FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 197A del 02/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BUGARI – BON – CARLON – LAZZERI – ASD PRODECO CALCIO MONTELLO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 197A del 02/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BUGARI - BON - CARLON - LAZZERI - ASD PRODECO CALCIO MONTELLO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 330pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Hysen Gianluca BUGARI, calciatore della società A.S.D. PRODECO CALCIO MONTELLO, del Sig. Roberto BON, dirigente accompagnatore della società A.S.D. PRODECO CALCIO MONTELLO, del Sig. Massimo CARLON, dirigente accompagnatore della società A.S.D. PRODECO CALCIO MONTELLO, del Signor Gerolamo LAZZERI, dirigente accompagnatore della società A.S.D. PRODECO CALCIO MONTELLO e della società A.S.D. PRODECO MONTELLO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Hysen Gianluca BUGARI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, alle gare del Campionato Juniores Provinciale Prodeco Montello – Team Biancorossi del 27.09.2014, Treviso Calcio – Prodeco Montello del 4.10.2014, Prodeco Montello – Vazzolese dell’11.10.2014, Prodeco Montello – S. Bona del 18.10.2014, Gorghense – Prodeco Montello del 25.10.2014, Prodeco Montello – Condor S.A. Treviso del 3.11.2014, Prodeco Montello – Calcio Paese del 15.11.2014; Sig. Roberto BON per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, compilato e sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Hysen Gianluca BUGARI non fosse tesserato; Sig. Massimo CARLON per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, compilato e sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Hysen Gianluca BUGARI non fosse tesserato; Sig. Gerolamo LAZZERI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, compilato e sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Hysen Gianluca BUGARI non fosse tesserato; società A.S.D. PRODECO CALCIO MONTELLO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Hysen Gianluca BUGARI, dal Sig. Roberto BON, dal Sig. Massimo CARLON, dal Sig. Gerolamo LAZZERI e dal Sig. Alberto CATANIA nell’interesse della società A.S.D. PRODECO CALCIO MONTELLO nella qualità di Presidente; 2 − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Hysen Gianluca BUGARI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Roberto BON, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Massimo CARLON, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Gerolamo LAZZERI e di 3 punti di penalizzazione in classifica Campionato Juniores Provinciale più € 300,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. PRODECO CALCIO MONTELLO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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