FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 142A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHIETTI-DAPICE-GALLO-MANNA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 142A del 09/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHIETTI-DAPICE-GALLO-MANNA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1030pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Francesco CHIETTI, allenatore della società U.S.D. CAVESE 1919, del Sig. Giovanni D’APICE, preparatore atletico della società U.S.D. CAVESE 1919, del Sig. Oreste GALLO, massaggiatore della società U.S.D. CAVESE 1919 e del Sig. Salvatore MANNA, Presidente della società U.S.D. CAVESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco CHIETTI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, abbandonato la squadra nell’immediatezza della gara CAVESE-LICATA del 4.5.2014 a seguito di una illegittima richiesta imposta da due individui non identificati ma riconducibili alla tifoseria locale che avevano loro ingiunto l’inserimento fra i titolari della squadra di due calciatori neppure convocati, senza che ricorresse alcuna necessità derivante da obiettive condizioni di fatto e senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l’Autorità Giudiziaria; Giovanni D’APICE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, abbandonato la squadra nell’immediatezza della gara CAVESE-LICATA del 4.5.2014 a seguito di una illegittima richiesta imposta da due individui non identificati ma riconducibili alla tifoseria locale che avevano loro ingiunto l’inserimento fra i titolari della squadra di due calciatori neppure convocati, senza che ricorresse alcuna necessità derivante da obiettive condizioni di fatto e senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l’Autorità Giudiziaria; Oreste GALLO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, abbandonato la squadra nell’immediatezza della gara CAVESE-LICATA del 4.5.2014 a seguito di una illegittima richiesta imposta da due individui non identificati ma riconducibili alla tifoseria locale che avevano loro ingiunto l’inserimento fra i titolari della squadra di due calciatori neppure convocati, senza che ricorresse alcuna necessità derivante da obiettive condizioni di fatto e senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l’Autorità Giudiziaria; Salvatore MANNA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, accettato passivamente la illegittima richiesta imposta da due individui non identificati ma riconducibili alla tifoseria locale, nell’immediatezza della disputa della gara CAVESE-LICATA del 4.5.2014, che avevano loro ingiunto l’inserimento fra i titolari della squadra di due calciatori neppure convocati, senza interporre alcun atto per impedire la realizzazione di quanto richiesto e senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l’Autorità Giudiziaria − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig.ri Francesco CHIETTI, Giovanni D’APICE, Oreste GALLO e Salvatore MANNA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di mesi 2 di squalifica nei confronti del Sig. Francesco CHIETTI, di mesi 2 di squalifica nei confronti del Sig. Giovanni D’APICE, di mesi 2 di squalifica nei confronti del Sig. Oreste GALLO, di mesi 4 di inibizione nei confronti del Sig. Salvatore MANNA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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