FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 150A del 20/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SANTI-DA SILVA-VALCONCA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 150A del 20/02/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SANTI-DA SILVA-VALCONCA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172pf14-15 adottato nei confronti della Sig.ra Edimara DA SILVA, calciatrice della società A.S.D. ALTA VALCONCA, del Sig. Davide SANTI, dirigente della società A.S.D. ALTA VALCONCA e della società A.S.D. ALTA VALCONCA, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Edimara DA SILVA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva partecipato in posizione irregolare, in quanto non tesserata, alla gara Riccione/Alta Valconca del 28.9.2014; Sig. Davide SANTI per aver sottoscritto la lista gara della società attestando il regolare tesseramento della calciatrice DA SILVA effettivamente non tesserata, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61 delle N.O.I.F.; società A.S.D. ALTA VALCONCA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Edimara DA SILVA, dal Sig. Davide SANTI e dal Sig. Claudio Contadini nell’interesse della società A.S.D. ALTA VALCONCA in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica in campionato nei confronti della Sig.ra Edimara DA SILVA, di 45 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Davide SANTI e di 1 punto di penalizzazione in classifica ed € 150,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ALTA VALCONCA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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