FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 176A del 16/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIANCHI – BERTOLACCI – MONCINI – BENEDETTI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 176A del 16/03/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIANCHI - BERTOLACCI - MONCINI - BENEDETTI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 238pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Giovanni BENEDETTI Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.S.D. FORTIS LUCCHESE 1905 S.r.l., del sig. Romano BIANCHI Consigliere di Amministrazione della A.S.D. FORTIS LUCCHESE 1905 S.r.l., del sig. Andrea BERTOLACCI Consigliere di Amministrazione della A.S.D. FORTIS LUCCHESE 1905 S.r.l., del sig. Alessandro MONCINI Consigliere di Amministrazione monito di specifica delega alla firma della A.S.D. FORTIS LUCCHESE 1905 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Giovanni BENEDETTI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa; Sig. Romano BIANCHI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa; del Sig. Andrea BERTOLACCI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa; del Sig. Alessandro MONCINI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni BENEDETTI, sig. Romano BIANCHI, Andrea BERTOLACCI e sig. Alessandro MONCINI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 32 mesi di inibizione e € 2.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giovanni BENEDETTI, di 16 mesi di inibizione e € 500,00 di ammenda nei confronti del Sig. Romano BIANCHI, di 16 mesi di inibizione e € 500,00 di ammenda nei confronti del Sig. Andrea BERTOLACCI, di 24 mesi di inibizione e € 750,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alessandro MONCINI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it