FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/A del 12/01/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CANIGLIA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/A del 12/01/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CANIGLIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1072pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Antonio CANIGLIA, tesserato della società A.S.D. MILO, avente ad oggetto la seguente condotta: Antonio CANIGLIA per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.) in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere il suddetto svolto l’attività di allenatore della squadra pur non essendo, all’epoca dello svolgimento delle predette gare, regolarmente tesserato per la società ASD Milo; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio CANIGLIA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di gg. 40 di squalifica nei confronti Sig. Antonio CANIGLIA si rende noto l’accordo come sopra menzionato.