FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 171A del 09/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BELLAMIO SEMOLINI DAINESE BROGGIAN

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 171A del 09/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BELLAMIO SEMOLINI DAINESE BROGGIAN Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 329pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Matteo BELLAMIO, calciatore della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO, del Sig. Marco SEMOLINI, dirigente della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO, del Signor Francesco DAINESE, dirigente della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO e del Signor Nicola BROGGIAN, dirigente della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Matteo BELLAMIO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, alle gare Crespadoro/P. Grisignano del 21.09.2014, P. Grisignano/Bellaguardia del 28.09.2014, Monte di Malo/P. Grisignano del 12.10.2014, P. Grisignano/Pedezzi del 19.10.2014, Mulini Fimon/P. Grisignano del 26.10.2014, P. Grisignano/Azzurra Agno del 2/11/2014 e Bassan Team Motta/P. Grisignano del 9.11.2014; Sig. Marco SEMOLINI per, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro distinte gara attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Bellamio Matteo non fosse tesserato; Sig. Francesco DAINESE per, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro distinte gara attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Bellamio Matteo non fosse tesserato; Sig. Nicola BROGGIAN per, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro distinte gara attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Bellamio Matteo non fosse tesserato; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CRACCO, nella qualità di delegato dei Sigg.ri Matteo BELLAMIO, Marco SEMOLINI, Francesco DAINESE, Nicola BROGGIAN; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Matteo BELLAMIO, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Marco 2 SEMOLINI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco DAINESE, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Nicola BROGGIAN; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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