FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 147A del 16/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GASPARIN-CATANIA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 147A del 16/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GASPARIN-CATANIA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 45pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Sergio GASPARIN, all’epoca dei fatti amministratore delegato della società CALCIO CATANIA S.p.A. e della società CALCIO CATANIA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Sergio GASPARIN, violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori e dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’Agente Gianluca Fiorini, cui la società Catania Calcio S.p.A. dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato fra la società Calcio Catania S.p.A ed il calciatore Norbert Gyomber datato 25.1.2013, nonché per aver sottoscritto la nota inviata alla F.I.G.C. datata 28.1.2013, con la quale ha dichiarato che la società Calcio Catania S.p.A non si era avvalsa dell’opera di alcun agente per il trasferimento del suddetto calciatore; CALCIO CATANIA S.p.A. per responsabilità diretta in conseguenza dei comportamenti posti in essere dal Sig. Sergio GASPARIN; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio GASPARIN e dal Sig. Pablo Gustavo COSENTINO nell’interesse della società CALCIO CATANIA S.p.A., in qualità di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di giorni 20 di inibizione nei confronti del Sig. Sergio GASPARIN e dell’ammenda di € 6.000,00 nei confronti della società CALCIO CATANIA S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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