società A.C. MILAN S.p.A., del Sig. Vittorio VIGOLO, tesserato della società A.C. MILAN S.p.A. e A.C. MILAN S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta: Adriano GALLIANI: violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, 4 e 6 del C.G.S. e art. 40, comma 3 e 3 bis N.O.I.F. e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto, nella qualità di Vice Presidente Vicario con poteri di legale rappresentante della società A.C. MILAN S.p.A., due distinti tesseramenti in data 1.08.2013 e 8.01.2014 relativi al giovane calciatore Vittorio VIGOLO (6.01.2000), in assenza dei requisiti previsti da tali norme e del successivo utilizzo del suddetto giovane calciatore nella gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione 2013/2014; Filippo GALLI: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 36 del Regolamento del S.G.S. in relazione al C.U. n. 1 del S.G.S. S.S. 2012/2013 per aver, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile della società A.C. MILAN S.p.A., violato i principi di lealtà, correttezza e probità, nel sottoporre a provino nel mese di giugno 2013 il giovane calciatore Vittorio VIGOLO in costanza di tesseramento per la società HELLAS VERONA F.C. S.p.A, in assenza del nulla osta da parte della predetta società e del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, trattandosi di giovane calciatore proveniente da altra Regione e di età inferiore al 14° anno; Mauro BIANCHESSI: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 36 del Regolamento del S.G.S. in relazione al C.U. n. 1 del S.G.S. S.S. 2012/2013 per aver, nella qualità di Dirigente del Settore Giovanile della società A.C. MILAN S.p.A., violato i principi di lealtà, correttezza e probità, nel sottoporre a provino nel mese di giugno 2013 il giovane calciatore Vittorio VIGOLO in costanza di tesseramento per la società HELLAS VERONA F.C. S.p.A, in assenza del nulla osta da parte della predetta società e del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, trattandosi di giovane calciatore proveniente da altra Regione e di età inferiore al 14° anno; Vittorio VIGOLO: violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 6 del C.G.S., e art. 40, comma 3 e 3 bis N.O.I.F. e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in favore della società A.C. MILAN S.p.A., due distinti tesseramenti in data 1.08.2013 e 8.01.2014, in violazione dell’art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. e del successivo suo utilizzo nelle gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione 2013/2014; nonché per aver preso parte a due distinti provini nel mese di giugno 2013 in costanza di tesseramento per la società 2 HELLAS VERONA F.C. S.p.A, in assenza di autorizzazzione della predetta società e del Settore Giovanile e Scolastico; A.C. MILAN S.p.A. per responsabilità diretta e oggettiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Adriano GALLIANI nell’interesse proprio e della società A.C. MILAN S.p.A., dal Sig. Filippo GALLI, dal Sig. Mauro BIANCHESSI e dal Sig. Vittorio VIGOLO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di € 8.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Adriano GALLIANI, di gg. 20 di inibizione nei confronti del Sig. Filippo GALLI, di mesi due e gg. 20 di inibizione nei confronti del Sig. Mauro BIANCHESSI, di 2 giornate di squalifica nei confronti del calciatore Vittorio VIGOLO, e di € 10.000,00 di ammenda nei confronti della società A.C. MILAN S.p.A. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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