FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 133A del 06/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MANZANO – PALI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 133A del 06/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MANZANO - PALI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 810pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano PALI, responsabile regionale del Friuli Venezia Giulia per il Calcio a 5 e addetto stampa della società U.S. CALCETTO MANZANO e della società A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988 già U.S. CALCETTO MANZANO, avente ad oggetto la seguente condotta: − Massimiliano PALI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 2, delle NOIF, attraverso social network espresso critiche irriguardose ed offensive nei confronti dell’operato dei responsabili della Divisione Calcio a 5 nonché di un arbitro che aveva diretto una gara della società U.S. CALCETTO MANZANO, esternando altresì la propria condivisione di messaggi di carattere discriminatorio nei confronti dell’ex Ministro dell’Integrazione, Sig.ra Cecile Kienge; − società A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988 già U.S. CALCETTO MANZANO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio collaboratore; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano PALI e dal Sig. Adriano PAHOR nell’interesse della società A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988 già U.S. CALCETTO MANZANO in qualità di Presidente p.t.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di mesi 8 di inibizione nei confronti del Sig. Massimiliano PALI, e di € 2.000,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988 già U.S. CALCETTO MANZANO. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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